Gli accordi di ristrutturazione dei debiti: disciplina positiva ed effettivitÃ
Gli accordi di ristrutturazione dei debiti: disciplina positiva ed effettivitÃ
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cre<strong>di</strong>torio, vi è tuttavia coessenzialità tra singolo accordo e accordo <strong>di</strong> <strong>ristrutturazione</strong>;inoltre un vero e proprio dovere <strong>di</strong> informativa sulle con<strong>di</strong>zioni che regolano gli altricontratti non sussiste, tuttavia il singolo cre<strong>di</strong>tore deve avere consapevolezza del fatto chel'accordo particolare si innesta in un accordo generale che aspira a <strong>di</strong>venire accordo <strong>di</strong><strong>ristrutturazione</strong> ai sensi dell'art. 182-bis. Inoltre l'autonomia negoziale può liberamente<strong>di</strong>sporre sul come reagire ad un vizio <strong>di</strong> funzionamento dell'operazione: le parti possonostabilire cosa accade dell'accordo quando non venga raggiunta la maggioranza, quandol'omologazione è rifiutata, quando ad omologazione avvenuta l'accordo si risolve e quandopuò sopravvenire il fallimento 79 . Risulta comunque opportuno precisare che la stipuladell'accordo e la stipula degli <strong>accor<strong>di</strong></strong> non sono la stessa cosa: il singolo accordo è regolatodalla legge del contratto e la sua forza deriva dal consenso delle parti; invece l'accordo <strong>di</strong><strong>ristrutturazione</strong> non è regolato solo dall'autonomia privata, perchè in presenza dellecon<strong>di</strong>zioni che ne legittimano l'omologazione può produrre effetti nei confronti <strong>dei</strong> terzi,ossia i cre<strong>di</strong>tori non aderenti, in virtù dell'eteronomia espressa dal controllo del tribunale.Anche in quest'ottica va valutata l'ammissibilità <strong>di</strong> una revoca dell'adesione definibilecome recesso in chiave <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto civile (sul punto ve<strong>di</strong> capitolo II, paragrafo 1.3.).Quanto ai criteri proposti per la classificazione, sono stati molteplici.Alquanto semplicistico risulta vagliare la presenza <strong>di</strong> un unico documento o <strong>di</strong> piùdocumenti per in<strong>di</strong>viduare la natura unitaria o plurale del fenomeno 80 ; in realtà occorreconcentrare il focus sulle finalità 81 e sul contenuto 82 .La stessa giurisprudenza <strong>di</strong> legittimità 83 ha riba<strong>di</strong>to che “(…) nel caso <strong>di</strong> più<strong>di</strong>chiarazioni contestuali aventi - se considerate l’una in<strong>di</strong>pendentemente dalle altre -in<strong>di</strong>vidualità <strong>ed</strong> efficacia proprie, occorre <strong>di</strong>stinguere l’ipotesi in cui ciascunacompongono, in ragione della <strong>di</strong>versità e pluralità <strong>di</strong> interessi in gioco.79 FABIANI, cit., 10. L'Autore osserva che rispetto a ciascuna <strong>di</strong> queste situazioni l'or<strong>di</strong>namento privatisticofissa <strong>dei</strong> principi e delle regole a cui attenersi, ma la volontà delle parti resta decisiva. La classificazioneconcreta dell'accordo produce non pochi riflessi, dalla tenuta in caso <strong>di</strong> patologie <strong>dei</strong> singoli <strong>accor<strong>di</strong></strong>(annullamento, inefficacia, risoluzione) alla prova <strong>di</strong> resistenza sulla formazione della maggioranza,anche se non deve essere enfatizzata, dal momento che in molti casi le conseguenze sono equipollenti.80 COLOMBO, Operazioni economiche e collegamento negoziale, Padova, 1999, 234.81 D'AMBROSIO, cit., 1804 suggerisce <strong>di</strong> valutare le finalità degli <strong>accor<strong>di</strong></strong>: se la finalità è solo liquidatoria,allora è corretto definire gli <strong>accor<strong>di</strong></strong> come fasci <strong>di</strong> negozi bilaterali tra debitore e ciascun cre<strong>di</strong>tore, seinvece la finalità è <strong>di</strong> recupero della situazione <strong>di</strong> equilibrio, allora è possibile qualificarli come contrattiplurilaterali con comunione <strong>di</strong> scopo.82 BOGGIO, cit., 112.83 Cass., 17 novembre 1983, n. 6864, in Giur. it., 1984, I, 1460.23