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Gli accordi di ristrutturazione dei debiti: disciplina positiva ed effettività

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Per quanto riguarda la forma, il termine "pubblicazione" deve considerarsiatecnico 261 : la <strong>di</strong>sciplina del registro delle imprese non prescrive pubblicazioni, maiscrizioni o depositi, a seconda delle modalità; in questo caso si tratta <strong>di</strong> una iscrizione 262 ;controverso è se la sottoscrizione delle singole adesioni debba essere autenticata 263 .All'iscrizione nel registro delle imprese si ricollegano ex lege due effetti <strong>di</strong>fondamentale importanza nel proce<strong>di</strong>mento. Innanzitutto dalla data della pubblicazioneiniziano a decorrere il termine <strong>di</strong> sessanta giorni in cui vengono sospese le azioni esecutivee cautelari 264 e quello <strong>di</strong> trenta giorni per la proposizione <strong>di</strong> eventuali opposizioni. Inoltre"l'accordo acquista efficacia dal giorno della sua pubblicazione" 265 .punto non c'è unanimità <strong>di</strong> v<strong>ed</strong>ute: secondo altri Autori oggetto dell'iscrizione non deve essere l'interodocumento con relazione dell'esperto e documentazione, ma soltanto la notizia dell'intervenuto accordo,insieme all'informazione che l'accordo e la documentazione sono stati depositati presso il tribunale (inquesto senso PROTO, cit., 136). Secondo tale impostazione è importante che il ricorso con l'accordo e ladocumentazione siano depositati in tribunale prima della pubblicazione nel registro delle imprese perconsentire ai cre<strong>di</strong>tori e ai terzi <strong>di</strong> prenderne visione tempestivamente per proporre eventualmenteopposizione nei trenta giorni successivi.261 FRASCAROLI SANTI, cit., 137.262 PROTO, cit., 136; NARDECCHIA, cit., 66; FABIANI, cit., 12; SCIUTO, cit., 342 afferma che lapubblicazione nel registro delle imprese deve essere intesa come "iscrizione con efficacia costitutiva",considerato che determina l'imme<strong>di</strong>ato blocco delle azioni esecutive e cautelari; nello stesso senso ingiurisprudenza: Trib. Enna, 27 settembre 2006. Contra: DI MAJO, cit., 690 che lo qualifica come deposito.263 In giurisprudenza in Trib. Bari, 21 novembre 2005 viene considerata rilevante la mancataautenticazione della sottoscrizione <strong>dei</strong> cre<strong>di</strong>tori aderenti; Trib. Milano 25 marzo 2010 in www.ilcaso.it;Trib. U<strong>di</strong>ne, 22 giugno 2007; Trib. Roma, 7 luglio 2005. Nello stesso senso NARDECCHIA, cit., 36.Contra: PROTO, cit., 132 che ritiene sia onere <strong>di</strong> ogni eventuale contro interessato effettuare i necessaricontrolli <strong>ed</strong> eventualemente contestare la veri<strong>di</strong>cità delle adesioni <strong>di</strong> un singolo cre<strong>di</strong>tore; Trib. Rimini, 20marzo 2009; Trib. Palermo, 27 marzo 2009, in Dir. fall., 2010, 516. Nel senso che non possa essere lostesso professionista che certifica l'attuabilità dell'accordo, non essendo questi un pubblico ufficiale v.FERRO, cit., 1425.264 E' stato rilevato che termine è molto breve (ZANICHELLI, cit., 614): i proce<strong>di</strong>menti riprendono allascadenza del termine <strong>di</strong> 60 gg., in<strong>di</strong>pendentemente dallo stato del giu<strong>di</strong>zio <strong>di</strong> omologazione. Il terminenon può ritenersi prorogabile dal momento che paralizza eccezionalmente gli or<strong>di</strong>nari mezzi <strong>di</strong> tutela <strong>dei</strong>cre<strong>di</strong>ti; tuttavia nel senso <strong>di</strong> ammettere la proroga del termine VERNA, <strong>Gli</strong> <strong>accor<strong>di</strong></strong> <strong>di</strong> <strong>ristrutturazione</strong>, inLe nuove proc<strong>ed</strong>ure concorsuali, a cura <strong>di</strong> AMBROSINI, Bologna, 2008, 588. Chiaramente la sospensioneopera per i cre<strong>di</strong>tori per causa anteriore alla data <strong>di</strong> pubblicazione dell'accordo, ma non per quelli il cui<strong>di</strong>ritto è sorto successivamente: questi hanno dunque mano libera e la loro azione potrebbe pregiu<strong>di</strong>care lariuscita del piano. Questo elemento <strong>di</strong> criticità è stato tuttavia molto ri<strong>di</strong>mensionato con la novella del2010 (l. 30 luglio 2010, n. 122), che prev<strong>ed</strong>e la possibilità <strong>di</strong> inibire le azioni esecutive e cautelari (nonchè<strong>di</strong> acquisire titoli <strong>di</strong> prelazione) anche nella fase delle trattative in presenza delle con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> cui all'art.182-bis, comma sesto.265 Secondo App. Trieste 4 settembre 2007, in Dir. fall., 2008, 311 l'omissione dell'iscrizione degli<strong>accor<strong>di</strong></strong> nel registro delle imprese comporta, a contrario, l'inefficacia degli stessi. La tesi non sembraconvincente (si v<strong>ed</strong>a infatti la nota critica <strong>di</strong> MANENTE, Non omologabilità degli <strong>accor<strong>di</strong></strong> ex art 182-bis l.fall. e proce<strong>di</strong>mento per la <strong>di</strong>chiarazione <strong>di</strong> fallimento, il quale ricollega invece come effetto dellamancata iscrizione il mancato esonero dalla revocatoria ex art. 67, comma terzo, l. fall.); tuttavia restafermo che un accordo del quale sia stata omessa la pubblicazione non è omologabile. Quello che viosterebbe non è però la pretesa inefficacia dell'accordo, quanto piuttosto il fermo del meccanismo delle78

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