Come noto, ad operazioni <strong>di</strong> questo tipo si applicano le limitazioni previste ingenerale alle partecipazioni nelle imprese industriali, in<strong>di</strong>viduabili nei limiti"complessivo", "<strong>di</strong> concentrazione" e <strong>di</strong> "separatezza" 135 . Laddove tali limiti, <strong>di</strong> cui deveessere previsto il rispetto nel piano <strong>di</strong> risanamento pre<strong>di</strong>sposto dalle banche, fosserotravalicati, si configurerebbe una situazione tale da permettere alla Banca d'Italia una lecitaingerenza nella gestione, senza peraltro comportare l'invali<strong>di</strong>tà del negozio.Tutte queste modalità hanno un rilievo giuri<strong>di</strong>co simile alla vera e propriaconcessione <strong>di</strong> cre<strong>di</strong>to, in quanto anche il mantenimento parziale dell'affidamento neiconfronti dell'impren<strong>di</strong>tore in crisi contribuisce, seppur in misura inferiore, ad alleggerirela situazione <strong>di</strong> <strong>di</strong>fficoltà e ad ingenerare nei terzi il convincimento che l'impresa siameritevole <strong>di</strong> cre<strong>di</strong>to.Tanto nel caso della concessione <strong>di</strong> nuova finanza, quanto in quello della rinuncia aparte <strong>dei</strong> cre<strong>di</strong>ti pregressi, l'istituto <strong>di</strong> cre<strong>di</strong>to sarà vincolato ad una valutazione sullacapacità <strong>di</strong> rimborso dell'impren<strong>di</strong>tore, compiuta in base ai dati e agli elementi in possessodella banca in quel momento. La valutazione deve essere effettuata ex ante <strong>ed</strong> avere adoggetto l'idoneità del piano pre<strong>di</strong>sposto al conseguimento dell'obiettivo <strong>di</strong> risanamento 136 .Un aspetto che merita <strong>di</strong> essere sottolineato è la portata del giu<strong>di</strong>zio valutativo, inquanto al fine <strong>di</strong> scongiurare la configurazione della più volte ricordata concessioneabusiva del cre<strong>di</strong>to, sarà necessario che esso si estenda non soltanto ai presupposti per laconcessione del cre<strong>di</strong>to, ma anche alla sussistenza <strong>di</strong> con<strong>di</strong>zioni che permettano ilmantenimento dello stesso 137 . Ben si comprende come, in tali casi, le capacità soggettive <strong>di</strong>analisi tecnica della banca nonché le regole oggettive dell'attività bancaria costituiscano ilmetro della responsabilità dell’istituto. Negli <strong>accor<strong>di</strong></strong> <strong>di</strong> <strong>ristrutturazione</strong> è necessarial'attestazione <strong>di</strong> un professionista in merito all'attuabilità dell'accordo, con particolare135 In argomento, CALANDRA BUONAURA-PERASSI-SILVETTI, La banca: l'impresa e i contratti, inTrattato <strong>di</strong>r. comm., <strong>di</strong>retto da COTTINO, III, Padova, 2001,140 e ss.; SALERNO, Il principio <strong>di</strong> separatezzabanca-industria e la concorrenza tra or<strong>di</strong>namenti giuri<strong>di</strong>ci, in Dir. banc., 2006, I, 636 e ss., BOGGIO, Lapartecipazione delle banche nelle imprese industriali: il "tramonto" del principio <strong>di</strong> separatezza, inBanca, borsa, tit. cr<strong>ed</strong>., 2001, I, 30 e ss; CAPRIGLIONE, Evoluzione del rapporto finanza-industria: dallalegge bancaria del 1936 al decreto legislativo 385/93, in Stu<strong>di</strong> sulla nuova legge bancaria a cura <strong>di</strong>MEZZACAPO, Roma, 1994.136 FERRO, Piano attestato <strong>di</strong> risanamento, in Le insinuazioni al passivo, a cura <strong>di</strong> FERRO, I, Padova,2005, 548.137 ESPOSITO, L'azione risarcitoria "<strong>di</strong> massa" per "concessione abusiva <strong>di</strong> cre<strong>di</strong>to", in Fallimento,2005, 862; VISCUSI, Concessione abusiva <strong>di</strong> cre<strong>di</strong>to e legittimazione del curatore fallimentareall'esercizio dell'azione <strong>di</strong> responsabilità, in Banca, borsa, tit. cr<strong>ed</strong>., 2004, II, 664.44
iferimento alla sua idoneità ad assicurare il regolare pagamento <strong>dei</strong> cre<strong>di</strong>tori estranei;occorre allora chi<strong>ed</strong>ersi se ciò sia sufficiente ad escludere la responsabilità della bancafinanziatrice o se invece questa, in quanto soggetto professionale, altamente specializzato,anche a fronte <strong>di</strong> un'attestazione <strong>positiva</strong> del professionista, debba comunque proc<strong>ed</strong>erealla verifica della fondatezza dell'attestazione m<strong>ed</strong>esima (sul punto ve<strong>di</strong> capitolo II,paragrafo 4).La ratio delle norme e <strong>dei</strong> principi che assistono la concessione del cre<strong>di</strong>to, appenapassate in rassegna, è da in<strong>di</strong>viduarsi nell’essenza stessa dell'attività bancaria, la qualepresuppone alla concessione del cre<strong>di</strong>to la raccolta del risparmio. In virtù <strong>di</strong> ciò, intanto labanca potrà erogare cre<strong>di</strong>to, in quanto sarà successivamente in grado <strong>di</strong> restituire ilrisparmio, <strong>ed</strong> è evidente che tale cerchio potrà chiudersi correttamente, come riba<strong>di</strong>to indottrina e in giurisprudenza 138 , soltanto laddove l'attività <strong>di</strong> questo soggetto sia improntataalla "sana e corretta gestione" e alle regole <strong>di</strong> correttezza alla base dell'attività del buonbanchiere.7. Comparazione con i principali sistemi giuri<strong>di</strong>ci stranieriLa finalità <strong>di</strong> salvaguar<strong>di</strong>a della continuità dell'esercizio dell'impresa, ossia lafinalità riconosciuta come principale degli <strong>accor<strong>di</strong></strong> <strong>di</strong> <strong>ristrutturazione</strong> nella <strong>di</strong>sciplinaitaliana, ha trovato riscontro anche in numerose soluzioni positive in<strong>di</strong>viduate dailegislatori <strong>di</strong> esperienze giuri<strong>di</strong>che straniere.Il peso che rispettivamente detengono la componente giu<strong>di</strong>ziale e quellastragiu<strong>di</strong>ziale nelle suddette esperienze variano da or<strong>di</strong>namento ad or<strong>di</strong>namento. A fronte<strong>di</strong> una generale, e più o meno marcata tendenza a ricondurre sotto il controllo del giu<strong>di</strong>cestatale la conclusione <strong>di</strong> <strong>accor<strong>di</strong></strong> tesi a scongiurare la crisi d'impresa, non mancano tentativi<strong>di</strong> ottenere il m<strong>ed</strong>esimo risultato su <strong>di</strong> un campo in toto privatistico.Comune denominatore delle eterogenee soluzioni nazionali, oltre alla generalizzata138 CAPOLINI, Rapporti tra banca e impresa: revoca degli affidamenti e ricorso abusivo al cre<strong>di</strong>to, inFallimento, 1997,875e ss.; FRANCHI, Responsabilità della banca per concessione abusiva del cre<strong>di</strong>to, inFallimento, 2005,154; MORERA, Il fido bancario. Profili giuri<strong>di</strong>ci, Milano, 1998,164 e ss.; MORERA -NUZZO, La nuova <strong>di</strong> china dell'impresa bancaria, Milano, 1996, 2, 86.; in giurisprudenza, tra le altre, siricordano Cass., 13 gennaio 1993, n. 343, in Giust. civ., 1993, I, 1189; Cass., 8 gennaio 1997, n. 72, inBanca, borsa, titoli cre<strong>di</strong>to, 1997, II, 653 e ss.45
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GUERRA, Ristrutturazione del debito
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SCIUTO, Effetti legali e negoziali
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VIETTI MAROTTA DI MARZIO, Riforma f