presenza <strong>di</strong> vizi funzionali e le azioni <strong>di</strong> nullità <strong>ed</strong> annullamento, correlate alla presenza <strong>di</strong>vizi genetici 408 . In particolare, i cre<strong>di</strong>tori aderenti dovrebbero, <strong>di</strong> fronteall'inadempimento 409 , prima optare per la risoluzione se avevano pattuito <strong>di</strong> nonpromuovere azioni esecutive 410 , oppure agire <strong>di</strong>rettamente per la <strong>di</strong>chiarazione <strong>di</strong>fallimento, chi<strong>ed</strong>endo che si accerti incidenter tantum l'intervenuta risoluzione perinadempimento del debitore 411 . Occorrerà poi ulteriormente <strong>di</strong>stinguere a seconda che sitratti <strong>di</strong> inadempimento dell'accordo complessivo, con la conseguenza della sua rimozionee successiva <strong>di</strong>chiarazione <strong>di</strong> fallimento, ovvero si tratti <strong>di</strong> un singolo inadempimento, ilche non sempre vorrà <strong>di</strong>re che c'è insolvenza, potendo risultare sufficienti i rime<strong>di</strong>civilistici. Analoghi principi valgono anche per l'azione <strong>di</strong> nullità per illiceità <strong>dei</strong> motivicomuni e <strong>di</strong> annullamento per dolo o errore 412 .riuscita della <strong>ristrutturazione</strong>; inoltre per il tipo <strong>di</strong> funzione che l'accordo realizza, potrebbero esserefrequenti delle rinunce che oltrepassano <strong>di</strong> oltre la metà il valore della controprestazione eseguita opromessa. Inoltre la causa dell'accordo <strong>di</strong> <strong>ristrutturazione</strong> (art. 1325, n. 2 c.c.) presenta notevoli affinitàcon la causa del contratto <strong>di</strong> transazione (art. 1965 c.c.), per cui può ritenersi applicabile in via analogical'art. 1970 c.c., ai sensi del quale la transazione non può essere impugnata per causa <strong>di</strong> lesione.407 Sul punto si v<strong>ed</strong>a <strong>di</strong>ffusamente BOGGIO, cit., 187. Secondo SCIUTO, cit., 358 l'azione <strong>di</strong> risoluzione èutilmente azionabile dai cre<strong>di</strong>tori partecipanti solo nel momento in cui si constati che l'accordo non stiatrovando regolare esecuzione. Prima <strong>di</strong> ciò una domanda <strong>di</strong> risoluzione ma anche un'eventuale istanza <strong>di</strong>fallimento non dovrebbero ritenersi ammissibili, in ossequio al generale <strong>di</strong>vieto <strong>di</strong> venire contra factumproprium.408 GUGLIELMUCCI, cit., 344; VALERIO, cit., 685. SCIUTO, cit., 363 osserva che, tanto che <strong>di</strong>a luogo anullità per illiceità <strong>dei</strong> motivi comuni alle parti, ovvero ad annullamento, emerge come problemaprincipale quello della frode: quando cioè l'accordo sia stato stipulato già sapendo della sua inidoneità agarantire il pagamento <strong>dei</strong> cre<strong>di</strong>tori estranei, ovvero a con<strong>di</strong>zioni svantaggiose per alcuni degli stessipartecipanti, ai quali l'impren<strong>di</strong>tore proponente abbia occultato le sue reali con<strong>di</strong>zioni economiche. In talicasi l'invalidazione del contratto comporterà la cessazione degli effetti negoziali ex nunc e la possibilitàper tutti i cre<strong>di</strong>tori (anche i partecipanti ma a questo punto sciolti dal contratto) <strong>di</strong> richi<strong>ed</strong>ere il fallimentodel debitore.409 SCIUTO, cit., 358 non esclude che una delle parti possa proporre eccezione <strong>di</strong> inadempimento ex art.1460 c.c., anche se l'interesse perseguito nel caso in questione non è tanto quello dello scambio <strong>di</strong>prestazioni in sè, quanto quello <strong>di</strong> realizzare la rimozione dello stato <strong>di</strong> crisi, sicchè è plausibile che nonsaranno tanto singoli inadempimenti a costituire oggetto <strong>di</strong> contestazione quanto il venir meno – sia pureper loro effetto – della possibilità <strong>di</strong> realizzare la finalità complessiva dell'accordo, invocandone allora larisoluzione.410 Osserva SCIUTO, cit., 358 che in questo caso se non vi è un interesse a far <strong>di</strong>chiarare il fallimento deldebitore, non parrebbe preclusa un'or<strong>di</strong>naria azione volta a far <strong>di</strong>chiarare la sola risoluzione del contrattoo ad accertarla, se già avvenuta per effetto <strong>di</strong> un termine essenziale o <strong>di</strong> una clausola risolutiva espressa.411 SCIUTO, cit., 359.412 Del campione <strong>di</strong> giu<strong>di</strong>ci intervistato nell'ambito <strong>di</strong> uno stu<strong>di</strong>o condotto nei principali Tribunaliitaliani il 45% si è espresso nel senso che in caso <strong>di</strong> accertato inadempimento dell'accordo, l'eventualescioglimento coinvolga l'accordo nella sua intierezza, il 53% ritiene invece che l'accordo venga meno solose viene meno una parte essenziale dello stesso che si riferisca anche agli altri cre<strong>di</strong>tori e solo il 2,5%ritiene che lo scioglimento coinvolga solo i singoli rapporti per cui si è manifestata inadempienza(VITIELLO VELLA, Trattamento <strong>dei</strong> cre<strong>di</strong>tori e classi, in Accor<strong>di</strong> <strong>di</strong> <strong>ristrutturazione</strong> <strong>dei</strong> <strong>debiti</strong>, in108
In caso l'accordo venga risolto e sopravvenga il fallimento, l'effetto protettivo sulleazioni revocatorie permane perchè si è consolidato con l'omologazione 413 . Nel fallimento icre<strong>di</strong>ti potranno essere insinuati a seconda delle specifiche pattuizioni negoziali; inmancanza <strong>di</strong> pattuizione negoziale, il cre<strong>di</strong>to dovrebbe reputarsi novato e dunque limitatoal minore importo 414 . Se si giunge al fallimento senza che vi siano inadempimenti neiconfronti <strong>dei</strong> cre<strong>di</strong>tori aderenti, si tratterà <strong>di</strong> v<strong>ed</strong>ere come le parti abbiano regolato i lororapporti in previsione <strong>di</strong> un eventuale fallimento 415 .I cre<strong>di</strong>tori estranei, oltre a vantare all'interno del proce<strong>di</strong>mento e in via preventiva,il <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> opporsi all'omologazione, se non vengono sod<strong>di</strong>sfatti, una volta scaduti isessanta giorni dalla pubblicazione nel registro delle imprese, possono agire in viaesecutiva se muniti <strong>di</strong> titolo (quale potrebbe essere anche l'accordo autenticato nellaforma) 416 , oppure possono richi<strong>ed</strong>ere il fallimento 417 , <strong>di</strong>mostrando che il mancatopagamento è sintomo che l'accordo non si è rivelato idoneo a rimuovere l'insolvenza 418 . Aquesti dovrebbe invece essere preclusa la via delle azioni contrattuali e questo perchèl'accordo omologato e il relativo provve<strong>di</strong>mento giu<strong>di</strong>ziale non può essere rimosso con leConcordato preventivo concordato fallimentare e <strong>accor<strong>di</strong></strong> <strong>di</strong> <strong>ristrutturazione</strong> <strong>dei</strong> <strong>debiti</strong> a cura <strong>di</strong> FERRO,RUGGIERO, DI CARLO, Torino, 2009, 444)413 RACUGNO, cit., 555.414 VALERIO, cit., 685 afferma che il cre<strong>di</strong>tore aderente potrà insinuare al passivo solo la parte residuadel cre<strong>di</strong>to vantato alla data <strong>di</strong> fallimento d<strong>ed</strong>otti i pagamenti ricevuti, senza poter insinuare il proprioeventuale maggior cre<strong>di</strong>to originariamente vantato.415 FABIANI, cit., 31.416 FERRO LUZZI, cit., 827 osserva che, in caso <strong>di</strong> pagamento non regolare <strong>dei</strong> cre<strong>di</strong>tori estraneiall'accordo dopo l'omologa, ci si dovrebbe riferire all'art. 186 l. fall., che prev<strong>ed</strong>e che il concordato non sipossa risolvere se l'inadempimento ha scarsa importanza, ritenendo quin<strong>di</strong> che l'accordo non possa essererisolto per ritardo nell'adempimento <strong>di</strong> scarsa importanza. Per in<strong>di</strong>viduare che cosa si intende per scarsaimportanza l'Autore richiama l'art. 40, comma 2 del TUB ove si considera in mero ritardo l'adempimentoche avviene tra la scadenza e i ventinove giorni successivi, in ritardo quello che interviene tra iltrentesimo e il centoottantesimo giorno dalla scadenza e in ritardo grave quello che interviene dopo ilcentoottantesimo giorno.417 FABIANI, cit., 30; nello stesso senso la FRASCAROLI SANTI, cit., 176 che precisa che resta salva anchela possibilità per il cre<strong>di</strong>tore <strong>di</strong> presentare domanda <strong>di</strong> concordato preventivo. Sia nell'ipotesi <strong>di</strong>proposizione dell'istanza <strong>di</strong> fallimento che in quella <strong>di</strong> concordato preventivo, riguardo all'accordoomologato, ma rimasto inadempiuto, si dovrebbero far salvi, nei rispettivi proce<strong>di</strong>menti, apertisuccessivamente, gli effetti che l'accordo ha prodotto a seguito dell'omologazione. RACUGNO, cit., 555osserva che i cre<strong>di</strong>tori estranei all'accordo potranno insistere per la <strong>di</strong>chiarazione <strong>di</strong> fallimento anche inpresenza <strong>di</strong> un accordo regolarmente in corso d'esecuzione, considerato che questo non preclude <strong>di</strong>accertare in s<strong>ed</strong>e <strong>di</strong> istruttoria prefallimentare se lo stato <strong>di</strong> insolvenza sia superato o se sussista.418 FABIANI, cit., 30. SCIUTO, cit., 361 afferma che in questo caso, circa le modalità processuali, nonviene precisato se la cessazione degli effetti dell'accordo sia automatica o se invece presuppongaun'espressa pronuncia giu<strong>di</strong>ziale <strong>di</strong> risoluzione, o comunque <strong>di</strong> per<strong>di</strong>ta d'efficacia dell'accordo e poi sequesta debba essere richiesta espressamente dai cre<strong>di</strong>tori aderenti al patto, non potendosi escludere chealcuni <strong>di</strong> costoro potrebbero voler confermare comunque gli impegni contrattuali presi nell'accordo.109
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BONELLI, Nuove esperienze nella sol
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CAPRIGLIONE, Evoluzione del rapport
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CORNELLI-FELLI, Efficiency of bankr
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FISCHETTI, Osservazioni in tema di
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GUERRA, Ristrutturazione del debito
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MONERCO PÉREZ, La conservaciòn de
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PATTI, Crisi di impresa e ruolo del
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SCIUTO, Effetti legali e negoziali
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VIETTI MAROTTA DI MARZIO, Riforma f