cre<strong>di</strong>tori); iii) non c'è una regolazione concorsuale del <strong>di</strong>ssesto (non tutti i cre<strong>di</strong>tori sonocoinvolti); iv) i cre<strong>di</strong>tori sono organizzati non come collettività ma come somma <strong>di</strong> tanteteste; v) il debitore resta dominus dell'impresa, non solo perchè continua a <strong>di</strong>rigerla, maanche perchè non vi è alcuna forma <strong>di</strong> spossessamento, neppure attenuato e i suoi atti nonsono assoggettati a vincoli nè a controlli. Ora, se si prendono in esame le altre proc<strong>ed</strong>ure<strong>di</strong>sciplinate nella legge fallimentare (ma anche l'amministrazione straor<strong>di</strong>naria), si nota cheinvece proprio questi sono connotati caratterizzanti 62 .Merita un autonomo rilievo la valutazione degli assetti creati dagli <strong>accor<strong>di</strong></strong>, chesono spesso oggettivamente <strong>di</strong>stanti rispetto alla sod<strong>di</strong>sfazione proporzionale al cre<strong>di</strong>tovantato: la circostanza che l’accordo configura <strong>di</strong> fatto una situazione in cui <strong>di</strong>fficilmente icre<strong>di</strong>tori, a seguito del placet del tribunale, riceveranno il m<strong>ed</strong>esimo trattamento cheavrebbero ricevuto se il debitore fosse stato ammesso ad una <strong>di</strong>versa proc<strong>ed</strong>uraconcorsuale giu<strong>di</strong>ziale, ha fatto sorgere non pochi dubbi sul fatto che, anche nello specificocaso degli <strong>accor<strong>di</strong></strong> <strong>di</strong> <strong>ristrutturazione</strong> <strong>dei</strong> <strong>debiti</strong> ex art. 182-bis l. fall., sia rispettato quelprincipio <strong>di</strong> par con<strong>di</strong>cio cre<strong>di</strong>torum che si è tra<strong>di</strong>zionalmente ritenuto essere requisitoimprescin<strong>di</strong>bile per la legittimità delle proc<strong>ed</strong>ure concorsuali; negli <strong>accor<strong>di</strong></strong> <strong>di</strong><strong>ristrutturazione</strong> il debitore in effetti può trattare liberamente con ogni cre<strong>di</strong>tore modalità<strong>di</strong>verse <strong>di</strong> sod<strong>di</strong>sfazione, senza dover essere vincolato a prestare lo stesso trattamento acre<strong>di</strong>tori che si trovino in situazioni omogenee, prescindendo da una regolazioneconcorsuale.La prassi insegna (sul punto si rimanda al capitolo III) che molto spesso, per non<strong>di</strong>re nella totalità <strong>dei</strong> casi, negli <strong>accor<strong>di</strong></strong> <strong>di</strong> salvataggio si configurano delle notevoli<strong>di</strong>somogeneità all'interno anche delle singole categorie <strong>di</strong> cre<strong>di</strong>tori. Esisteranno così, contutta probabilità, cre<strong>di</strong>tori che accetteranno in pagamento satisfattorio somme inpercentuali minori rispetto a quelle che sarebbero loro spettate nell'ambito <strong>di</strong> altri contestiliquidatori, come la prassi non ha mancato <strong>di</strong> <strong>di</strong>mostrare nel caso, ad esempio, <strong>di</strong> impresecollettive, in cui il cui socio che vanta un cre<strong>di</strong>to commerciale verso l'impresa stessa,frequentemente accetta un trattamento deteriore pur <strong>di</strong> favorirne il salvataggio; o come,parimenti, si verifica nel caso in cui il cre<strong>di</strong>tore-fornitore dell’impresa ritenga in tal modo<strong>di</strong> potersi garantire future commesse, avendo contribuito a tutelarne l’operatività.62 FABIANI, cit., 4.18
Al contempo, alcuni cre<strong>di</strong>tori, pur non vantando una posizione privilegiata rispettoad altri, potrebbero ricevere il pagamento <strong>di</strong> somme proporzionalmente superiori, oad<strong>di</strong>rittura l'integralità del loro cre<strong>di</strong>to, come effettivamente avviene nella maggioranza <strong>dei</strong>casi per i cre<strong>di</strong>tori non aderenti all'accordo; senza considerare che spesso è la natura delcre<strong>di</strong>to a fungere da <strong>di</strong>scrimen nel trattamento, come accade nel caso in cui vi sianocre<strong>di</strong>tori "bancari" e "fornitori".Non vanno altresì <strong>di</strong>menticate le tempistiche e le modalità <strong>di</strong> pagamento che,anch’esse oggetto <strong>di</strong> <strong>di</strong>sposizione, possono essere liberamente pattuite al fine <strong>di</strong>avvantaggiare ulteriormente, o compensare degli svantaggi subiti, i cre<strong>di</strong>tori.Di fronte ad un quadro <strong>di</strong> questo tipo, appare invero <strong>di</strong>fficile poter parlare <strong>di</strong> parcon<strong>di</strong>cio cre<strong>di</strong>torum, in senso proprio.Nonostante, infatti, vi sia chi ha, iperbolicamente, definito la par con<strong>di</strong>cio unanorma <strong>di</strong> “polizia processuale” 63 , non si può depauperare completamente <strong>di</strong> significato unostrumento che ha rappresentato uno degli assi portanti della nostra <strong>di</strong>sciplina concorsuale.In definitiva ciò che manca negli <strong>accor<strong>di</strong></strong> rispetto ad una proc<strong>ed</strong>ura concorsuale è il profilodella universalità della regolazione 64 , visto che il debitore è arbitro <strong>di</strong> scegliere con chi e63 JAEGER, “Par con<strong>di</strong>cio cre<strong>di</strong>torum”, in Fallimento, 1984, 63; in senso conforme MIMOLA, Risanamentodelle imprese, mercato e parità <strong>di</strong> trattamento, Milano, 2004, 115.64 Tuttavia la FRASCAROLI SANTI, cit., 84 afferma che anche in altre proc<strong>ed</strong>ure, come il concordatopreventivo, si possono pattuire, nel rispetto della legge, trattamenti <strong>di</strong>fferenziati tra i vari cre<strong>di</strong>tori, senzache nessuno ne metta in dubbio la collocazione tra le proc<strong>ed</strong>ure concorsuali. Di fatti, se da un lato alrispetto pe<strong>di</strong>ssequo <strong>di</strong> tale regola sono sottoposti gli organi giu<strong>di</strong>ziari, nulla vieta che il titolare <strong>di</strong> unaposizione <strong>di</strong> cre<strong>di</strong>to nei confronti <strong>di</strong> un soggetto debitore possa rinunziare, in tutto o in parte, ad essasenza l<strong>ed</strong>ere alcuno. In tal modo, infatti, potrà <strong>di</strong>fficilmente essere sostenuto che sia mancato ilsod<strong>di</strong>sfacimento <strong>di</strong> tutti i cre<strong>di</strong>tori, con la sola <strong>di</strong>fferenza, rispetto alla visione “classica” della parità <strong>di</strong>trattamento, che ciò può avvenire con modalità <strong>di</strong>fferenti a seconda <strong>dei</strong> cre<strong>di</strong>tori, ma pur sempre nei limitipattuiti espressamente nell’accordo da tutti i cre<strong>di</strong>tori aderenti, dato che i non aderenti, come giàosservato, vengo spesso liquidati per intero, e quin<strong>di</strong> nei loro confronti nulla quaestio.Ciò che merita sottolineare, sta nel fatto che in virtù <strong>di</strong> questa nuova concezione il principio della parcon<strong>di</strong>cio cre<strong>di</strong>torum assume un carattere relativo, o meglio sussi<strong>di</strong>ario e <strong>di</strong>spositivo per le parti private,lasciando ad ognuno la possibilità <strong>di</strong> scelta in merito agli interessi che intenda far valere; già nel senso <strong>dei</strong>limiti del rispetto del principio <strong>di</strong> proporzionalità, come unico in grado <strong>di</strong> garantire la parità <strong>di</strong>trattamento, SCHLESINGER, L’eguale <strong>di</strong>ritto <strong>dei</strong> cre<strong>di</strong>tori <strong>di</strong> essere sod<strong>di</strong>sfatti sui beni del debitore, in Riv.<strong>di</strong>r. proc., 1995, 330. Nel senso della concorsualità della proc<strong>ed</strong>ura anche CASTIELLO D’ANTONIO, Riflessi<strong>di</strong>sciplinari degli <strong>accor<strong>di</strong></strong> <strong>di</strong> <strong>ristrutturazione</strong> e <strong>dei</strong> patti attestati, cit., 604; PEZZANO, <strong>Gli</strong> <strong>accor<strong>di</strong></strong> <strong>di</strong><strong>ristrutturazione</strong> <strong>dei</strong> <strong>debiti</strong> ex art. 182-bisl. fall.: un'occasione da non perdere, in Dir. fall., 2006, II, 674,nota a Trib. Milano 15 <strong>di</strong>cembre 2005; questi autori mettono in luce anche i seguenti aspetti ch<strong>ed</strong>epongono nel senso della concorsualità: la possibilità concessa a tutti i cre<strong>di</strong>tori <strong>di</strong> partecipare od opporsiall'accordo me<strong>di</strong>ante un sistema <strong>di</strong> pubblicità dello stesso, la necessaria previsione <strong>di</strong> una percentualeminima <strong>di</strong> partecipazione <strong>di</strong> cre<strong>di</strong>tori per l'efficacia dell'accordo e la previsione del regolare pagamento <strong>di</strong>coloro che fossero rimasti estranei, e per l'esenzione in caso <strong>di</strong> successivo fallimento, dalla revocatoria per19
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BONELLI, Nuove esperienze nella sol
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GUERRA, Ristrutturazione del debito
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MONERCO PÉREZ, La conservaciòn de
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SCIUTO, Effetti legali e negoziali
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VIETTI MAROTTA DI MARZIO, Riforma f