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Gli accordi di ristrutturazione dei debiti: disciplina positiva ed effettività

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occupazionali; la tutela dell'interesse pubblico intesa come tutela <strong>dei</strong> livelli occupazionaliassume una posizione prioritaria rispetto alla tutela del conflitto tra debitore e cre<strong>di</strong>tori. Ilprimo sostanziale mutamento <strong>di</strong> prospettiva in questo senso deve essere fatto risalire aldettato costituzionale, che appare segnato da un sistema <strong>di</strong> valori nel cui contesto lasalvaguar<strong>di</strong>a, a determinate con<strong>di</strong>zioni, <strong>dei</strong> complessi produttivi risulta preferibile allamera liquidazione concorsuale delle imprese in crisi 13 . Il mutamento <strong>di</strong> prospettiva sidesume chiaramente dalla legislazione <strong>di</strong> salvataggio, che si è sviluppata dal 1970 ad oggi,con la serie <strong>di</strong> leggi sull'amministrazione straor<strong>di</strong>naria 14 . La legge Pro<strong>di</strong> rompe per laprima volta quella coincidenza tra tutela del <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> cre<strong>di</strong>to e interesse pubblicistico allaselezione naturale <strong>di</strong> tipo darwiniano che porta all'eliminazione dell'impresa inefficiente,che era sottesa alla logica della legge fallimentare del 1942 15 ; ne risulta ribaltata lagerarchia degli interessi e non già per mano della giurisprudenza, ma dello stessolegislatore, quin<strong>di</strong> con valenza generale <strong>ed</strong> astratta e con riflessi sistematici sull'intera13 Secondo BOGGIO, cit., 85 occorre prendere le mosse dalla lettera dell'art. 41 comma 2 e ss. Cost. La<strong>di</strong>sposizione, imponendo che l'iniziativa economica privata, libera, non contrasti con l'utilità sociale e nonrechi danno alla sicurezza, alla libertà, e alla <strong>di</strong>gnità umana, <strong>ed</strong> imponendo altresì che la legge determiniprogrammi e controlli opportuni affinché l'attività economica stessa, pubblica o privata che sia, possaessere in<strong>di</strong>rizzata e coor<strong>di</strong>nata a tali fini sociali, sembra in<strong>di</strong>viduare la necessità che tutti gli interventistatuali non l<strong>ed</strong>ano irragionevolmente la libertà economica in<strong>di</strong>viduale. Il dettato sembra in<strong>di</strong>care chel'intervento pubblico debba essere inteso alla più assoluta salvaguar<strong>di</strong>a da riflessi dannosi sulla realtàeconomico-sociale in cui le imprese in crisi si inseriscono anche nella fase liquidatoria, che come ricordala legge fallimentare stessa all'art. 104, pur rappresentando un momento patologico e terminale della vitadell'impresa, costituisce pur sempre parte integrante del processo produttivo. La letturacostituzionalmente orientata della <strong>di</strong>sciplina concorsuale va condotta anche alla luce degli articoli 35 e 36Cost., inerenti la protezione del lavoro in tutte le sue forme, sancendo non solo il <strong>di</strong>ritto ad unaretribuzione proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro prestato, ma anche la tutela accordata dalnostro or<strong>di</strong>namento giuri<strong>di</strong>co alla garanzia della sopravvivenza del posto <strong>di</strong> lavoro. Inoltre è possibileintrav<strong>ed</strong>ere nello stesso art. 47 Cost., relativo alla tutela del risparmio in tutte le sue forme, tanto lanecessità della tutela <strong>dei</strong> terzi che investono in imprese cre<strong>di</strong>trici dell'impresa in crisi, quanto lasalvaguar<strong>di</strong>a degli investimenti finanziari, per lo più provenienti dal settore bancario, operati me<strong>di</strong>anteapporti <strong>di</strong> capitale <strong>di</strong>rettamente a beneficio dell'impresa insolvente (CAVALLI, Cre<strong>di</strong>to bancario, parità <strong>di</strong>trattamento: qualche spunto per una riflessione, in Fallimento, 1990, 192 e ss). Non è mancato, altresì,chi ha in<strong>di</strong>viduato interrelazioni tra la <strong>di</strong>sciplina della crisi d'impresa <strong>ed</strong> il dettato dell’art. 42 Cost.,ritenendo che la <strong>di</strong>sciplina costituzionale non si riferisca esclusivamente al dominio <strong>di</strong> una res, ma aqualsiasi altra situazione che rappresenti un valore patrimoniale per chi ne è titolare (D’ALESSANDRO,Intervento, in L'amministrazione straor<strong>di</strong>naria delle gran<strong>di</strong> imprese in crisi: due anni <strong>di</strong> esperienze, inGiur. comm., 1981, I, 846). Tale mutata impostazione rispetto al fenomeno in esame ha condotto, comesopra accennato, ad uno stratificarsi legislativo via via sempre più frequente <strong>ed</strong> assiduo, teso ad unadattamento della originaria normativa fallimentare precostituzionale.14 Diffusamente sul punto STANGHELLINI, Le crisi d'impresa tra <strong>di</strong>ritto <strong>ed</strong> economia, Bologna, 2007, 76 ss.15 ROVELLI, I nuovi assetti privatistici nel <strong>di</strong>ritto societario e concorsuale e la tutela cre<strong>di</strong>toria, inFallimento, 2009, 1029.5

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