cre<strong>di</strong>tori estranei, a cui spetta un trattamento fortemente <strong>di</strong>fferenziato.Come già evidenziato, infatti, nel nostro or<strong>di</strong>namento, a <strong>di</strong>fferenza <strong>di</strong> altri sistemigiuri<strong>di</strong>ci, l'accordo non presenta un carattere collettivo, nel senso che l'approvazione dellamaggioranza <strong>dei</strong> cre<strong>di</strong>tori non vincola anche quelli rimasti estranei; si tratta <strong>di</strong> una scelta <strong>di</strong>politica legislativa volta ad arginare il problema che la dottrina americana ha definitoholdout. L’holdout si sostanzia in una serie <strong>di</strong> condotte abusive <strong>ed</strong> ostative rispetto allaconclusione dell'accordo, evidentemente contrarie a buona f<strong>ed</strong>e, in quanto motivate nondall'interesse al superamento della crisi dell'impresa, quanto piuttosto dalla volontà <strong>di</strong>approfittare del sacrificio degli altri cre<strong>di</strong>tori per trarre il minor pregiu<strong>di</strong>zio dalla crisistessa. L'atteggiamento che per decenni si è riscontrato da parte <strong>di</strong> alcuni cre<strong>di</strong>tori <strong>di</strong> frontealle crisi dell'impresa debitrice, è stato quello <strong>di</strong> mettere in atto una sorta <strong>di</strong> resistenzapassiva alla conclusione <strong>di</strong> un accordo <strong>di</strong> reorganization, attendendo che gli altri cre<strong>di</strong>toriaccordassero le loro rinunce pur <strong>di</strong> salvare l'impresa in crisi, e godendo così delrisanamento non avendo subito alcun tipo <strong>di</strong> pregiu<strong>di</strong>zio 220 .La scelta operata dal legislatore italiano è, se si vuole, più improntata alla pienaefficacia del principio <strong>di</strong> relatività degli effetti del contratto seguendo uno schema cheprev<strong>ed</strong>a per i cre<strong>di</strong>tori aderenti un binario fatto <strong>di</strong> rinunce spesso bilanciate, una voltasuperata la crisi, dalla possibilità del mantenimento <strong>di</strong> rapporti contrattuali, e per quelliestranei un <strong>di</strong>fferente binario, che dopo il regolare pagamento <strong>dei</strong> <strong>debiti</strong> pregressi, èdestinato a morire.Per quanto concerne i cre<strong>di</strong>tori estranei, infatti, l'accordo concluso con gli aderenti ela connessa relazione dell'esperto, si limitano a prev<strong>ed</strong>ere tempi, modalità e con<strong>di</strong>zioni delsuddetto pagamento.All'indomani dell'entrata in vigore dell'art. 182-bis, una parte della dottrina 221 hasostenuto che l'espressione "regolare pagamento <strong>dei</strong> cre<strong>di</strong>tori estranei", va intesa nel sensoche l'accordo dovrebbe garantire a questi ultimi il pagamento in misura pari a quellaconcordata con i cre<strong>di</strong>tori aderenti e secondo le modalità pattuite con questi. Questo220 Sul punto v. FRASCAROLI SANTI, cit., 79; <strong>di</strong>ffusamente WHITE, Economic analysis of corporate andpersonal bankruptcy law, San Diego, 2005.221 D'AMORA, Note esegetiche sul nuovo concordato preventivo e le proc<strong>ed</strong>ure <strong>di</strong> <strong>ristrutturazione</strong> <strong>dei</strong><strong>debiti</strong>, in www.ipsoa.it; PEZZANO, cit., 683 ss.68
orientamento ha avuto un limitato seguito in giurisprudenza 222 <strong>ed</strong> è stato successivamentesuperato da un opposto orientamento giurisprudenziale e dottrinario.Infatti tale pagamento, secondo la dottrina ormai maggioritaria 223 e lagiurisprudenza224, dovrebbe essere effettuato integralmente e alle scadenze pattuite esenza alcun tipo <strong>di</strong> postergazione, non essendo, quin<strong>di</strong>, in alcun modo <strong>di</strong>lazionabile 225 ; sesi tratta <strong>di</strong> <strong>debiti</strong> già scaduti, il pagamento dovrebbe avvenire senza ulteriori ritar<strong>di</strong>, aprescindere dal grado <strong>di</strong> privilegio o dalla natura chirografaria <strong>dei</strong> cre<strong>di</strong>ti in questione 226 .Inoltre, sembra pacifico che il pagamento possa avvenire tanto con mezzi "normali"quanto con mezzi non or<strong>di</strong>nari, quali ad esempio la cessione <strong>di</strong> cre<strong>di</strong>to o la <strong>di</strong>smissione <strong>di</strong>cespiti 227 .2. La formazione dell'accordo. L'informativaCome sopra visto, l'art. 182-bis prev<strong>ed</strong>e che l'accordo <strong>di</strong> <strong>ristrutturazione</strong> <strong>dei</strong> <strong>debiti</strong>sia stipulato "con i cre<strong>di</strong>tori rappresentanti almeno il 60% <strong>dei</strong> cre<strong>di</strong>ti": è quin<strong>di</strong> necessariala presenza <strong>di</strong> un impren<strong>di</strong>tore e <strong>di</strong> una controparte con cui l'accordo è stipulato o, in basealla <strong>di</strong>sciplina introdotta dalla l. 122/2010, è "in corso <strong>di</strong> trattative"; tuttavia, come giàsottolineato, nel testo <strong>di</strong> legge manca completamente un modello legale <strong>di</strong> formazion<strong>ed</strong>egli <strong>accor<strong>di</strong></strong>.Ve<strong>di</strong>amo i capisal<strong>di</strong> della <strong>di</strong>sciplina nella prospettiva negoziale.Innanzitutto, come già accennato, occorre un accordo tra debitore e cre<strong>di</strong>tore;222 Si rileva un'isolata pronuncia del Tribunale <strong>di</strong> Milano, 21 <strong>di</strong>cembre 2005, in Fallimento, 2006, 670.223 GUGLIELMUCCI, Diritto fallimentare, Torino, 2008, 339; FERRO, Art. 182 bis, in FERRO (a cura <strong>di</strong>)La legge fallimentare, Padova, 2007, 1431; FABIANI, cit., 263; AMBROSINI, cit., 2550.224 Trib. Salerno, 3 giugno 2005, in Fallimento, 2005, 1297; Trib. Bari, 21 novembre 2005, ivi, 169;Trib. Brescia, 22 febbraio 22 febbraio 2006; Trib. Milano 21 <strong>di</strong>cembre 2005, in Fallimento, 2006, 669.225 Si v<strong>ed</strong>a però in senso contrario FERRO LUZZI, cit., 826 che ritiene che "regolarmente" non facciariferimento al tempo e/o alla completezza dell'adempimento ma al mezzo utilizzato per l'adempimentodell'obbligazione impren<strong>di</strong>toriale assunta. Partendo da queste premesse l'Autore ritiene omologabile unaccordo <strong>di</strong> <strong>ristrutturazione</strong> ove si prev<strong>ed</strong>a, ad esempio, il pagamento <strong>dei</strong> cre<strong>di</strong>tori estranei all'accordo conun ritardo <strong>di</strong> sessanta giorni rispetto alla concordata scadenza del debito, se tale periodo è necessario perattivare il piano <strong>di</strong> <strong>ristrutturazione</strong> e la relativa nuova leva finanziaria.226 Sul punto v. BOGGIO, <strong>Gli</strong> <strong>accor<strong>di</strong></strong> <strong>di</strong> <strong>ristrutturazione</strong>: il primo tagliando a tre anni dal decretocompetitività, in Banca borsa titoli <strong>di</strong> cre<strong>di</strong>to, 2009, I, 76.227 AMBROSINI, Accor<strong>di</strong> <strong>di</strong> <strong>ristrutturazione</strong>, cit.,174 e ss.; D’AMBROSIO, <strong>Gli</strong> <strong>accor<strong>di</strong></strong> <strong>di</strong> <strong>ristrutturazione</strong><strong>dei</strong> <strong>debiti</strong> nella nuova legge fallimentare, in Le nuove proc<strong>ed</strong>ure concorsuali, a cura <strong>di</strong> BONFATTI eFALCONE, Milano, 2006, 530 e ss.69
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BONELLI, Nuove esperienze nella sol
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CAPRIGLIONE, Evoluzione del rapport
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CORNELLI-FELLI, Efficiency of bankr
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FABIANI, Gli accordi di ristruttura
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FISCHETTI, Osservazioni in tema di
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GUERRA, Ristrutturazione del debito
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LÌN, The information content of a
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MONERCO PÉREZ, La conservaciòn de
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PATTI, Crisi di impresa e ruolo del
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SCIUTO, Effetti legali e negoziali
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VIETTI MAROTTA DI MARZIO, Riforma f