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Gli accordi di ristrutturazione dei debiti: disciplina positiva ed effettività

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In caso l'accordo venga risolto e sopravvenga il fallimento, l'effetto protettivo sulleazioni revocatorie permane perchè si è consolidato con l'omologazione 413 . Nel fallimento icre<strong>di</strong>ti potranno essere insinuati a seconda delle specifiche pattuizioni negoziali; inmancanza <strong>di</strong> pattuizione negoziale, il cre<strong>di</strong>to dovrebbe reputarsi novato e dunque limitatoal minore importo 414 . Se si giunge al fallimento senza che vi siano inadempimenti neiconfronti <strong>dei</strong> cre<strong>di</strong>tori aderenti, si tratterà <strong>di</strong> v<strong>ed</strong>ere come le parti abbiano regolato i lororapporti in previsione <strong>di</strong> un eventuale fallimento 415 .I cre<strong>di</strong>tori estranei, oltre a vantare all'interno del proce<strong>di</strong>mento e in via preventiva,il <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> opporsi all'omologazione, se non vengono sod<strong>di</strong>sfatti, una volta scaduti isessanta giorni dalla pubblicazione nel registro delle imprese, possono agire in viaesecutiva se muniti <strong>di</strong> titolo (quale potrebbe essere anche l'accordo autenticato nellaforma) 416 , oppure possono richi<strong>ed</strong>ere il fallimento 417 , <strong>di</strong>mostrando che il mancatopagamento è sintomo che l'accordo non si è rivelato idoneo a rimuovere l'insolvenza 418 . Aquesti dovrebbe invece essere preclusa la via delle azioni contrattuali e questo perchèl'accordo omologato e il relativo provve<strong>di</strong>mento giu<strong>di</strong>ziale non può essere rimosso con leConcordato preventivo concordato fallimentare e <strong>accor<strong>di</strong></strong> <strong>di</strong> <strong>ristrutturazione</strong> <strong>dei</strong> <strong>debiti</strong> a cura <strong>di</strong> FERRO,RUGGIERO, DI CARLO, Torino, 2009, 444)413 RACUGNO, cit., 555.414 VALERIO, cit., 685 afferma che il cre<strong>di</strong>tore aderente potrà insinuare al passivo solo la parte residuadel cre<strong>di</strong>to vantato alla data <strong>di</strong> fallimento d<strong>ed</strong>otti i pagamenti ricevuti, senza poter insinuare il proprioeventuale maggior cre<strong>di</strong>to originariamente vantato.415 FABIANI, cit., 31.416 FERRO LUZZI, cit., 827 osserva che, in caso <strong>di</strong> pagamento non regolare <strong>dei</strong> cre<strong>di</strong>tori estraneiall'accordo dopo l'omologa, ci si dovrebbe riferire all'art. 186 l. fall., che prev<strong>ed</strong>e che il concordato non sipossa risolvere se l'inadempimento ha scarsa importanza, ritenendo quin<strong>di</strong> che l'accordo non possa essererisolto per ritardo nell'adempimento <strong>di</strong> scarsa importanza. Per in<strong>di</strong>viduare che cosa si intende per scarsaimportanza l'Autore richiama l'art. 40, comma 2 del TUB ove si considera in mero ritardo l'adempimentoche avviene tra la scadenza e i ventinove giorni successivi, in ritardo quello che interviene tra iltrentesimo e il centoottantesimo giorno dalla scadenza e in ritardo grave quello che interviene dopo ilcentoottantesimo giorno.417 FABIANI, cit., 30; nello stesso senso la FRASCAROLI SANTI, cit., 176 che precisa che resta salva anchela possibilità per il cre<strong>di</strong>tore <strong>di</strong> presentare domanda <strong>di</strong> concordato preventivo. Sia nell'ipotesi <strong>di</strong>proposizione dell'istanza <strong>di</strong> fallimento che in quella <strong>di</strong> concordato preventivo, riguardo all'accordoomologato, ma rimasto inadempiuto, si dovrebbero far salvi, nei rispettivi proce<strong>di</strong>menti, apertisuccessivamente, gli effetti che l'accordo ha prodotto a seguito dell'omologazione. RACUGNO, cit., 555osserva che i cre<strong>di</strong>tori estranei all'accordo potranno insistere per la <strong>di</strong>chiarazione <strong>di</strong> fallimento anche inpresenza <strong>di</strong> un accordo regolarmente in corso d'esecuzione, considerato che questo non preclude <strong>di</strong>accertare in s<strong>ed</strong>e <strong>di</strong> istruttoria prefallimentare se lo stato <strong>di</strong> insolvenza sia superato o se sussista.418 FABIANI, cit., 30. SCIUTO, cit., 361 afferma che in questo caso, circa le modalità processuali, nonviene precisato se la cessazione degli effetti dell'accordo sia automatica o se invece presuppongaun'espressa pronuncia giu<strong>di</strong>ziale <strong>di</strong> risoluzione, o comunque <strong>di</strong> per<strong>di</strong>ta d'efficacia dell'accordo e poi sequesta debba essere richiesta espressamente dai cre<strong>di</strong>tori aderenti al patto, non potendosi escludere chealcuni <strong>di</strong> costoro potrebbero voler confermare comunque gli impegni contrattuali presi nell'accordo.109

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