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Gli accordi di ristrutturazione dei debiti: disciplina positiva ed effettività

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12.3. Il deposito degli <strong>accor<strong>di</strong></strong>Ogni singola società del gruppo deve provv<strong>ed</strong>ere alla pubblicazione dell'accordonel registro delle imprese competente e al deposito della documentazione <strong>di</strong> cui all'art. 161l. fall., a supporto del ricorso per l'omologa presso il rispettivo tribunale competente. Ovequin<strong>di</strong> le società avessero s<strong>ed</strong>e presso tribunali <strong>di</strong>versi, i ricorsi per l'omologa dovrebberoessere esaminati da tribunali <strong>di</strong>fferenti. L'esigenza <strong>di</strong> tutelare i terzi cre<strong>di</strong>tori (partecipanti omeno all'accordo) e l'assenza <strong>di</strong> una specifica <strong>di</strong>sposizione normativa fanno sì che non sipossa depositare un unico ricorso presso il tribunale ove ha s<strong>ed</strong>e la capogruppo, cosa checonsentirebbe <strong>di</strong> abbreviare i tempi e <strong>di</strong> eliminare l'alea derivante da possibili <strong>di</strong>versi esitidel giu<strong>di</strong>zio omologatorio.Tuttavia a livello pratico le società del gruppo prima <strong>di</strong> proporre ricorso perl'omologa <strong>dei</strong> rispettivi <strong>accor<strong>di</strong></strong> <strong>di</strong> <strong>ristrutturazione</strong> potrebbero trasferire la propria s<strong>ed</strong>e nellam<strong>ed</strong>esima circoscrizione territoriale <strong>di</strong> competenza del tribunale nell'ambito della quale has<strong>ed</strong>e la capogruppo, proprio per favorire una gestione coor<strong>di</strong>nata della crisi 515 . Nel casoRisanamento è stato lo stesso Tribunale <strong>di</strong> Milano che ha preso l'iniziativa <strong>di</strong> riunire iproce<strong>di</strong>menti <strong>di</strong> omologazione delle varie società del gruppo, in considerazione dellaconnessione reciproca che li caratterizza, avendo ciascuno <strong>di</strong> essi un'efficacia con<strong>di</strong>zionataal passaggio in giu<strong>di</strong>cato <strong>dei</strong> decreti <strong>di</strong> omologa degli altri. In tal modo si è realizzato uncollegamento funzionale sia tra gli <strong>accor<strong>di</strong></strong> che tra i relativi proce<strong>di</strong>menti <strong>di</strong> omologa 516 .12.4. Il computo delle percentuali <strong>di</strong> adesionePer quanto riguarda la percentuale del 60% <strong>dei</strong> cre<strong>di</strong>ti richiesta per l’ottenimentodel provve<strong>di</strong>mento <strong>di</strong> omologa, rilevante è la questione se debbano o meno essereconsiderati i cre<strong>di</strong>ti infragruppo.Il tema è stato espressamente trattato nei casi Gabetti e Risanamento, cherappresentano le prime pronunce in materia. Infatti, nel caso del gruppo Risanamento e del515 MOLINARI, cit., 708.516 Sul punto v. PERUGINI, Accor<strong>di</strong> <strong>di</strong> <strong>ristrutturazione</strong> <strong>dei</strong> <strong>debiti</strong>: omologazione richiesta da gruppisocietari e con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> attuabilità (il caso Risanamento). Prime considerazioni, nota a Trib. Milano 10novembre 2009, in Dir. fall., 2010, 211.134

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