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Gli accordi di ristrutturazione dei debiti: disciplina positiva ed effettività

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proprio stato <strong>di</strong> decozione 197 , che all'impren<strong>di</strong>tore in semplice stato <strong>di</strong> <strong>di</strong>fficoltà 198 ; mamentre sul limite "massimo" della crisi vi è sicura convergenza, il confine dello stato <strong>di</strong>crisi nel suo versante connotato dalla minore gravità è alquanto labile, rendendo l'ambitoapplicativo della norma piuttosto incerto.Occorre poi domandarsi se possa concludere un accordo <strong>di</strong> <strong>ristrutturazione</strong> ancheun impren<strong>di</strong>tore, a fronte ad esempio <strong>di</strong> un generico interesse alla <strong>ristrutturazione</strong>aziendale, quale che sia il grado della sua <strong>di</strong>fficoltà economica; appare preferibile unarisposta negativa 199 , dal momento che la soluzione permissiva gli consentirebbe indefinitiva <strong>di</strong> eludere il regolare adempimento delle proprie obbligazioni verso i cre<strong>di</strong>toriaderenti all'accordo, nei confronti <strong>dei</strong> quali, in caso <strong>di</strong> fallimento, opererebbe l'"ombrelloprotettivo" precluso invece ai cre<strong>di</strong>tori non aderenti, che verrebbero invece colpiti dallafalci<strong>di</strong>a revocatoria 200 . La stessa imposizione a tutti i cre<strong>di</strong>ti <strong>di</strong> una moratoria <strong>di</strong> 60 giorniin<strong>di</strong>ca la necessità che l'impren<strong>di</strong>tore versi effettivamente in uno stato <strong>di</strong> <strong>di</strong>fficoltà, sia197 Come osserva BONFATTI(-CENSONI), cit., 556 gli <strong>accor<strong>di</strong></strong> <strong>di</strong> <strong>ristrutturazione</strong> si possono applicareanche nel caso la situazione dell'impresa sia particolarmente grave, dal momento che questo strumento ècompatibile con obiettivi liquidatori dell'impresa. Tuttavia la FRASCAROLI-SANTI, cit, 30 osserva che siautile pianificare soluzioni negoziali alla crisi d'impresa se ci sono possibilità che la stessa impresa possacontinuare a contare sulle qualità <strong>dei</strong> suoi amministratori per uscirne; sarebbe paradossale utlizzare gli<strong>accor<strong>di</strong></strong>, che implicano la permenenza dell'impren<strong>di</strong>tore in capo al complesso aziendale, in casi in cui lesue incapacità gestionali siano acclarate e sia venuta meno la fiducia del ceto cre<strong>di</strong>torio.198 In questo senso: PRESTI, cit., 31; GABRIELLI, cit., 975. La giurisprudenza <strong>di</strong> merito considerava,anche prima della precisazione effettuata dal correttivo del 2007, lo stato <strong>di</strong> crisi comprensivo tanto dellostato <strong>di</strong> temporanea <strong>di</strong>fficoltà che <strong>di</strong> quello <strong>di</strong> insolvenza irreversibile ex art. 5 l. fall.: in questo senso:Trib. Bari 7 novembre 2005, in Fallimento, 2006, 53; Trib. Milano 7 novembre 2005, ivi, 51; Trib.Palermo 17 febbraio 2006, ivi, 570; Trib. Sulmona 6 giugno 2005, ivi, 2005, 793, 798, 800.199 TEDESCHI, Manuale del nuovo <strong>di</strong>ritto fallimentare, Milano, 2007; sostiene invece la tesi contrariaCAFFI, Considerazioni sul nuovo art. 182-bis l.f., in Diritto fallimentare, 2005, I, 878 ss; PROTO, cit., 129;MANDRIOLI, <strong>Gli</strong> <strong>accor<strong>di</strong></strong> <strong>di</strong> <strong>ristrutturazione</strong> <strong>dei</strong> <strong>debiti</strong> ex art. 182-bis l. fall., in Fallimento, 2010, 612afferma che, al fine <strong>di</strong> prevenire possibili abusi dell'istituto, pare corretto ritenere che una situazione <strong>di</strong>mero declino dell'impresa non possa <strong>di</strong> per sè stessa essere sufficiente a legittimare l'adozione dell'istitutoex art. 182-bis l. fall., essendo <strong>di</strong>versamente necessario che l'impren<strong>di</strong>tore si trovi in una vera e propriasituazione <strong>di</strong> crisi, la quale però potrà essere non solo attuale ma anche prospettica, non richi<strong>ed</strong>endosisempre e comunque che il suddetto impren<strong>di</strong>tore abbia già cessato i pagamenti. Assume una posizioneinterme<strong>di</strong>a FABIANI, cit., 6 che ammette l'utilizzo degli <strong>accor<strong>di</strong></strong> <strong>di</strong> <strong>ristrutturazione</strong> anche quando l'impresasi trovi in perfetto equilibrio economico-patrimoniale e finanziario, ma per un fatto già noto e non ancoraattuale, nel breve periodo si possa giungere allo squilibrio <strong>di</strong> uno <strong>di</strong> questi in<strong>di</strong>ci. VALERIO, cit., 671afferma che l'impren<strong>di</strong>tore in bonis per ristrutturare il proprio debito può utilizzare per raggiungere unaccordo con i suoi cre<strong>di</strong>tori le <strong>di</strong>sposizioni del c.c. sui mo<strong>di</strong> <strong>di</strong> estinzione delle obbligazioni (art. 1320) esulla transazione (art. 1965).200 Così GABRIELLI, cit., 976, il quale afferma che in questo caso il beneficio connesso alla protezion<strong>ed</strong>al pericolo della falci<strong>di</strong>a revocatoria dovrebbe essere negato all'impren<strong>di</strong>tore con il rigetto dell'omologa.Inoltre come osserva PRESTI, cit., 395 appare poco verosimile che un impren<strong>di</strong>tore si esponga allapubblicità negativa rappresentata dalla pubblicazione nel registro delle imprese <strong>di</strong> un accordo per la<strong>ristrutturazione</strong> <strong>dei</strong> suoi <strong>debiti</strong> qualora non si trovi in una situazione <strong>di</strong> crisi.63

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