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Gli accordi di ristrutturazione dei debiti: disciplina positiva ed effettività

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− il <strong>di</strong>vieto <strong>di</strong> costituire sui beni dell'impresa vincoli a favore <strong>di</strong> terzi che non siano ifinanziatori o <strong>di</strong> compiere operazioni <strong>di</strong> <strong>di</strong>smissione;− nell'eventuale costituzione <strong>di</strong> una società veicolo, c.d. Newco, il cui capitale socialeè sottoscritto dai cre<strong>di</strong>tori in proporzione al loro cre<strong>di</strong>to vantato verso l'impresa.6. Ruolo degli istituti <strong>di</strong> cre<strong>di</strong>toIl ruolo giocato da istituti <strong>di</strong> cre<strong>di</strong>to e banche <strong>di</strong> investimento nelle operazioni <strong>di</strong>restructuring è <strong>di</strong> fondamentale importanza 118 .Atteso, infatti, che le operazioni <strong>di</strong> <strong>ristrutturazione</strong> del debito riguardano tutti quegliinterventi che influiscono sulla composizione del passivo <strong>di</strong> un'impresa, è evidente che glioperatori economici che hanno nel mercato della concessione del cre<strong>di</strong>to il proprio corebusiness, non possono che intervenirvi in un modo costante.Come sottolinea la dottrina economica 119 , i suddetti operatori intervengono nella<strong>ristrutturazione</strong> tanto nel caso in cui le imprese versino in buone con<strong>di</strong>zioni finanziarie,quanto nel caso cui le m<strong>ed</strong>esime si trovino in con<strong>di</strong>zioni critiche.Il primo tipo <strong>di</strong> operazioni sarà prevalentemente finalizzato al raggiungimento <strong>di</strong>una composizione patrimoniale che incrementi il valore <strong>di</strong> mercato dell'impresa stessa;verosimilmente, non sussistendo lo "stato <strong>di</strong> crisi" richiesto dal primo comma dell'art. 182bis l. fall., le operazioni saranno costituite da una serie <strong>di</strong> <strong>accor<strong>di</strong></strong> negoziali completamentestragiu<strong>di</strong>ziali <strong>ed</strong> estranei alla proc<strong>ed</strong>ura che si analizza in questa s<strong>ed</strong>e.Laddove, invece, l'impresa si trovi in uno stato <strong>di</strong> <strong>di</strong>fficoltà più o meno marcato, equin<strong>di</strong> il suo debito vada ristrutturato per ragioni <strong>di</strong> necessità, il ruolo <strong>di</strong> quelle che, persemplicità, saranno chiamate banche, sarà teso alla ricerca <strong>di</strong> una soluzione finanziaria checonsenta all'impresa <strong>di</strong> ridurre la sua esposizione debitoria, attraverso la trasformazione delpassivo, consentendole <strong>di</strong> evitare la sottoposizione a proc<strong>ed</strong>ure concorsuali che neannienterebbero del tutto il patrimonio, gli assets, l’indotto industriale <strong>ed</strong> occupazionale eil posizionamento sul mercato.118 Sul punto v. VISENTINI, Le convenzioni bancarie <strong>di</strong> salvataggio in L'impresa in crisi tra liquidazionee conservazione, a cura <strong>di</strong> APICE, Roma, 2002, 224.119 Su tutti si v<strong>ed</strong>a SAUNDERS, MILLON CORNETT, ANOLLI, Economia degli Interme<strong>di</strong>ari Finanziari,Milano, 515.37

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