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Gli accordi di ristrutturazione dei debiti: disciplina positiva ed effettività

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dell’impresa, specie <strong>di</strong> sotto forma <strong>di</strong> crisi <strong>di</strong> liqui<strong>di</strong>tà, è così acuta che attenderel’omologazione potrebbe rivelarsi esiziale.9.4. La pr<strong>ed</strong><strong>ed</strong>ucibilità per i finanziamenti <strong>dei</strong> sociLa pr<strong>ed</strong><strong>ed</strong>uzione si applica anche ai finanziamenti effettuati dai soci, fino aconcorrenza dell’ottanta per cento del loro ammontare (art. 182-quater, comma terzo) e,stante il richiamo al comma 1 dell'art. 182-quater, apparentemente solo se l’operazione èsuccessiva al concordato o all’omologazione dell’accordo 472 . Apparentemente, vienenegata la pr<strong>ed</strong><strong>ed</strong>uzione per i «finanziamenti ponte» 473 effettuati dai soci; se così fosse laratio della previsione non è chiara: è stato ipotizzato che si tratti <strong>di</strong> una limitazione indottada un sentore <strong>di</strong> scarso affidamento per le condotte <strong>dei</strong> soci 474 . Tuttavia, vi è anche una<strong>di</strong>versa opinione 475 , secondo la quale la pr<strong>ed</strong><strong>ed</strong>ucibilità, sebbene limitata all'80 % delcre<strong>di</strong>to, assisterebbe anche i finanziamenti-ponte <strong>dei</strong> soci, perchè altrimenti sarebbeinspiegabile la previsione del comma 5 dell'art. 182-quater, in base al quale "conriferimento ai cre<strong>di</strong>ti in<strong>di</strong>cati ai commi secondo terzo e quarto, i cre<strong>di</strong>tori sono esclusi dalcomputo (...) della percentuale <strong>dei</strong> cre<strong>di</strong>ti prevista all'art. 182-bis, primo e sesto comma".Secondo alcuni 476 la <strong>di</strong>sciplina in questione rappresenta allora la <strong>di</strong>mostrazione chepossono essere qualificati finanziamenti effettuati "in esecuzione" <strong>di</strong> un accordo ancheoperazioni produttive <strong>di</strong> cre<strong>di</strong>ti sorti anteriormente all'accordo, se è vero che la leggeritiene <strong>di</strong> dover <strong>di</strong>sporre in materia <strong>di</strong> esclusione degli stessi dal computo dellemaggioranze rilevanti per la configurazione <strong>di</strong> un accordo <strong>di</strong> <strong>ristrutturazione</strong>. Infatti se sitrattasse <strong>di</strong> finanziamenti eseguiti in esecuzione <strong>di</strong> <strong>accor<strong>di</strong></strong> – quin<strong>di</strong> cre<strong>di</strong>ti che sorgonosuccessivamente all'omologazione – la norma sarebbe del tutto inspiegabile <strong>ed</strong> oscura 477 .472 Valgano tuttavia le considerazioni espresse sul primo comma dell'art. 182-quater: dunque si ritieneche possa essere concessa la pr<strong>ed</strong><strong>ed</strong>uzione ai finanziamenti effettuati anche prima dell'omologa ma dopoil deposito della domanda, purchè previsti nel piano, nell'attestazione e nell'accordo.473 Osserva MORELLINI, cit., 903 che l'esclusione è abbastanza incomprensibile, anche perchè le stessebanche potrebbero essere <strong>di</strong>sposte a conc<strong>ed</strong>ere finanziamento solo <strong>ed</strong> in quanto vi sia anche l'interventodel socio.474 FABIANI, cit., 905.475 D'AMORA, cit., p. 9 del dattiloscritto. Nello stesso senso DIDONE, cit., 15.476 BONFATTI, cit., p. 15 del dattiloscritto.477 DIDONE, cit., 15; nello stesso senso MORELLINI, cit., 904.123

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