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Gli accordi di ristrutturazione dei debiti: disciplina positiva ed effettività

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ove l'accordo <strong>di</strong> <strong>ristrutturazione</strong> si presenti come contratto plurilaterale; ove invece si sia inpresenza <strong>di</strong> una pluralità <strong>di</strong> contratti collegati, che non comportano il sorgere <strong>di</strong> un vincoloreciproco tra i cre<strong>di</strong>tori, la violazione del suddetto dovere si connota come illecitoaquiliano 244 .3. Il deposito degli atti in tribunale e la pubblicazione dell'accordoDopo aver considerato gli aspetti che attengono alla sfera negoziale degli <strong>accor<strong>di</strong></strong>,occorre ora esaminare il proce<strong>di</strong>mento vero e proprio che conduce verso l'omologazione eil pieno <strong>di</strong>spiegarsi <strong>dei</strong> loro effetti, che si snoda in tre <strong>di</strong>versi momenti: il depositodell'accordo in tribunale, la sua pubblicazione presso il registro delle imprese e lapresentazione della richiesta <strong>di</strong> omologa 245 .L'art. 182-bis l. fall. non richi<strong>ed</strong>e particolari formalità per la presentazion<strong>ed</strong>ell'accordo <strong>di</strong> <strong>ristrutturazione</strong>, salvo la pubblicazione nel registro delle imprese e ildeposito con la domanda <strong>di</strong> omologa della documentazione <strong>di</strong> cui all'art. 161 l. fall. 246 <strong>ed</strong>ella relazione del professionista (su cui ve<strong>di</strong> infra paragrafo 4) (non si fa cenno aldeposito degli <strong>accor<strong>di</strong></strong>, tuttavia deve ritenersi che il deposito riguar<strong>di</strong> anche ladocumentazione relativa all'accordo, da cui si evince l'essersi formata una maggioranza) 247 .La domanda presentata dal debitore in tribunale assume la forma del ricorso; quantoalla documentazione richiamata dall'art. 161 essa consiste: in una relazione aggiornata sullasituazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'impresa, uno stato analitico <strong>ed</strong>estimativo delle attività e l'elenco nominativo <strong>dei</strong> cre<strong>di</strong>tori, con l'elenco <strong>dei</strong> rispettivicre<strong>di</strong>ti e delle cause <strong>di</strong> prelazione, l'elenco <strong>dei</strong> titolari <strong>dei</strong> <strong>di</strong>ritti personali o reali su beni <strong>di</strong>244 BOGGIO, cit., 180.245 Come afferma la FRASCAROLI SANTI, cit., 135 in considerazione degli adempimenti richiesti,l'accordo deve essere r<strong>ed</strong>atto necessariamente in forma scritta.246 Con il decreto correttivo del 2007 si è eliminata l'espressione "con la <strong>di</strong>chiarazione", che avevaindotto alcuni commentatori ad interrogarsi se l'accordo <strong>di</strong> <strong>ristrutturazione</strong> dovesse considerarsi unamodalità del concordato preventivo, dubbio ingenerato dal rinvio all'art. 161 l. fall.. In realtà è daescludere che il debitore debba inserire l'accordo in una proposta <strong>di</strong> concordato preventivo, come se sitrattasse <strong>di</strong> un sub proce<strong>di</strong>mento, che richi<strong>ed</strong>a il rispetto <strong>di</strong> tutti gli adempimenti <strong>di</strong> tale proc<strong>ed</strong>ura. Sulpunto v. <strong>di</strong>ffusamente FRASCAROLI SANTI, cit., 135.247 In questo senso FABIANI, cit., 11; DI MAJO, cit., 689 sottolinea come il piano che accompagnal'accordo non debba essere depositato, dal momento che la pubblicità per le imprese risponde a requisiti<strong>di</strong> tipicità.74

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