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Gli accordi di ristrutturazione dei debiti: disciplina positiva ed effettività

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Ulteriore aspetto problematico è dato dal fatto che la sospensione opera per icre<strong>di</strong>tori per causa anteriore alla data <strong>di</strong> pubblicazione dell'accordo, ma non per quelli il cui<strong>di</strong>ritto è sorto in un momento successivo. L'azione <strong>di</strong> questi potrebbe pregiu<strong>di</strong>care lariuscita del piano perchè, anche in pendenza del giu<strong>di</strong>zio <strong>di</strong> omologa, l'impresa resta attivae continua ad operare. Inoltre, non si produce in capo al debitore nessuna preclusione <strong>di</strong>proc<strong>ed</strong>ere all'adempimento <strong>di</strong> obbligazioni pregresse o alla costituzione <strong>di</strong> garanzie per<strong>debiti</strong> pregressi 315 .Deve quin<strong>di</strong> ritenersi che mentre le nuove esecuzioni devono considerarsiinefficaci, quelle già pendenti possono continuare solo per quelle attività che nonpregiu<strong>di</strong>cano la definitiva <strong>di</strong>sponibilità del bene o la partecipazione degli altri cre<strong>di</strong>tori 316 .Il riferimento generico alle "azioni cautelari" parrebbe estendere l'effetto sospensivodel provve<strong>di</strong>mento cautelare previsto dall'art. 182-bis a quelle azioni <strong>di</strong>rette a tutelare<strong>di</strong>ritti <strong>di</strong>versi dai cre<strong>di</strong>ti concorsuali, come gli obblighi <strong>di</strong> fare o non fare, dunque oltre ilimiti previsti dall'art. 168 l.fall.; tuttavia, il <strong>di</strong>vieto non riguarda i beni <strong>di</strong> terzi che hannofornito garanzia reale o personale a garanzia del cre<strong>di</strong>to 317 . Per converso, <strong>di</strong>versamente daquanto stabilito nell’art. 168, ultimo comma l. fall. a proposito del concordato preventivo,negli <strong>accor<strong>di</strong></strong> <strong>di</strong> <strong>ristrutturazione</strong> il <strong>di</strong>vieto era limitato alle azioni esecutive e cautelari, sìche anche ad accordo pubblicato e durante l’iter del giu<strong>di</strong>zio <strong>di</strong> omologazione potevanoessere acquisiti <strong>di</strong>ritti <strong>di</strong> prelazione; sul punto è però intervenuta la l. 122/2010 (ve<strong>di</strong> infraparagrafo 5.1.).Poichè il provve<strong>di</strong>mento cautelare è funzionale all'attuazione dell'accordo, il <strong>di</strong>vietoproce<strong>di</strong>mento esecutivo, ma ha solo l'effetto pratico <strong>di</strong> consentire al debitore <strong>di</strong> <strong>di</strong>rottare le <strong>di</strong>sponibilitàper fronteggiare l'esecuzione; peraltro, ovviamente, nella valutazione sull'attuabilità del piano, peseràl'in<strong>di</strong>sponibilità <strong>di</strong> alcuni cespiti, considerate le esecuzioni in atto o <strong>di</strong> imminente proposizione.315 VALERIO, cit., 681. L'Autore osserva che invece tale preclusione si ricava per il fallimento dall'art.44 l.fall. e per il concordato preventivo dall'art. 167 l. fall. D'AMBROSIO, cit., 1822 osserva che da questopunto <strong>di</strong> vista il meccanismo automatico presenta il rischio <strong>di</strong> uno spregiu<strong>di</strong>cato sfruttamento dell'istitutoda parte dell'impren<strong>di</strong>tore, magari in accordo con alcuni cre<strong>di</strong>tori, vista l'assenza <strong>di</strong> un organo <strong>di</strong>controllo, come invece avviene nel concordato preventivo, con la presenza del giu<strong>di</strong>ce delegato e delcommissario straor<strong>di</strong>nario.316 ZANICHELLI, cit., 614 osserva infatti che la ratio della <strong>di</strong>sposizione è quella <strong>di</strong> congelare laconsistenza patrimoniale dell'impren<strong>di</strong>tore in attesa del giu<strong>di</strong>zio sulla legittimità dell'accordo e dunquesulla sua efficacia, con liberazione <strong>di</strong> risorse che consentano <strong>di</strong> sod<strong>di</strong>sfare i cre<strong>di</strong>tori estranei,contemporaneamente evitando che siano pregiu<strong>di</strong>cate le possibilità <strong>di</strong> concorrere degli aderenti.317 D'AMBROSIO, cit., 1821; nello stesso senso NARDECCHIA, La protezione anticipata del patrimoniodel debitore negli <strong>accor<strong>di</strong></strong> <strong>di</strong> <strong>ristrutturazione</strong> <strong>dei</strong> <strong>debiti</strong>, in Fallimento, 2011 osserva che questo strumentoprotettivo non potrebbe quin<strong>di</strong> impe<strong>di</strong>re l'esercizio della domanda <strong>di</strong> restituzione <strong>di</strong> beni concessi inleasing o delle azioni <strong>di</strong> sfratto o <strong>di</strong> rilascio.89

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