non potrà estendersi ai beni del debitore che non vi siano ricompresi e non facciano part<strong>ed</strong>el patrimonio messo a <strong>di</strong>sposizione <strong>dei</strong> cre<strong>di</strong>tori per l'esecuzione dell'accordo. Inoltre a<strong>di</strong>fferenza <strong>di</strong> quanto previsto nella proc<strong>ed</strong>ura fallimentare dall'art. 51 l. fall., l'art. 182-bis l.fall. non contiene alcuna clausola <strong>di</strong> salvaguar<strong>di</strong>a <strong>di</strong> <strong>di</strong>verse <strong>di</strong>sposizioni <strong>di</strong> legge, con laconseguenza che il provve<strong>di</strong>mento cautelare produrrà i suoi effetti sospensivi anche neiconfronti delle azioni esecutive "speciali" e quin<strong>di</strong> anche, ad esempio, delle esecuzioni percre<strong>di</strong>to fon<strong>di</strong>ario 318 .L'unico che può ottenere la protezione assicurata dalla norma, in s<strong>ed</strong>e <strong>di</strong>opposizione all'esecuzione o nei giu<strong>di</strong>zi cautelari eventualmente instaurati, è il debitore,che può richi<strong>ed</strong>ere la sospensione o l'inbizione delle iniziative ostili <strong>dei</strong> cre<strong>di</strong>tori estraneiall'accordo; è esclusa la possibilità che i cre<strong>di</strong>tori aderenti possano proc<strong>ed</strong>ere con un'azionesurrogatoria 319 .5.1. Il <strong>di</strong>vieto <strong>di</strong> azioni esecutive e cautelari dopo il d.l. 31 maggio 2010, n.78 convertito in l. 122/2010La <strong>di</strong>sciplina sopra esposta è stata ancora successivamente e recentemente mo<strong>di</strong>ficatacon l'art. 48 del d.l. 78/2010, convertito in l. 122/2010. Con questo intervento il legislatoreha esteso l’efficacia del <strong>di</strong>vieto <strong>di</strong> azioni esecutive e cautelari (aggiungendovi il <strong>di</strong>vieto <strong>di</strong>acquisire titoli <strong>di</strong> prelazione non concordati) al periodo delle trattative funzionali alraggiungimento dell’accordo <strong>di</strong> <strong>ristrutturazione</strong> <strong>dei</strong> <strong>debiti</strong> 320 .Più specificamente, l’art. 182-bis l. fall. è stato integrato come segue:a) il <strong>di</strong>vieto <strong>di</strong> iniziare o proseguire le azioni cautelari o esecutive può essere richiestodall’impren<strong>di</strong>tore anche nel corso delle trattative e prima della formalizzazione318 D'AMBROSIO, cit., 1821.319 In questo senso BONFATTI, cit., 105 ove viene esclusa la sussistenza <strong>dei</strong> presupposti per iniziativesurrogatorie sia <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto sostanziale ex art. 2900 c.c., che <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto processuale ex art. 81 c.p.c.320 La relazione illustrativa al d.l. n. 78/2010 precisa infatti che "la prassi applicativa evidenzia comemomento cruciale e critico anche quello delle trattative, nel corso delle quali è del pari importanteeliminare eventuali azioni <strong>di</strong> <strong>di</strong>sturbo e consentire alle parti in trattativa <strong>di</strong> fotografare con certezza ibeni patrimoniali dell'impresa per determinare le misure concretamente realizzabili per la<strong>ristrutturazione</strong> <strong>dei</strong> <strong>debiti</strong>".90
dell’accordo, depositando presso il tribunale competente 321 la documentazione <strong>di</strong> cuiall’art. 161 l. fall. 322 , primo e secondo comma 323 , e una proposta <strong>di</strong> accordo corr<strong>ed</strong>ata da (a)una <strong>di</strong>chiarazione dell’impren<strong>di</strong>tore (con valore <strong>di</strong> autocertificazione) 324 attestante chesulla proposta sono in corso trattative con i cre<strong>di</strong>tori che rappresentano almeno il sessantaper cento <strong>dei</strong> cre<strong>di</strong>ti e (b) una <strong>di</strong>chiarazione del revisore contabile abilitato circa la idoneitàdella proposta (se accettata) ad assicurare il regolare pagamento <strong>dei</strong> cre<strong>di</strong>tori con i qualinon sono in corso trattative o che hanno comunque negato la propria <strong>di</strong>sponibilità atrattare 325 . L’istanza <strong>di</strong> sospensione 326 è pubblicata nel registro delle imprese e producel’effetto del <strong>di</strong>vieto <strong>di</strong> inizio o prosecuzione delle azioni esecutive e cautelari, nonché del<strong>di</strong>vieto <strong>di</strong> acquisire titoli <strong>di</strong> prelazione, se non concordati, dalla pubblicazione (c.d.automatic stay) 327 .321 Il tribunale competente è quello in<strong>di</strong>viduato ai sensi dell’art. 9 l. fall., come precisato dalla l.122/2010: in questo modo il legislatore ha allineato fallimento, concordato preventivo e <strong>accor<strong>di</strong></strong> <strong>di</strong><strong>ristrutturazione</strong> <strong>dei</strong> <strong>debiti</strong>. Da notare che prima della novella del 2010 l'art. 9 non si ritenevaconcordemente applicabile agli <strong>accor<strong>di</strong></strong> <strong>di</strong> <strong>ristrutturazione</strong> <strong>dei</strong> <strong>debiti</strong>. Sul punto v. RACUGNO, <strong>Gli</strong> <strong>accor<strong>di</strong></strong><strong>di</strong> <strong>ristrutturazione</strong> <strong>dei</strong> <strong>debiti</strong>, in Giur. comm., 2009, I, 665.322 In base all’art. 161 l. fall. la domanda per l’ammissione alla proc<strong>ed</strong>ura deve essere presentata conricorso unitamente a: una relazione aggiornata sulla situazione patrimoniale, economica e finanziariadell’impresa; lo stato analitico <strong>ed</strong> estimativo delle attività e l’elenco nominativo <strong>dei</strong> cre<strong>di</strong>tori, conl’in<strong>di</strong>cazione <strong>dei</strong> rispettivi cre<strong>di</strong>ti e delle cause <strong>di</strong> prelazione; l’elenco <strong>dei</strong> titolari <strong>dei</strong> <strong>di</strong>ritti reali opersonali sui beni <strong>di</strong> proprietà o in possesso del debitore; il valore <strong>dei</strong> beni e i cre<strong>di</strong>tori particolari deglieventuali soci illimitatamente responsabili.323 AMBROSINI, Profili civili e penali delle soluzioni negoziate nella l. 122/2010, in Fallimento, 2011,642 osserva che nonostante il mancato richiamo al terzo comma dell'art. 161, è da ritenere che per lasocietà la domanda debba essere approvata con le modalità prescritte, in tema <strong>di</strong> concordato fallimentare,dall'art. 152, tenuto conto che il primo comma dell'art. 182-bis parla tout court della "documentazione <strong>di</strong>cui all'art. 161". In questo senso anche Trib. Torino, 5 gennaio 2011.324 RAIS, Brevi appunti in tema <strong>di</strong> mo<strong>di</strong>fiche all'articolo 182 bis l. fallimentare, in www. <strong>di</strong>ritto. itosserva cheilè evidente, esaminando le <strong>di</strong>fferenze <strong>di</strong> <strong>di</strong>sciplina tra la proposta e l'accordo definitivo, chelegislatore ha inteso limitare le <strong>di</strong>fferenziazioni a quelle strettamente necessarie, dovute al <strong>di</strong>versocarattere <strong>dei</strong> due atti. L'autocertificazione, infatti, pur essendo atto <strong>di</strong> per sé non idoneo a definirestabilmente l'assetto <strong>di</strong> interessi, e necessitando quin<strong>di</strong> <strong>di</strong> un'u<strong>di</strong>enza mirata a saggiarne l'effettivaconsistenza, funge da anticamera per l'emanazione del decreto e come tale è soggetto a tutte le cautelesul controllo del contenuto, nonché a tutte le tempistiche previste per l'accordo definitivo.325 NARDECCHIA, cit., 709 sottolinea come questa categoria non sia perfettamente sovrapponibile aquella <strong>dei</strong> cre<strong>di</strong>tori estranei all'accordo già concluso: si tratta infatti <strong>di</strong> una collettività potenzialmente piùampia, destinata ad assottigliarsi nel lasso <strong>di</strong> tempo intercorrente tra il deposito della proposta e la stipuladell'accordo, dato che è ben possibile che l'accordo sia poi sottoscritto anche da cre<strong>di</strong>tori non ancoracontattati o che mutino il loro originale inten<strong>di</strong>mento negativo nei confronti della proposta. In questosenso in giurisprudenza si v<strong>ed</strong>a Trib. Novara, 1 febbraio 2011.326 Osserva GALARDO, cit., 46 che non è chiaro, dal raffronto del sesto e del settimo comma, se l'effettosospensivo debba ricollegarsi alla semplice pubblicazione dell'istanza <strong>di</strong> sospensione nel registro delleimprese, avendo il decreto del giu<strong>di</strong>ce la funzione <strong>di</strong> confermare o revocare la sospensione, o se invecel'effetto sospensivo debba necessariamente ricollegarsi al decreto motivato del giu<strong>di</strong>ce.327 AMBROSINI, cit., 642 osserva che l'omessa previsione dell'obbligo <strong>di</strong> proc<strong>ed</strong>ere ai due depositi91
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BIBLIOGRAFIAABRIANI, Il finanziamen
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BONELLI, Nuove esperienze nella sol
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CAPRIGLIONE, Evoluzione del rapport
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CORNELLI-FELLI, Efficiency of bankr
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FABIANI, Gli accordi di ristruttura
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FISCHETTI, Osservazioni in tema di
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GUERRA, Ristrutturazione del debito
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LÌN, The information content of a
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MONERCO PÉREZ, La conservaciòn de
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PATTI, Crisi di impresa e ruolo del
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RAIS, Brevi appunti in tema di modi
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SCIUTO, Effetti legali e negoziali
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VIETTI MAROTTA DI MARZIO, Riforma f