legittimazione; tuttavia la pr<strong>ed</strong><strong>ed</strong>uzione non è automatica ma scatta quando il tribunale neldecreto <strong>di</strong> ammissione al concordato preventivo la <strong>di</strong>spone espressamente, previa verifica<strong>di</strong> conformità rispetto al piano: il legislatore, temendo una deriva <strong>di</strong> pr<strong>ed</strong><strong>ed</strong>ucibilità inpregiu<strong>di</strong>zio <strong>dei</strong> cre<strong>di</strong>tori concorsuali, ha ritenuto <strong>di</strong> sottoporre l’operazione ad un controllogiu<strong>di</strong>ziale 468 . Quanto ai «finanziamenti ponte» correlati al piano annesso ad un accordo <strong>di</strong><strong>ristrutturazione</strong>, non essendoci in questo caso un decreto <strong>di</strong> ammissione, ma solo undecreto <strong>di</strong> omologazione, è in quella s<strong>ed</strong>e che il tribunale omologando l’accordo dàefficacia al finanziamento effettuato prima, e quin<strong>di</strong> nell’ipotesi in cui sopravvenga ilfallimento il cre<strong>di</strong>to da restituzione assume natura pr<strong>ed</strong><strong>ed</strong>ucibile 469 .Prima <strong>di</strong> questa riforma, l’afflusso <strong>di</strong> nuove risorse finanziarie era cautelato o dalrilascio <strong>di</strong> garanzie nuove protette dall’esenzione dalla revocatoria (art. 67, terzo comma,lett. e), o dalle cc.dd. operazioni autoliquidanti. Tuttavia, come da più parti sottolineato 470 ,un tale regime <strong>di</strong> protezione non era adeguato <strong>ed</strong> era necessario elevare i benefici a favor<strong>ed</strong>egli investitori attribuendo loro il rango della pr<strong>ed</strong><strong>ed</strong>uzione, prendendo atto del fatto cheun processo <strong>di</strong> <strong>ristrutturazione</strong> delle passività richiama quasi obbligatoriamentel’acquisizione <strong>di</strong> nuove risorse finanziarie, <strong>ed</strong> è evidente che colui che deve investire inuna impresa in crisi ha bisogno <strong>di</strong> ricevere delle garanzie, posto che il rischiodell’insuccesso dell’operazione è spesso il prelu<strong>di</strong>o <strong>di</strong> un fallimento 471 . Quanto ai"finanziamenti ponte", decisiva è la considerazione che acquisire risorse finanziarie nuoveprima del «passaggio» giu<strong>di</strong>ziale si rivela un elemento fondamentale per il successo dellacomposizione concordata della crisi, dal momento che in molte situazioni la crisi467 V. BONSIGNORE, Il finanziamento dell'impresa in crisi nella fase preparatoria della <strong>ristrutturazione</strong>del debito, in Fallimento, 2009, 37.468 Sul punto v. FABIANI, cit., 905. Osserva AMBROSINI, cit., 645 che il fatto <strong>di</strong> subor<strong>di</strong>nare lapr<strong>ed</strong><strong>ed</strong>ucibilità al provve<strong>di</strong>mento omologatorio, ossia ad un evento futuro <strong>ed</strong> incerto, rischia tuttavia <strong>di</strong><strong>di</strong>ventare un deterente alla concessione <strong>di</strong> finanza-ponte.469 VALENSISE, Disposizioni in tema <strong>di</strong> pr<strong>ed</strong><strong>ed</strong>ucibilità <strong>dei</strong> cre<strong>di</strong>ti nel concordato preventivo e negli<strong>accor<strong>di</strong></strong> <strong>di</strong> <strong>ristrutturazione</strong> <strong>dei</strong> <strong>debiti</strong>, in La legge fallimentare dopo la riforma, a cura <strong>di</strong> NIGRO-SANDULLI-SANTORO, Torino, 2010, 2340 osserva che il provve<strong>di</strong>mento <strong>di</strong> omologa dell'accordo <strong>di</strong><strong>ristrutturazione</strong> dovrebbe contenere il riconoscimento della pr<strong>ed</strong><strong>ed</strong>uzione sia per i finanziamentifunzionali alla presentazione della domanda, che per i finanziamenti funzionali all'esecuzion<strong>ed</strong>ell'accordo. Nello stesso senso DIDONE, cit., 14, secondo il quale la norma va letta nel senso che lapr<strong>ed</strong><strong>ed</strong>uzione spetta purchè sia espressamente <strong>di</strong>sposta nel provve<strong>di</strong>mento con cui l'accordo siaomologato; ciò costituisce indubbiamente un ampliamento della cognizione del Tribunale in s<strong>ed</strong>e <strong>di</strong>omologa. Contra: BONFATTI, cit., p. 13 dattiloscritto.470 DI MAIO, cit., 678; BOGGIO, cit., ; FRASCAROLI SANTI, cit., 169 ss.471 FABIANI, cit., 905.122
dell’impresa, specie <strong>di</strong> sotto forma <strong>di</strong> crisi <strong>di</strong> liqui<strong>di</strong>tà, è così acuta che attenderel’omologazione potrebbe rivelarsi esiziale.9.4. La pr<strong>ed</strong><strong>ed</strong>ucibilità per i finanziamenti <strong>dei</strong> sociLa pr<strong>ed</strong><strong>ed</strong>uzione si applica anche ai finanziamenti effettuati dai soci, fino aconcorrenza dell’ottanta per cento del loro ammontare (art. 182-quater, comma terzo) e,stante il richiamo al comma 1 dell'art. 182-quater, apparentemente solo se l’operazione èsuccessiva al concordato o all’omologazione dell’accordo 472 . Apparentemente, vienenegata la pr<strong>ed</strong><strong>ed</strong>uzione per i «finanziamenti ponte» 473 effettuati dai soci; se così fosse laratio della previsione non è chiara: è stato ipotizzato che si tratti <strong>di</strong> una limitazione indottada un sentore <strong>di</strong> scarso affidamento per le condotte <strong>dei</strong> soci 474 . Tuttavia, vi è anche una<strong>di</strong>versa opinione 475 , secondo la quale la pr<strong>ed</strong><strong>ed</strong>ucibilità, sebbene limitata all'80 % delcre<strong>di</strong>to, assisterebbe anche i finanziamenti-ponte <strong>dei</strong> soci, perchè altrimenti sarebbeinspiegabile la previsione del comma 5 dell'art. 182-quater, in base al quale "conriferimento ai cre<strong>di</strong>ti in<strong>di</strong>cati ai commi secondo terzo e quarto, i cre<strong>di</strong>tori sono esclusi dalcomputo (...) della percentuale <strong>dei</strong> cre<strong>di</strong>ti prevista all'art. 182-bis, primo e sesto comma".Secondo alcuni 476 la <strong>di</strong>sciplina in questione rappresenta allora la <strong>di</strong>mostrazione chepossono essere qualificati finanziamenti effettuati "in esecuzione" <strong>di</strong> un accordo ancheoperazioni produttive <strong>di</strong> cre<strong>di</strong>ti sorti anteriormente all'accordo, se è vero che la leggeritiene <strong>di</strong> dover <strong>di</strong>sporre in materia <strong>di</strong> esclusione degli stessi dal computo dellemaggioranze rilevanti per la configurazione <strong>di</strong> un accordo <strong>di</strong> <strong>ristrutturazione</strong>. Infatti se sitrattasse <strong>di</strong> finanziamenti eseguiti in esecuzione <strong>di</strong> <strong>accor<strong>di</strong></strong> – quin<strong>di</strong> cre<strong>di</strong>ti che sorgonosuccessivamente all'omologazione – la norma sarebbe del tutto inspiegabile <strong>ed</strong> oscura 477 .472 Valgano tuttavia le considerazioni espresse sul primo comma dell'art. 182-quater: dunque si ritieneche possa essere concessa la pr<strong>ed</strong><strong>ed</strong>uzione ai finanziamenti effettuati anche prima dell'omologa ma dopoil deposito della domanda, purchè previsti nel piano, nell'attestazione e nell'accordo.473 Osserva MORELLINI, cit., 903 che l'esclusione è abbastanza incomprensibile, anche perchè le stessebanche potrebbero essere <strong>di</strong>sposte a conc<strong>ed</strong>ere finanziamento solo <strong>ed</strong> in quanto vi sia anche l'interventodel socio.474 FABIANI, cit., 905.475 D'AMORA, cit., p. 9 del dattiloscritto. Nello stesso senso DIDONE, cit., 15.476 BONFATTI, cit., p. 15 del dattiloscritto.477 DIDONE, cit., 15; nello stesso senso MORELLINI, cit., 904.123
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BIBLIOGRAFIAABRIANI, Il finanziamen
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BONELLI, Nuove esperienze nella sol
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CAPRIGLIONE, Evoluzione del rapport
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CORNELLI-FELLI, Efficiency of bankr
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FABIANI, Gli accordi di ristruttura
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FISCHETTI, Osservazioni in tema di
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GUERRA, Ristrutturazione del debito
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LÌN, The information content of a
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MONERCO PÉREZ, La conservaciòn de
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PATTI, Crisi di impresa e ruolo del
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RAIS, Brevi appunti in tema di modi
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SCIUTO, Effetti legali e negoziali
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VIETTI MAROTTA DI MARZIO, Riforma f