assumere ulteriori informazioni 368 .Nel caso si aderisca invece alla seconda impostazione, qualora siano statepresentate opposizioni 369 , il contrad<strong>di</strong>torio dovrebbe instaurarsi nelle forme dell'art. 180l.fall., con il deposito <strong>di</strong> memorie <strong>di</strong>fensive e l'istruttoria ivi prevista 370 .6.1. Il contenuto del giu<strong>di</strong>zio omologatorioCirca il tipo <strong>di</strong> controllo esercitato dal tribunale, non è specificato nella normal'oggetto e l'ambito <strong>di</strong> tale verifica. Risulta <strong>di</strong>battuto in dottrina e in giurisprudenza se laverifica debba essere <strong>di</strong> mera legittimità o anche <strong>di</strong> merito; o, più precisamente, se laverifica debba avere ad oggetto un esame meramente formale <strong>dei</strong> presupposti richiesti dallanorma (avvenuto raggiungimento delle maggioranze, ammissibilità del ricorso ecompletezza della documentazione presentata, sussistenza <strong>dei</strong> presupposti oggettivi esoggettivi, rispetto delle regole processuali), ovvero se il Tribunale debba pronunciarsi inmerito all'attuabilità dell'accordo e alla ragionevolezza della relazione dell'esperto a questoallegata.Secondo un primo orientamento 371 il controllo dovrebbe essere limitato alla solaverifica della regolarità formale degli adempimenti proce<strong>di</strong>mentali.Secondo un altro orientamento 372 , il giu<strong>di</strong>zio <strong>di</strong> omologa dovrebbe consistere in una368 Per la praticabilità <strong>di</strong> una consulenza tecnica d'ufficio AMBROSINI, Il concordato preventivo e gli<strong>accor<strong>di</strong></strong> <strong>di</strong> <strong>ristrutturazione</strong>, cit., 181; BONFATTI, cit., 567.369 La FRASCAROLI SANTI, cit., 156, afferma che in caso invece non siano state proposte opposizioni, ilmodello <strong>di</strong> omologazione proposto nell'art. 180 l. fall., resta comunque il modello <strong>di</strong> riferimento: verràfissata un'u<strong>di</strong>enza <strong>di</strong> comparizione del debitore con decreto soggetto alle forme <strong>di</strong> pubblicità <strong>di</strong> cui all'art.17 l. fall. e alla comunicazione al pubblico ministero (visto il riferimento dell'art. 161 l. fall.). Non sireputa invece che il provve<strong>di</strong>mento debba essere notificato ai cre<strong>di</strong>tori non aderenti, per i quali vale laforma <strong>di</strong> pubblicità riconducibile all'annotazione nel Registro delle Imprese.370 Seguendo questa impostazione, gli opponenti devono costituirsi almeno 10 giorni prima dell'u<strong>di</strong>enzaper lo scambio <strong>di</strong> memorie e <strong>di</strong> eccezioni processuali o <strong>di</strong> merito e per l'in<strong>di</strong>cazione <strong>dei</strong> mezzi istruttori;dovrebbe poi essere necessaria la rappresentanza tecnica per i proce<strong>di</strong>menti davanti al tribunale (art. 82,comma terzo, c.p.c.).371 In giurisprudenza: Trib. Bari, 21 novembre 2005; Trib. Brescia, 7 ottobre 2008. In dottrina: VIETTI,MAROTTA, DI MARZIO, Riforma fallimentare. Lavori preparatori e obiettivi, Itae<strong>di</strong>zioni, 2008, 199;GUGLIELMUCCI, cit., 353; DE CRESCENZIO-PANZANI, Il nuovo <strong>di</strong>ritto fallimentare, Milano, 2005, 73.372 D'AMBROSIO, cit., 1815; ; VALERIO, cit., 682-3; DI MAIO, cit., 693; DIMUNDO, Accor<strong>di</strong> <strong>di</strong><strong>ristrutturazione</strong> <strong>dei</strong> <strong>debiti</strong>: la meno incerta via italiana alla reorganization, in Fallimento, 2007, 708;BOGGIO, <strong>Gli</strong> <strong>accor<strong>di</strong></strong> <strong>di</strong> <strong>ristrutturazione</strong>: il primo "tagliando" a tre anni dal "decreto competitività", inBanca borsa tit. cre<strong>di</strong>to, 2009, I, 77; ZANICHELLI, cit., 451. In giurisprudenza: Trib. Roma, 5 novembre2009, in Corriere Giuri<strong>di</strong>co, 2010, 241; Trib. Ancona, 30 ottobre 2008 in www.ilcaso.it; Trib. Milano, 24100
verifica <strong>di</strong> merito o quantomeno <strong>di</strong> legalità sostanziale 373 , comprensiva <strong>di</strong> una valutazionesulla completezza, coerenza e ragionevolezza della relazione dell'esperto, sull'attuabilitàdell'accordo e sulla sua idoneità a garantire il pagamento <strong>dei</strong> cre<strong>di</strong>tori estranei 374 .Sicuramente non è invece previsto che il tribunale valuti la convenienza dell'operazione 375 .Peraltro, la valutazione del tribunale non può considerarsi meramente certificativa 376 , ossianon si può limitare ad una mera constatazione dell'intervenuta approvazione del piano <strong>ed</strong>elle risultanze della relazione dell'esperto 377 , considerato anche che si tratta <strong>di</strong> valutare ilrisultato <strong>di</strong> atti e documenti realizzati dal debitore in una fase stragiu<strong>di</strong>ziale, al <strong>di</strong> fuori delcontrollo del tribunale 378 . Infine tra i poteri del Tribunale rientra quello <strong>di</strong> contestare leconsulenze e perizie (qualora emergano <strong>di</strong>scordanze nell'esame valutativo delladocumentazione) e <strong>di</strong> adottare d'ufficio questi strumenti, per poter valutare compiutamentese omologare o meno l'accordo 379 ; tuttavia il tribunale non può apportare mo<strong>di</strong>ficheall'accordo in s<strong>ed</strong>e <strong>di</strong> omologazione 380 .Poi vi è un terzo orientamento che ritiene l'intensità del controllo del giu<strong>di</strong>ce in s<strong>ed</strong>e<strong>di</strong> omologa variabile a seconda della presenza o meno <strong>di</strong> opposizioni; nel decreto <strong>di</strong>omologa dell'accordo Risanamento il Tribunale <strong>di</strong> Milano ha precisato che "la valutazioneche il Tribunale è chiamato a compiere in punto <strong>di</strong> fattibilità degli <strong>accor<strong>di</strong></strong> presenta unagennaio 2007, in Dir. fall., 2008, 137. Osserva MOLINARI, cit., 701 che la circostanza che il giu<strong>di</strong>zioomologatorio non sia limitato ad un controllo <strong>di</strong> mera legalità deve ritenersi preferibile perchè assicurauna maggiore protezione sia al debitore che ai cre<strong>di</strong>tori.373 PROTO, cit., 138.374 Secondo la FRASCAROLI SANTI, cit., 159 il controllo formale del tribunale non può prescindere dallaverifica sostanziale che l'accordo è stato stipulato con i cre<strong>di</strong>tori che rappresentino almeno il 60% <strong>dei</strong>cre<strong>di</strong>ti; secondo l'Autrice la verifica deve anche riguardare l'autenticità delle sottoscrizioni, la sussistenza<strong>dei</strong> presupposti soggettivo <strong>ed</strong> oggettivo, il rispetto delle con<strong>di</strong>zioni proc<strong>ed</strong>urali <strong>di</strong> cui all'art. 182-bis, tracui la competenza del tribunale, l'avvenuto deposito dell'accordo nel registro delle imprese e l'allegatarelazione dell'esperto.375 FABIANI, cit., 25; FRASCAROLI SANTI, cit., 159.376 DI MAIO, cit., 692; FRASCAROLI SANTI, cit., 161.377 La FRASCAROLI SANTI, cit., 161 afferma che la valutazione del tribunale deve concorrere con quelladell'esperto che re<strong>di</strong>ge la relazione: la relazione del professionista esime il tribunale da complesse attivitàistruttorie (dal momento che quest'ultimo si avvale dell'iter logico argomentativo del professionista), manon le esclude, qualora ne emerga l'opportunità. In caso vengano presentate opposizioni, il tribunale puòricorrere alla consulenza <strong>di</strong> un terzo, che assume la veste <strong>di</strong> ausiliario del giu<strong>di</strong>ce. Nel senso che l'espertodebba effettuare un vero e proprio controllo <strong>di</strong> merito <strong>di</strong>retto ad un proprio riscontro sulla completezza ecorrettezza <strong>dei</strong> dati contabili esposti e sulla prognosi <strong>di</strong> concreta attuabilità dell'accordo si v<strong>ed</strong>aNARDECCHIA, cit., 222.378 FRASCAROLI SANTI, cit., 160.379 FERRO, cit., 1432.380 Trib. Brescia, 22 febbraio 2006.101
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BIBLIOGRAFIAABRIANI, Il finanziamen
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BONELLI, Nuove esperienze nella sol
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CAPRIGLIONE, Evoluzione del rapport
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CORNELLI-FELLI, Efficiency of bankr
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FABIANI, Gli accordi di ristruttura
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FISCHETTI, Osservazioni in tema di
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GUERRA, Ristrutturazione del debito
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LÌN, The information content of a
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MONERCO PÉREZ, La conservaciòn de
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PATTI, Crisi di impresa e ruolo del
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SCIUTO, Effetti legali e negoziali
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VIETTI MAROTTA DI MARZIO, Riforma f