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Gli accordi di ristrutturazione dei debiti: disciplina positiva ed effettività

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preregolamentare l’assoggettamento delle imprese in crisi alle proc<strong>ed</strong>ure concorsualigiu<strong>di</strong>ziali, in ragione soprattutto delle rigi<strong>di</strong>tà che connotano i modelli legali: si pongonoquin<strong>di</strong> al <strong>di</strong> fuori e spesso come alternativa alle proc<strong>ed</strong>ure concorsuali regolate dallegislatore 3 .Il primo passo verso le soluzioni stragiu<strong>di</strong>ziali è stata la presa d’atto del “fallimentodel fallimento”: la principale proc<strong>ed</strong>ura concorsuale si è <strong>di</strong>mostrata non adeguata allamutata realtà economica e spesso inefficiente, con un'assoluta incapacità a raggiungere intermini sod<strong>di</strong>sfacenti le finalità liquidatorie a cui era ispirata 4 . Le proc<strong>ed</strong>ure fallimentaricome regolate fino al 2005, hanno infatti avuto nella prassi lunga durata e scarsar<strong>ed</strong><strong>di</strong>tività. Le spese delle proc<strong>ed</strong>ure hanno spesso esaurito gran parte dell’attivo ricavatodalla ven<strong>di</strong>ta <strong>dei</strong> beni del fallito sia per via <strong>dei</strong> costi per la conservazione e la liquidazione<strong>dei</strong> beni, sia per via <strong>dei</strong> compensi del curatore e <strong>dei</strong> suoi ausiliari; la commerciabilità <strong>dei</strong>beni oggetto <strong>di</strong> liquidazione fallimentare, che consentivano a pochi terzi la conoscenzadelle ven<strong>di</strong>te, hanno spesso consentito <strong>di</strong> speculare al ribasso. Le formalità legali e laproposizione <strong>di</strong> eventuali azioni giu<strong>di</strong>ziarie, revocatorie o risarcitorie, allungavano i tempi,tanto che <strong>di</strong> fatto le proc<strong>ed</strong>ure si chiudevano tra il quinto e il decimo anno posteriore alla<strong>di</strong>chiarazione <strong>di</strong> fallimento 5 .Anche per l’amministrazione controllata e il concordato preventivo il bilancio nonappare molto migliore. La prima è tendenzialmente stata utilizzata come mezzo per evitarel'imme<strong>di</strong>ata <strong>di</strong>chiarazione <strong>di</strong> fallimento, al fine <strong>di</strong> salvaguardare i livelli occupazionali, macon scarso successo 6 . Quanto al concordato preventivo, soprattutto nella modalità concessione <strong>di</strong> beni, ha mostrato le stesse inefficienze in termini <strong>di</strong> costi e <strong>di</strong> tempi delfallimento 7 .3 BONFATTI, <strong>Gli</strong> <strong>accor<strong>di</strong></strong> stragiu<strong>di</strong>ziali per la composizione della crisi d'impresa nei progetti <strong>di</strong> riformadella legge fallimentare. Profili civilistici, in Le proc<strong>ed</strong>ure concorsuali tra nuove frontiere e prospettive <strong>di</strong>riforma, a cura <strong>di</strong> BONFATTI e FALCONE, Milano, 2002, 113 ss; GAMBINO, Sull'uso alternativo dellaproc<strong>ed</strong>ura <strong>di</strong> amministrazione controllata, in Giur. comm., 1979, I, 237.4 Secondo una statistica dell'ABI presentata nel 2002 alla Commissione per la riforma della leggefallimentare, ben il 45% <strong>dei</strong> fallimenti si chiudeva per insufficienza o mancanza dell'attivo (www.abi.it).5 BOGGIO, <strong>Gli</strong> <strong>accor<strong>di</strong></strong> <strong>di</strong> salvataggio delle imprese in crisi. Ricostruzione <strong>di</strong> una <strong>di</strong>sciplina, Milano, 2007,15.6 CAVATUZZI, L'amministrazione controllata da proc<strong>ed</strong>ura più lunga a proc<strong>ed</strong>ura più larga, in Giur. comm,1982, II, 613.7 CASELLI, Le crisi aziendali in L'azienda e il mercato, in Tratt. <strong>di</strong>r. comm. pubbl. econ., III, <strong>di</strong>retto daGALGANO, Padova, 1979, 635 ss.; LANFRANCHI, Uso «alternativo» delle proc<strong>ed</strong>ure concorsuali,amministrazione controllata e pr<strong>ed</strong><strong>ed</strong>ucibilità <strong>dei</strong> cre<strong>di</strong>ti, in Riv. <strong>di</strong>r. civ., 1985, I, 133.3

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