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Gli accordi di ristrutturazione dei debiti: disciplina positiva ed effettività

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dalla volontà o meno <strong>di</strong> omologa, non potendo limitare l'analisi della permanenza delvincolo negoziale alla sussistenza o meno del 60% <strong>dei</strong> cre<strong>di</strong>ti. Infatti, partendo dallaricostruzione prospettata (capitolo I, paragrafo 4) dell'accordo <strong>di</strong> <strong>ristrutturazione</strong> come"fascio <strong>di</strong> negozi bilaterali tendenzialmente collegati", il venir meno <strong>di</strong> un cre<strong>di</strong>torerappresentante una parte infinitesimale del debito dell'impren<strong>di</strong>tore in crisi, se a suo tempocon<strong>di</strong>zione perchè un altro o tutti gli altri perfezionassero l'accordo, può far venire menol'intera operazione 398 .Aderendo alla ricostruzione sopra proposta dell'accordo come fascio <strong>di</strong> negozibilaterali tendenzialmente collegati, l'evidenziazione <strong>di</strong> vizi genetici o funzionali relativialla posizione anche <strong>di</strong> un solo cre<strong>di</strong>tore partecipante all'accordo può alternativamente: i)essere ininfluente sotto il profilo dell'accordo e degli effetti <strong>di</strong> cui all'art. 182-bis, in ipotesi<strong>di</strong> mantenimento della soglia del 60% <strong>ed</strong> in assenza <strong>di</strong> collegamento funzionale tral'accordo venuto meno e le altre manifestazioni <strong>di</strong> volontà negoziale; ii) privare l'accordodegli effetti <strong>di</strong> cui all'art. 182-bis e degli effetti <strong>di</strong> cui all'art. 67, comma 3, lett. e) l. fall.,ma non <strong>di</strong> quelli negoziali tipici, in ipotesi <strong>di</strong> per<strong>di</strong>ta della soglia minima del 60% ma inassenza <strong>di</strong> collegamento funzionale tra l'accordo venuto meno e le altre manifestazioni <strong>di</strong>volontà, qualora l'omologa non sia stata evidenziata quale con<strong>di</strong>zione <strong>di</strong> vali<strong>di</strong>tàdell'accordo stesso; iii) privare l'accordo <strong>di</strong> qualsivoglia effetto, qualora si scenda sotto lasoglia minima del 60% e vi sia collegamento funzionale tra l'accordo venuto meno e lealtre manifestazioni <strong>di</strong> volontà negoziale o qualora, pur rimanendo l'accordo sopra la sogliadel 60% <strong>dei</strong> cre<strong>di</strong>tori comunque, vi sia collegamento funzionale tra l'accordo venuto menoe le altre manifestazioni <strong>di</strong> volontà negoziale 399 .L'efficacia dell'accordo in un momento successivo all'omologa potrebbe esserecontestata per ragioni emerse nel corso dell'esecuzione dell'accordo (vizi funzionali), inquanto l'accordo non trovi regolare esecuzione, o comunque la sua esecuzione non risultipiù in grado <strong>di</strong> assicurare il regolare pagamento <strong>dei</strong> cre<strong>di</strong>tori estranei. Oppure potrebbe<strong>di</strong>pendere da ragioni relative al contenuto stesso dell'accordo, o alle modalità con cui èstato negoziato (vizi genetici), ragioni che potrebbero allora condurre alla nullitàdell'accordo (per illiceità della causa o <strong>dei</strong> motivi comuni) o alla sua annullabilità398 FERRO LUZZI, cit., 832.399 FERRO LUZZI, cit., 833.106

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