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Gli accordi di ristrutturazione dei debiti: disciplina positiva ed effettività

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(tipicamente per dolo del proponente) 400 .Per reagire a <strong>di</strong>fetti <strong>di</strong> esecuzione dell'accordo, i cre<strong>di</strong>tori possono ricorrere alletra<strong>di</strong>zionali azioni contrattuali <strong>di</strong> risoluzione, nullità, annullabilità secondo la <strong>di</strong>sciplina delco<strong>di</strong>ce civile 401 ; è invece escluso che, nel silenzio della legge, sia applicabile in viaanalogica l'art. 186 l. fall. 402 , che <strong>di</strong>sciplina la risoluzione e l'annullamento del concordatopreventivo 403 .Occorre comunque <strong>di</strong>stinguere la categoria <strong>dei</strong> cre<strong>di</strong>tori estranei da quella <strong>dei</strong>cre<strong>di</strong>tori che hanno partecipato all'accordo.Per quanto riguarda i cre<strong>di</strong>tori che hanno aderito all'accordo, nell'ipotesi <strong>di</strong>inadempimento dell'accordo o comunque <strong>di</strong> sua sopravvenuta impossibilità <strong>di</strong> garantire ilregolare pagamento <strong>dei</strong> cre<strong>di</strong>tori estranei, è preve<strong>di</strong>bile che essi abbiano partecipatoall'accordo con la clausola risolutiva espressa che in caso <strong>di</strong> inadempimento e<strong>di</strong>chiarazione <strong>di</strong> fallimento il loro vincolo all'accordo remissorio o <strong>di</strong>latorio venga meno eche il cre<strong>di</strong>to riviva nella sua intierezza 404 . Secondo alcuni 405 dovrebbero comunqueritenersi esperibili in questo caso l'azione <strong>di</strong> risoluzione 406 ex art. 1453 c.c. 407 , correlata alla400 SCIUTO, cit., 357.401 ZANICHELLI, cit., afferma che possono ritenersi applicabili le or<strong>di</strong>narie azioni <strong>di</strong> risoluzione oannullamento da proporsi in base alle regole sulla competenza e nell'ambito dell'or<strong>di</strong>nario giu<strong>di</strong>zio <strong>di</strong>cognizione. Contra: LO CASCIO, cit., 1062 secondo il quale dovrebbe proc<strong>ed</strong>ersi con rito camerale peruniformità con il proce<strong>di</strong>mento <strong>di</strong> omologazione.402 Ma in senso favorevole all'applicazione della <strong>di</strong>sciplina del concordato preventivo PEZZANO, cit.,682; JORIO, Introduzione, in Commentario Jorio-Fabiani, Bologna, 2006, I, 24; sul punto cfr. FERRO, cit.,1431 ss.403 FABIANI, cit., 30; nello stesso senso la FRASCAROLI SANTI, cit., 176 che sottolinea come lacompatibilità sia esclusa sia per quanto riguarda il proce<strong>di</strong>mento previsto dall'art. 186 che per i termini darispettare, sia per il provve<strong>di</strong>mento conclusivo, che per gli effetti che ne conseguono. Del campione <strong>di</strong>giu<strong>di</strong>ci intervistato nell'ambito <strong>di</strong> uno stu<strong>di</strong>o condotto nei principali tribunali italiani il 73% ha ritenutoapplicabili agli <strong>accor<strong>di</strong></strong> - in caso <strong>di</strong> inadempimento o vizi <strong>di</strong> vali<strong>di</strong>tà dell'accordo – i comuni rime<strong>di</strong>civilistici, il 27 % gli istituti della risoluzione e dell'annullamento del concordato preventivo (VITIELLOVELLA, Inadempimento dell'accordo, in Accor<strong>di</strong> <strong>di</strong> ristruturazione <strong>dei</strong> <strong>debiti</strong>, in Concordato preventivoconcordato fallimentare e <strong>accor<strong>di</strong></strong> <strong>di</strong> <strong>ristrutturazione</strong> <strong>dei</strong> <strong>debiti</strong> a cura <strong>di</strong> FERRO, RUGGIERO, DI CARLO,Torino, 2009, 444). Si noti comunque che mentre in prec<strong>ed</strong>enza l'art. 186 l. fall. richiamava l'art. 137 equin<strong>di</strong> faceva <strong>di</strong>scendere la risoluzione del concordato preventivo dalla mancata costituzione dellegaranzie promesse o dal non regolare adempimento degli obblighi derivanti dal concordato, il novellatoart. 186 l. fall., ha introdotto in ambito concorsuale principi propri <strong>dei</strong> contratti (art. 1455 c.c.), laddove<strong>di</strong>spone che il concordato non si può risolvere se l'inadempimento ha scarsa importanza, assimilandoadempimento del contratto e del concordato preventivo.404 FRASCAROLI SANTI, cit., 175; AMBROSINI, cit., 2545.405 RACUGNO, cit., 555; FABIANI, cit., 30. L'Autore esclude invece l'applicabilità della rescissione perlesione, stante il quid <strong>di</strong> aleatorietà connaturato a questo tipo <strong>di</strong> accordo.406 Secondo GALARDO, cit., 167 non dovrebbe invece considerarsi applicabile la rescissione per lesione(art. 1448 c.c.), perchè nell'accordo è insito un elemento <strong>di</strong> alea, connaturato al rischio d'impresa e <strong>di</strong>107

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