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Gli accordi di ristrutturazione dei debiti: disciplina positiva ed effettività

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non potrà estendersi ai beni del debitore che non vi siano ricompresi e non facciano part<strong>ed</strong>el patrimonio messo a <strong>di</strong>sposizione <strong>dei</strong> cre<strong>di</strong>tori per l'esecuzione dell'accordo. Inoltre a<strong>di</strong>fferenza <strong>di</strong> quanto previsto nella proc<strong>ed</strong>ura fallimentare dall'art. 51 l. fall., l'art. 182-bis l.fall. non contiene alcuna clausola <strong>di</strong> salvaguar<strong>di</strong>a <strong>di</strong> <strong>di</strong>verse <strong>di</strong>sposizioni <strong>di</strong> legge, con laconseguenza che il provve<strong>di</strong>mento cautelare produrrà i suoi effetti sospensivi anche neiconfronti delle azioni esecutive "speciali" e quin<strong>di</strong> anche, ad esempio, delle esecuzioni percre<strong>di</strong>to fon<strong>di</strong>ario 318 .L'unico che può ottenere la protezione assicurata dalla norma, in s<strong>ed</strong>e <strong>di</strong>opposizione all'esecuzione o nei giu<strong>di</strong>zi cautelari eventualmente instaurati, è il debitore,che può richi<strong>ed</strong>ere la sospensione o l'inbizione delle iniziative ostili <strong>dei</strong> cre<strong>di</strong>tori estraneiall'accordo; è esclusa la possibilità che i cre<strong>di</strong>tori aderenti possano proc<strong>ed</strong>ere con un'azionesurrogatoria 319 .5.1. Il <strong>di</strong>vieto <strong>di</strong> azioni esecutive e cautelari dopo il d.l. 31 maggio 2010, n.78 convertito in l. 122/2010La <strong>di</strong>sciplina sopra esposta è stata ancora successivamente e recentemente mo<strong>di</strong>ficatacon l'art. 48 del d.l. 78/2010, convertito in l. 122/2010. Con questo intervento il legislatoreha esteso l’efficacia del <strong>di</strong>vieto <strong>di</strong> azioni esecutive e cautelari (aggiungendovi il <strong>di</strong>vieto <strong>di</strong>acquisire titoli <strong>di</strong> prelazione non concordati) al periodo delle trattative funzionali alraggiungimento dell’accordo <strong>di</strong> <strong>ristrutturazione</strong> <strong>dei</strong> <strong>debiti</strong> 320 .Più specificamente, l’art. 182-bis l. fall. è stato integrato come segue:a) il <strong>di</strong>vieto <strong>di</strong> iniziare o proseguire le azioni cautelari o esecutive può essere richiestodall’impren<strong>di</strong>tore anche nel corso delle trattative e prima della formalizzazione318 D'AMBROSIO, cit., 1821.319 In questo senso BONFATTI, cit., 105 ove viene esclusa la sussistenza <strong>dei</strong> presupposti per iniziativesurrogatorie sia <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto sostanziale ex art. 2900 c.c., che <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto processuale ex art. 81 c.p.c.320 La relazione illustrativa al d.l. n. 78/2010 precisa infatti che "la prassi applicativa evidenzia comemomento cruciale e critico anche quello delle trattative, nel corso delle quali è del pari importanteeliminare eventuali azioni <strong>di</strong> <strong>di</strong>sturbo e consentire alle parti in trattativa <strong>di</strong> fotografare con certezza ibeni patrimoniali dell'impresa per determinare le misure concretamente realizzabili per la<strong>ristrutturazione</strong> <strong>dei</strong> <strong>debiti</strong>".90

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