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Gli accordi di ristrutturazione dei debiti: disciplina positiva ed effettività

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cre<strong>di</strong>tori estranei, a cui spetta un trattamento fortemente <strong>di</strong>fferenziato.Come già evidenziato, infatti, nel nostro or<strong>di</strong>namento, a <strong>di</strong>fferenza <strong>di</strong> altri sistemigiuri<strong>di</strong>ci, l'accordo non presenta un carattere collettivo, nel senso che l'approvazione dellamaggioranza <strong>dei</strong> cre<strong>di</strong>tori non vincola anche quelli rimasti estranei; si tratta <strong>di</strong> una scelta <strong>di</strong>politica legislativa volta ad arginare il problema che la dottrina americana ha definitoholdout. L’holdout si sostanzia in una serie <strong>di</strong> condotte abusive <strong>ed</strong> ostative rispetto allaconclusione dell'accordo, evidentemente contrarie a buona f<strong>ed</strong>e, in quanto motivate nondall'interesse al superamento della crisi dell'impresa, quanto piuttosto dalla volontà <strong>di</strong>approfittare del sacrificio degli altri cre<strong>di</strong>tori per trarre il minor pregiu<strong>di</strong>zio dalla crisistessa. L'atteggiamento che per decenni si è riscontrato da parte <strong>di</strong> alcuni cre<strong>di</strong>tori <strong>di</strong> frontealle crisi dell'impresa debitrice, è stato quello <strong>di</strong> mettere in atto una sorta <strong>di</strong> resistenzapassiva alla conclusione <strong>di</strong> un accordo <strong>di</strong> reorganization, attendendo che gli altri cre<strong>di</strong>toriaccordassero le loro rinunce pur <strong>di</strong> salvare l'impresa in crisi, e godendo così delrisanamento non avendo subito alcun tipo <strong>di</strong> pregiu<strong>di</strong>zio 220 .La scelta operata dal legislatore italiano è, se si vuole, più improntata alla pienaefficacia del principio <strong>di</strong> relatività degli effetti del contratto seguendo uno schema cheprev<strong>ed</strong>a per i cre<strong>di</strong>tori aderenti un binario fatto <strong>di</strong> rinunce spesso bilanciate, una voltasuperata la crisi, dalla possibilità del mantenimento <strong>di</strong> rapporti contrattuali, e per quelliestranei un <strong>di</strong>fferente binario, che dopo il regolare pagamento <strong>dei</strong> <strong>debiti</strong> pregressi, èdestinato a morire.Per quanto concerne i cre<strong>di</strong>tori estranei, infatti, l'accordo concluso con gli aderenti ela connessa relazione dell'esperto, si limitano a prev<strong>ed</strong>ere tempi, modalità e con<strong>di</strong>zioni delsuddetto pagamento.All'indomani dell'entrata in vigore dell'art. 182-bis, una parte della dottrina 221 hasostenuto che l'espressione "regolare pagamento <strong>dei</strong> cre<strong>di</strong>tori estranei", va intesa nel sensoche l'accordo dovrebbe garantire a questi ultimi il pagamento in misura pari a quellaconcordata con i cre<strong>di</strong>tori aderenti e secondo le modalità pattuite con questi. Questo220 Sul punto v. FRASCAROLI SANTI, cit., 79; <strong>di</strong>ffusamente WHITE, Economic analysis of corporate andpersonal bankruptcy law, San Diego, 2005.221 D'AMORA, Note esegetiche sul nuovo concordato preventivo e le proc<strong>ed</strong>ure <strong>di</strong> <strong>ristrutturazione</strong> <strong>dei</strong><strong>debiti</strong>, in www.ipsoa.it; PEZZANO, cit., 683 ss.68

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