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Gli accordi di ristrutturazione dei debiti: disciplina positiva ed effettività

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elazione alle specifiche condotte, si possono ipotizzare <strong>di</strong>verse fattispecie <strong>di</strong> reato, dallabancarotta alla truffa, in concorso 292 .Le forme <strong>di</strong> responsabilità civile sono più nitide. Innanzitutto occorre premettereche quella del professionista si configura come un'obbligazione <strong>di</strong> mezzi e non <strong>di</strong> risultato:l'adempimento non si commisura al risultato richiesto e perseguito, ma alla <strong>di</strong>ligenzaosservata nel comportamento tenuto al fine <strong>di</strong> perseguire quel determinato risultato; eglidovrà quin<strong>di</strong> ritenersi adempiente anche se non pervenga al rilascio della attestazione,allorchè raggiunga il convincimento che il piano non abbia le qualità richieste dallanormativa per assolvere alla sua funzione 293 .Nei confronti dell'impren<strong>di</strong>tore che lo ha designato, per inadempimenti connessi adun espletamento dell'incarico non conforme a quanto pattuito, risponderà a titolocontrattuale e secondo la <strong>di</strong>ligenza professionale (art. 1176 c.c., secondo comma) 294 . Incaso <strong>di</strong> successivo fallimento dell'impren<strong>di</strong>tore, l'azione <strong>di</strong> responsabilità per far valere ilrisarcimento del danno patito dalla massa <strong>dei</strong> cre<strong>di</strong>tori, può essere esercitata dal curatore,che deve <strong>di</strong>mostrare la colpa grave o il dolo del professionista (si tratta infatti <strong>di</strong> unaprestazione d'opera intellettuale) e il fatto che il ricorso alla proc<strong>ed</strong>ura degli <strong>accor<strong>di</strong></strong> <strong>di</strong><strong>ristrutturazione</strong> ha ritardato la <strong>di</strong>chiarazione <strong>di</strong> fallimento e, me<strong>di</strong>o tempore, si è aggravatoil <strong>di</strong>ssesto 295 .Nei confronti <strong>dei</strong> cre<strong>di</strong>tori estranei, ma anche nei confronti <strong>di</strong> quelli aderentiall'accordo, si dovrebbe configurare una responsabilità contrattuale 296 , dal momento che292 FABIANI, cit., 15 che afferma che non è invece applicabile l'art. 236 l. fall., perchè relativo alconcordato preventivo e non estensibile agli <strong>accor<strong>di</strong></strong> per il <strong>di</strong>vieto <strong>di</strong> analogia in malam partem.293 FORTUNATO, cit., 893.294 In questo senso FRASCAROLI SANTI, cit., 145; FORTUNATO, cit., 893; PROTO, cit., 133; nello stessosenso D'AMBROSIO, cit., 1813 il quale specifica che nei confronti dell'impren<strong>di</strong>tore mandante trovaapplicazione la responsabilità contrattuale (art. 1218 c.c.), ma solo in caso <strong>di</strong> dolo o colpa grave,dovendosi riconoscere che la relazione sugli <strong>accor<strong>di</strong></strong> <strong>di</strong> <strong>ristrutturazione</strong>, sui piani <strong>di</strong> risanamento e sulpiano del concordato preventivo, trattandosi <strong>di</strong> un elaborato incentrato prevalentemente su elementicongetturali, implica la soluzione <strong>di</strong> problemi tecnici <strong>di</strong> particolare <strong>di</strong>fficoltà (art. 2236 c.c.).295 D'AMBROSIO, cit., 1813. Però nel senso che anche in caso <strong>di</strong> fallimento la legittimazione apromuovere l'azione risarcitoria spetterebbe ai singoli cre<strong>di</strong>tori FABIANI, cit., 16.296 FORTUNATO, cit., 894. Anche FABIANI, cit., 15 afferma che nel caso <strong>dei</strong> cre<strong>di</strong>tori aderenti potrebbeconfigurarsi una responsabilità contrattuale, valorizzando la circostanza che il professionista svolge unincarico che ha precisi contorni delimitati dalla legge. La relazione può essere fonte <strong>di</strong> danni con riguardoall'induzione all'adesione dell'accordo e con riferimento, anche, alla mancata proposizione <strong>di</strong>un'opposizione. Tuttavia l'Autore sostiene che nei confronti <strong>dei</strong> cre<strong>di</strong>tori non aderenti dovrebbe trattarsi <strong>di</strong>una responsabilità extracontrattuale; qui la lesione può essere in<strong>di</strong>viduata nella per<strong>di</strong>ta della chanc<strong>ed</strong>erivante dall'impossibilità <strong>di</strong> esercitare l'azione revocatoria, per effetto dell'esenzione provocata84

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