Gli accordi di ristrutturazione dei debiti: disciplina positiva ed effettivitÃ
Gli accordi di ristrutturazione dei debiti: disciplina positiva ed effettivitÃ
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− sottoposizione dell'impresa alla proc<strong>ed</strong>ura fallimentare;− elevazione <strong>di</strong> protesti a carico dell'impresa o nell'inizio <strong>di</strong> proce<strong>di</strong>menti esecutivie/o cautelari, qualora entro il termine <strong>dei</strong> sessanta giorni previsti dall'art. 182-bisnon sia intervenuta ancora l'omologazione dell'accordo;− inizio da parte dell'impresa <strong>di</strong> attività incompatibili con quelle del programma <strong>di</strong><strong>ristrutturazione</strong>;− sussistenza <strong>di</strong> una causa <strong>di</strong> scioglimento della società, ove l'impresa sia strutturatain forma societaria;− palese erroneità delle <strong>di</strong>chiarazioni e delle previsioni del piano <strong>di</strong> <strong>ristrutturazione</strong>.IV) Clausole risolutive espresse.Una clausola risolutiva espressa può prev<strong>ed</strong>ersi per l'ipotesi in cui l'impresa non adempiaalle proprie obbligazioni nei termini convenuti nell'accordo <strong>di</strong> <strong>ristrutturazione</strong>. Ai sensi <strong>di</strong>quanto <strong>di</strong>sposto dall'art. 72, comma 6,1. fall., sono in ogni caso inefficaci le clausolenegoziali che fanno <strong>di</strong>pendere la risoluzione del contratto dal fallimento. All'operativitàdella clausola risolutiva espressa conseguirà l'imme<strong>di</strong>ata decadenza da tutti i <strong>di</strong>ritticoncessi all'impresa, es. <strong>di</strong>lazioni <strong>di</strong> pagamento, postergazione, remissione, ecc., nonché lareviviscenza <strong>dei</strong> <strong>di</strong>ritti <strong>dei</strong> cre<strong>di</strong>tori secondo il contenuto previsto nelle obbligazionioriginarie.V) Jus varian<strong>di</strong>.L'accordo <strong>di</strong> <strong>ristrutturazione</strong> può prev<strong>ed</strong>ere la possibilità per l'impresa <strong>di</strong> rimborsareanticipatamente i cre<strong>di</strong>ti rispetto alle scadenze previste, al ricorrere <strong>di</strong> determinatecon<strong>di</strong>zioni.VI) Obblighi a carico <strong>dei</strong> cre<strong>di</strong>tori.Possono essere previsti obblighi a carico <strong>dei</strong> cre<strong>di</strong> tori <strong>di</strong>retti da un lato a rafforzare la loroposizione reciproca, sia a tutelare l'impresa nella realizzazione del buon fin<strong>ed</strong>ell'operazione. Queste clausole possono prev<strong>ed</strong>ere:− l'obbligo per ciascun cre<strong>di</strong>tore <strong>di</strong> comunicare agli altri cre<strong>di</strong>tori tutte leinformazioni in suo possesso rilevanti per la conclusione dell'accordo <strong>di</strong><strong>ristrutturazione</strong>;− il <strong>di</strong>vieto per i cre<strong>di</strong>tori <strong>di</strong> promuovere azioni esecutive o cautelari sul patrimoniodel debitore o <strong>di</strong> depositare istanze <strong>di</strong> fallimento (pactum de non petendo) che si35