dalla volontà o meno <strong>di</strong> omologa, non potendo limitare l'analisi della permanenza delvincolo negoziale alla sussistenza o meno del 60% <strong>dei</strong> cre<strong>di</strong>ti. Infatti, partendo dallaricostruzione prospettata (capitolo I, paragrafo 4) dell'accordo <strong>di</strong> <strong>ristrutturazione</strong> come"fascio <strong>di</strong> negozi bilaterali tendenzialmente collegati", il venir meno <strong>di</strong> un cre<strong>di</strong>torerappresentante una parte infinitesimale del debito dell'impren<strong>di</strong>tore in crisi, se a suo tempocon<strong>di</strong>zione perchè un altro o tutti gli altri perfezionassero l'accordo, può far venire menol'intera operazione 398 .Aderendo alla ricostruzione sopra proposta dell'accordo come fascio <strong>di</strong> negozibilaterali tendenzialmente collegati, l'evidenziazione <strong>di</strong> vizi genetici o funzionali relativialla posizione anche <strong>di</strong> un solo cre<strong>di</strong>tore partecipante all'accordo può alternativamente: i)essere ininfluente sotto il profilo dell'accordo e degli effetti <strong>di</strong> cui all'art. 182-bis, in ipotesi<strong>di</strong> mantenimento della soglia del 60% <strong>ed</strong> in assenza <strong>di</strong> collegamento funzionale tral'accordo venuto meno e le altre manifestazioni <strong>di</strong> volontà negoziale; ii) privare l'accordodegli effetti <strong>di</strong> cui all'art. 182-bis e degli effetti <strong>di</strong> cui all'art. 67, comma 3, lett. e) l. fall.,ma non <strong>di</strong> quelli negoziali tipici, in ipotesi <strong>di</strong> per<strong>di</strong>ta della soglia minima del 60% ma inassenza <strong>di</strong> collegamento funzionale tra l'accordo venuto meno e le altre manifestazioni <strong>di</strong>volontà, qualora l'omologa non sia stata evidenziata quale con<strong>di</strong>zione <strong>di</strong> vali<strong>di</strong>tàdell'accordo stesso; iii) privare l'accordo <strong>di</strong> qualsivoglia effetto, qualora si scenda sotto lasoglia minima del 60% e vi sia collegamento funzionale tra l'accordo venuto meno e lealtre manifestazioni <strong>di</strong> volontà negoziale o qualora, pur rimanendo l'accordo sopra la sogliadel 60% <strong>dei</strong> cre<strong>di</strong>tori comunque, vi sia collegamento funzionale tra l'accordo venuto menoe le altre manifestazioni <strong>di</strong> volontà negoziale 399 .L'efficacia dell'accordo in un momento successivo all'omologa potrebbe esserecontestata per ragioni emerse nel corso dell'esecuzione dell'accordo (vizi funzionali), inquanto l'accordo non trovi regolare esecuzione, o comunque la sua esecuzione non risultipiù in grado <strong>di</strong> assicurare il regolare pagamento <strong>dei</strong> cre<strong>di</strong>tori estranei. Oppure potrebbe<strong>di</strong>pendere da ragioni relative al contenuto stesso dell'accordo, o alle modalità con cui èstato negoziato (vizi genetici), ragioni che potrebbero allora condurre alla nullitàdell'accordo (per illiceità della causa o <strong>dei</strong> motivi comuni) o alla sua annullabilità398 FERRO LUZZI, cit., 832.399 FERRO LUZZI, cit., 833.106
(tipicamente per dolo del proponente) 400 .Per reagire a <strong>di</strong>fetti <strong>di</strong> esecuzione dell'accordo, i cre<strong>di</strong>tori possono ricorrere alletra<strong>di</strong>zionali azioni contrattuali <strong>di</strong> risoluzione, nullità, annullabilità secondo la <strong>di</strong>sciplina delco<strong>di</strong>ce civile 401 ; è invece escluso che, nel silenzio della legge, sia applicabile in viaanalogica l'art. 186 l. fall. 402 , che <strong>di</strong>sciplina la risoluzione e l'annullamento del concordatopreventivo 403 .Occorre comunque <strong>di</strong>stinguere la categoria <strong>dei</strong> cre<strong>di</strong>tori estranei da quella <strong>dei</strong>cre<strong>di</strong>tori che hanno partecipato all'accordo.Per quanto riguarda i cre<strong>di</strong>tori che hanno aderito all'accordo, nell'ipotesi <strong>di</strong>inadempimento dell'accordo o comunque <strong>di</strong> sua sopravvenuta impossibilità <strong>di</strong> garantire ilregolare pagamento <strong>dei</strong> cre<strong>di</strong>tori estranei, è preve<strong>di</strong>bile che essi abbiano partecipatoall'accordo con la clausola risolutiva espressa che in caso <strong>di</strong> inadempimento e<strong>di</strong>chiarazione <strong>di</strong> fallimento il loro vincolo all'accordo remissorio o <strong>di</strong>latorio venga meno eche il cre<strong>di</strong>to riviva nella sua intierezza 404 . Secondo alcuni 405 dovrebbero comunqueritenersi esperibili in questo caso l'azione <strong>di</strong> risoluzione 406 ex art. 1453 c.c. 407 , correlata alla400 SCIUTO, cit., 357.401 ZANICHELLI, cit., afferma che possono ritenersi applicabili le or<strong>di</strong>narie azioni <strong>di</strong> risoluzione oannullamento da proporsi in base alle regole sulla competenza e nell'ambito dell'or<strong>di</strong>nario giu<strong>di</strong>zio <strong>di</strong>cognizione. Contra: LO CASCIO, cit., 1062 secondo il quale dovrebbe proc<strong>ed</strong>ersi con rito camerale peruniformità con il proce<strong>di</strong>mento <strong>di</strong> omologazione.402 Ma in senso favorevole all'applicazione della <strong>di</strong>sciplina del concordato preventivo PEZZANO, cit.,682; JORIO, Introduzione, in Commentario Jorio-Fabiani, Bologna, 2006, I, 24; sul punto cfr. FERRO, cit.,1431 ss.403 FABIANI, cit., 30; nello stesso senso la FRASCAROLI SANTI, cit., 176 che sottolinea come lacompatibilità sia esclusa sia per quanto riguarda il proce<strong>di</strong>mento previsto dall'art. 186 che per i termini darispettare, sia per il provve<strong>di</strong>mento conclusivo, che per gli effetti che ne conseguono. Del campione <strong>di</strong>giu<strong>di</strong>ci intervistato nell'ambito <strong>di</strong> uno stu<strong>di</strong>o condotto nei principali tribunali italiani il 73% ha ritenutoapplicabili agli <strong>accor<strong>di</strong></strong> - in caso <strong>di</strong> inadempimento o vizi <strong>di</strong> vali<strong>di</strong>tà dell'accordo – i comuni rime<strong>di</strong>civilistici, il 27 % gli istituti della risoluzione e dell'annullamento del concordato preventivo (VITIELLOVELLA, Inadempimento dell'accordo, in Accor<strong>di</strong> <strong>di</strong> ristruturazione <strong>dei</strong> <strong>debiti</strong>, in Concordato preventivoconcordato fallimentare e <strong>accor<strong>di</strong></strong> <strong>di</strong> <strong>ristrutturazione</strong> <strong>dei</strong> <strong>debiti</strong> a cura <strong>di</strong> FERRO, RUGGIERO, DI CARLO,Torino, 2009, 444). Si noti comunque che mentre in prec<strong>ed</strong>enza l'art. 186 l. fall. richiamava l'art. 137 equin<strong>di</strong> faceva <strong>di</strong>scendere la risoluzione del concordato preventivo dalla mancata costituzione dellegaranzie promesse o dal non regolare adempimento degli obblighi derivanti dal concordato, il novellatoart. 186 l. fall., ha introdotto in ambito concorsuale principi propri <strong>dei</strong> contratti (art. 1455 c.c.), laddove<strong>di</strong>spone che il concordato non si può risolvere se l'inadempimento ha scarsa importanza, assimilandoadempimento del contratto e del concordato preventivo.404 FRASCAROLI SANTI, cit., 175; AMBROSINI, cit., 2545.405 RACUGNO, cit., 555; FABIANI, cit., 30. L'Autore esclude invece l'applicabilità della rescissione perlesione, stante il quid <strong>di</strong> aleatorietà connaturato a questo tipo <strong>di</strong> accordo.406 Secondo GALARDO, cit., 167 non dovrebbe invece considerarsi applicabile la rescissione per lesione(art. 1448 c.c.), perchè nell'accordo è insito un elemento <strong>di</strong> alea, connaturato al rischio d'impresa e <strong>di</strong>107
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BIBLIOGRAFIAABRIANI, Il finanziamen
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BONELLI, Nuove esperienze nella sol
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CAPRIGLIONE, Evoluzione del rapport
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CORNELLI-FELLI, Efficiency of bankr
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FABIANI, Gli accordi di ristruttura
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FISCHETTI, Osservazioni in tema di
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GUERRA, Ristrutturazione del debito
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LÌN, The information content of a
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MONERCO PÉREZ, La conservaciòn de
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PATTI, Crisi di impresa e ruolo del
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VIETTI MAROTTA DI MARZIO, Riforma f