tensione ad evitare la <strong>di</strong>sgregazione dell'impresa e la sua uscita dal mercato, è stata lamancata previsione <strong>di</strong> interventi <strong>di</strong> sostegno da parte dello Stato me<strong>di</strong>ante il ricorso aldenaro pubblico 139 .Alcune delle soluzioni più interessanti in materia sono state in<strong>di</strong>viduate nell'ambitodell'or<strong>di</strong>namento britannico.Nel Regno Unito, infatti, sono previste soluzioni per la gestione dello stato <strong>di</strong> crisidell’impresa particolarmente evolute dal punto <strong>di</strong> vista tecnico, tenuto conto dello specificotessuto economico e delle caratteristiche proprie che la concessione del cre<strong>di</strong>to ivipresenta.La <strong>di</strong>sciplina dell'insolvenza è contenuta nell’Insolvency Act del 1985 e 1986, enell’Enterprise Act del 2002, entrato in vigore l’1 aprile 2004. Tra le proc<strong>ed</strong>ure che destanomaggior interesse abbiamo in primo luogo i cosiddetti Arrangements, regolatiprec<strong>ed</strong>entemente dalle Sections 425-430 del Companies Act 1985 (l’In<strong>di</strong>vidual VoluntaryArrangement) e dalle Sections1-7b dell’Insolvency Act 1986 (il Company VoluntaryArrangement). Attualmente lo Scheme of Arrangements, è regolato dal nuovo CompaniesAct 2006,§§895 e ss., il quale offre al debitore due alternative: la prima caratterizzata dauna forma <strong>di</strong> accordo tra società, suoi soci e cre<strong>di</strong>tori sociali, che gli consenta <strong>di</strong> mantenerela gestione <strong>dei</strong> propri beni (In<strong>di</strong>vidual Voluntary Arrangement 140 ), la seconda che glipermetta <strong>di</strong> ricorrere ad una proc<strong>ed</strong>ura <strong>di</strong> liquidazione, o bankruptcy 141 .Di particolare rilevanza appaiono inoltre, la Administration proc<strong>ed</strong>ure, e laAdministrative receivership proc<strong>ed</strong>ure, che rappresentano ipotesi particolari <strong>di</strong>Administration.L’Administrative receivership proc<strong>ed</strong>ure, contenuto nella parte III dell’InsolvencyAct, e considerato il proce<strong>di</strong>mento più <strong>di</strong>ffuso fino a qualche tempo fa, si basa su unmeccanismo <strong>di</strong> nomina da parte <strong>di</strong> cre<strong>di</strong>tori privilegiati - denominati charge holders perchèdetentori della cosiddetta floating charge, un particolare tipo <strong>di</strong> garanzia su beni o attività139 CANDELARIO MACÌAS ISABEL, L’armonizzazione del <strong>di</strong>ritto concorsuale nell'ambito dell'UE, in Dir.fall., 1999, I, 358 e ss; RAGUSA MAGGIORE E TORTORICI (a cura <strong>di</strong>), Crisi d'impresa e proc<strong>ed</strong>ureconcorsuali in Italia e in Europa. Prospettive <strong>di</strong> riforma, Padova, 2002.140 WILKINSON-COHEN-SUTHERLAND, Cre<strong>di</strong>tors’ schemes of arrangement and company voluntaryarrangements, in Insolvency law: theory and practice, London, 1993, 330.141 CORNELLI-FELLI, Efficiency of bankruptcy proc<strong>ed</strong>ures, in Temi <strong>di</strong> <strong>di</strong>scussione, Servizio stu<strong>di</strong> dellaBanca d'Italia, n. 245, 1994, 22., WALTERS, Personal Insolvency after Enterprise Act, in “CompanyLaw”, 2004, 6.46
suscettibili <strong>di</strong> mutamento come ad esempio il magazzino - <strong>di</strong> un Administrative receiver,iscritto all’albo degli Insolvency Practicioners, il quale provv<strong>ed</strong>e ad adottare le decisioninecessarie per il salvataggio dell'impresa, tenendo conto degli interessi <strong>dei</strong> charge holders.D'altro canto, i cre<strong>di</strong>tori sprovvisti <strong>di</strong> tale garanzia, possono nominare un commissarioliquidatore, non potendo esigere i loro cre<strong>di</strong>ti in<strong>di</strong>vidualmente 142 .Senza dubbio più elastiche appaiono le caratteristiche dell’Administrativeproc<strong>ed</strong>ure, <strong>di</strong>sciplinata nella parte II dell’atto sopra citato, in quanto la nominadell’Administrator può in questo caso essere finalizzata a scopi tra loro assolutamenteeterogenei, come il risanamento dell'impresa, la composizione concordata dell'insolvenza,o ad<strong>di</strong>rittura la liquidazione dell'impresa.Tutte le proc<strong>ed</strong>ure appena passate in rassegna, caratterizzate da un ruolo più o menomarcato del potere giu<strong>di</strong>ziario, si connotano per il fatto <strong>di</strong> applicarsi a situazioni in cuil'indebitamento dell'impresa appare talmente ingente da non potersi prescinder<strong>ed</strong>all'apporto <strong>dei</strong> cre<strong>di</strong>tori commerciali. In situazioni del genere però va segnalata unamarcata ritrosia degli stessi cre<strong>di</strong>tori commerciali, o trade cre<strong>di</strong>tors, ad impegnarsi, a causadelle minori informazioni <strong>di</strong> cui <strong>di</strong>spongono, <strong>di</strong> un minor interesse alla riservatezza o <strong>di</strong>una ridotta attitu<strong>di</strong>ne alla stipulazione <strong>di</strong> <strong>accor<strong>di</strong></strong> privatistici con il debitore in crisi, fondatasulla consapevolezza <strong>di</strong> non <strong>di</strong>sporre <strong>di</strong> un'organizzazione aziendale sufficientementeattrezzata a negoziare un workout agreement 143 .Nel caso in cui la compagine cre<strong>di</strong>toria sia in prevalenza composta da istitutibancari, ha luogo l'unico vero meccanismo completamente stragiu<strong>di</strong>ziale dell'or<strong>di</strong>namentobritannico: il London Approach 144 .Il London Approach, a cui è stata data consacrazione formale nel 1989, in realtàaffonda le sue ra<strong>di</strong>ci in una prassi risalente agli anni 70, e si sostanzia in un insieme <strong>di</strong>regole e principi generali fondati sul "consenso, la persuasione e la collegialità dell'azion<strong>ed</strong>elle banche al fine <strong>di</strong> contemperare gli interessi <strong>dei</strong> <strong>di</strong>fferenti cre<strong>di</strong>tori con quelli142 FRASCAROLI SANTI, <strong>Gli</strong> <strong>accor<strong>di</strong></strong> <strong>di</strong> <strong>ristrutturazione</strong> <strong>dei</strong> <strong>debiti</strong>, un nuovo proce<strong>di</strong>mento concorsuale,Padova, 2009, 12.143 FINCH, Company insolvency Law, Cambridge, 2002,223.144 BRITISH BANKER’S ASSOCIATION, Description of the London Approach, London, 1996;KENT, TheLondon Approach, in Journ. Int. bank. law,1993,81 e ss., FLOOD, Corporate recovery: the LondonApproach, in Ins. Law pract., 1995, 82.47
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BONELLI, Nuove esperienze nella sol
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CAPRIGLIONE, Evoluzione del rapport
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GUERRA, Ristrutturazione del debito
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SCIUTO, Effetti legali e negoziali
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VIETTI MAROTTA DI MARZIO, Riforma f