Discussa è anche la possibilità <strong>di</strong> sud<strong>di</strong>videre i cre<strong>di</strong>tori in classi; al riguardo indottrina le posizioni sono oscillanti: vi è chi 209 la esclude e chi 210 invece la ammette anchein assenza <strong>di</strong> un espresso rinvio alla <strong>di</strong>sciplina del concordato preventivo, considerando lalibertà <strong>di</strong> iniziativa lasciata alle parti contraenti e mettendo l'accento sull'entità <strong>dei</strong> consensirispetto al totale del passivo. Però si noti che, anche ammettendo la <strong>di</strong>stinzione in classi,mentre nel concordato preventivo queste ultime sono formate secondo posizione giuri<strong>di</strong>ca<strong>ed</strong> interessi economici omogenei, negli <strong>accor<strong>di</strong></strong> stragiu<strong>di</strong>ziali sono permessi trattamenti<strong>di</strong>versificati per il singolo a prescindere dalla <strong>di</strong>visione in classi, proprio per il fatto <strong>di</strong>essere retti dal principio del consenso in<strong>di</strong>viduale <strong>di</strong> ciascun cre<strong>di</strong>tore aderente 211 .In ogni caso manca completamente nel nostro or<strong>di</strong>namento il meccanismo del cramdown previsto invece nel Bankruptcy Code 212 : in base al meccanismo del cram down se c'èalmeno una classe <strong>di</strong> cre<strong>di</strong>tori favorevole all'accordo, questo si impone anche ai cre<strong>di</strong>tori ilcui <strong>di</strong>ssenso non è giustificato, purchè non ricevano un trattamento iniquo o inferiore aquanto potrebbero ricevere in s<strong>ed</strong>e <strong>di</strong> liquidazione dell'impresa; nel nostro or<strong>di</strong>namentoinvece l'accordo non presenta un carattere collettivo, dal momento che l'approvazione dellamaggioranza non vincola anche i cre<strong>di</strong>tori rimasti estranei.Il momento determinante per la formazione del monte cre<strong>di</strong>ti dovrebbe considerasiquello dell'iscrizione dell'accordo nel registro delle imprese e non quellodell'omologazione 213 . La mancanza del raggiungimento della maggioranza non può esseresanata con adesioni successive alla pubblicazione dell'accordo, considerato che da taleformalità decorre il termine per le opposizioni 214 . Sono invece possibili nuove adesioni209 BONFATTI, cit., 561.210 FRASCAROLI-SANTI, cit., 130.211 PRESTI, cit., 562.212 Il meccanismo del cram down è contemplato nel Chapter 11 del Bankrupcy Code, nell'ambito dellaproc<strong>ed</strong>ura <strong>di</strong> Reorganization.213 FRASCAROLI-SANTI, cit., 130; FABIANI, cit., 16; NARDECCHIA, cit., 675; PROTO, cit., 132; PRESTI,cit., 558 e 570; VALENSISE, cit., 1100. In questo senso in giurisprudenza: Trib. Brescia, 22 febbraio 2006;Trib. Roma, 5 novembre 2009, in Corriere giuri<strong>di</strong>co, 2010, 246. Tuttavia in senso contrario: ingurisprudenza Trib. Milano 23 gennaio 2007 (decr.), in Fallimento, 2007, p. 701 55 ove si sottolinea chela percentuale del 60% è con<strong>di</strong>zione dell'omologazione, non della pubblicazione; in dottrina: PROIETTI, Inuovi <strong>accor<strong>di</strong></strong> <strong>di</strong> <strong>ristrutturazione</strong> <strong>dei</strong> <strong>debiti</strong> (nota a decr. Trib. Milano 11 gennaio 2007), in Dir. fall., II,2008, 146.214 FRASCAROLI-SANTI, cit., 130; in giurisprudenza Trib. Brescia, 22 febbraio 2006 (decr.), inFallimento, 2006, 669; PROTO, cit., 132 afferma che in questo caso il debitore si deve attivare per iniziareuna nuova proc<strong>ed</strong>ura <strong>di</strong> omologa.66
successive 215 , purchè non incompatibili con l'accordo m<strong>ed</strong>esimo, che non dovrebbeconsiderarsi "chiuso". Tuttavia, queste nuove adesioni non dovrebbero essere valutate aifini dell'omologa, in quanto per queste non sarebbe operante il termine previsto per leadesioni originarie all'accordo già pubblicato 216 .Ulteriore profilo da considerare è quello delle esclusioni dal "voto"; in particolareoccorre valutare se sia ammissibile escludere dal "voto" - applicando analogicamente gliartt. 127 e 177 l. fall. relativi al concordato preventivo e a quello fallimentare - soggetti chesono definibili come parti correlate o cre<strong>di</strong>tori che sono <strong>di</strong>venuti tali proprio per orientare ilvoto. La lacuna <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto positivo farebbe supporre che la regola <strong>di</strong> esclusione non possaessere invocata, tuttavia, dal momento che le norme richiamate per il concordatofallimentare e quello preventivo esprimono il principio della genuinità del voto (rectiusdelle adesioni), si potrebbero allora computare i cre<strong>di</strong>ti ai fini della formazione dellamaggioranza, ma si potrebbero defalcare in s<strong>ed</strong>e <strong>di</strong> omologa, se si <strong>di</strong>mostra che sono statiformati allo scopo esclusivo <strong>di</strong> in<strong>di</strong>rizzare la maggioranza 217 .Ulteriore aspetto problematico è la possibilità <strong>di</strong> revoca dell'adesione. In questocaso vi è chi 218 sostiene che la revoca può essere ritenuta ammissibile solo ove non si sianoverificati fatti preclusivi, come il compiuto decorso del termine per l'opposizione ol'intervenuta pronuncia da parte del tribunale sull'omologabilità dell'accordo 219 .Esaminata la posizione <strong>dei</strong> cre<strong>di</strong>tori aderenti, occorre ora trattare <strong>di</strong> quella <strong>dei</strong>215 FABIANI, cit., 16 afferma invece che le adesioni successive rappresentano nuovi singoli <strong>accor<strong>di</strong></strong>,perchè non c'è da aderire ad altri <strong>accor<strong>di</strong></strong> che riguardano solo quei contraenti. In questo senso ingiurisprudenza Trib. Brescia, 22 febbraio 2009.216 FRSCAROLI SANTI, cit., 131 precisa che la decorrenza del termine potrebbe essere ripristinata solo incaso il debitore provv<strong>ed</strong>a ad un nuovo deposito dell'accordo, integrato con le successive adesioni eformuli una nuova domanda <strong>di</strong> omologa.217 FABIANI, cit., 17.218 FRASCAROLI SANTI, cit., 132; FABIANI, cit., 10 sottolinea che il recesso è possibile solo se pattuito,fermo restando che il cre<strong>di</strong>tore aderente può proporre opposizione e così rimettere in gioco, dalla spondaprocessuale, il suo consenso.219 In uno stu<strong>di</strong>o condotto su un campione <strong>di</strong> giu<strong>di</strong>ci <strong>dei</strong> principali Tribunali italiani, è stato consideratomaggioritario (42%) l'orientamento <strong>di</strong> coloro che considerano la proposta <strong>di</strong> accordo revocabile finchènon sia concluso il proce<strong>di</strong>mento <strong>di</strong> omologazione; il 32% considera la revoca ammissibile fino a quandol'accordo non sia depositato nel registro delle imprese e comunque il 25% considera la proposta <strong>di</strong>accordo non revocabile. Dal lato <strong>dei</strong> cre<strong>di</strong>tori, la revoca del consenso, anche in <strong>di</strong>fetto <strong>di</strong> una specificaclausola contrattuale <strong>di</strong> recesso non è ammissibile per il 51% degli intervistati e ammissibile per il 48%(nel termine per le opposizioni per il 45% <strong>ed</strong> entro l'omologa dell'accordo per il 55%) (VELLA, BRUNI,D'AQUINO, Consenso <strong>dei</strong> cre<strong>di</strong>tori e revocabilità della proposta, in Accor<strong>di</strong> <strong>di</strong> <strong>ristrutturazione</strong> <strong>dei</strong> <strong>debiti</strong>,in Concordato preventivo concordato fallimentare e <strong>accor<strong>di</strong></strong> <strong>di</strong> <strong>ristrutturazione</strong> <strong>dei</strong> <strong>debiti</strong> a cura <strong>di</strong> FERRO,RUGGIERO, DI CARLO, Torino, 2009, 444).67
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BONELLI, Nuove esperienze nella sol
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CAPRIGLIONE, Evoluzione del rapport
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GUERRA, Ristrutturazione del debito
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PATTI, Crisi di impresa e ruolo del
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SCIUTO, Effetti legali e negoziali
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VIETTI MAROTTA DI MARZIO, Riforma f