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Gli accordi di ristrutturazione dei debiti: disciplina positiva ed effettività

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Secondo altri autori 281 l'esperto dovrebbe garantire la veri<strong>di</strong>cità <strong>dei</strong> dati aziendali.La necessità dell'attestazione <strong>di</strong> veri<strong>di</strong>cità <strong>dei</strong> dati aziendali potrebbe farsi derivare dalrinvio all'art. 161 l.fall., che prev<strong>ed</strong>e proprio la presentazione della suddetta attestazione trale formalità da rispettare per il deposito del ricorso e della documentazione allegata, inconsiderazione del fatto che i requisiti del professionista che attesta il piano nel concordatopreventivo sono gli stessi previsti nell'ambito degli <strong>accor<strong>di</strong></strong> <strong>di</strong> <strong>ristrutturazione</strong> 282 . In base aquesto secondo orientamento, il professionista non potrà limitarsi a garantire la meracorrispondenza tra i dati utilizzati nel piano e la contabilità aziendale, dovendone invecegarantire l'esattezza 283 come presupposto del giu<strong>di</strong>zio <strong>di</strong> fattibilità.Vi è poi chi 284 <strong>di</strong>stingue a seconda che i dati provengano da soggetti nonfidefacienti, quali ad esempio gli amministratori <strong>di</strong> una società, o da soggetti fidefacienti,come una società <strong>di</strong> revisione. Nel primo caso, il professionista non si può considerareesentato da un'attività <strong>di</strong> controllo <strong>di</strong>retto e sostanziale della veri<strong>di</strong>cità <strong>dei</strong> dati, attività ch<strong>ed</strong>ovrà essere ricondotta ai principi <strong>di</strong> revisione elaborati dalla commissione pariteticadottori commercialisti e ragionieri; ma anche, come nel secondo caso, i dati provengano dauna società che certifica i bilanci, il professionista non può legittimamente limitare il suocontrollo alla verifica dell'autorevolezza delle fonti da cui i dati stessi provengono, madeve accertare se la veri<strong>di</strong>cità <strong>dei</strong> dati contabili sia stata debitamente riscontrata.La valutazione dell'esperto deve concretizzarsi in un esame prognostico sulladella società erogante e potendo esso altresì integrare gli estremi della fattispecie <strong>di</strong> inf<strong>ed</strong>eltàpatrimoniale prevista dall’art. 2634 co<strong>di</strong>ce civile. Il nucleo decisivo della relazione dell’esperto consistenel giu<strong>di</strong>zio <strong>di</strong> ragionevolezza del piano nel suo complesso e della sua capacità <strong>di</strong> generare risorsesufficienti per il sod<strong>di</strong>sfacimento dell’esposizione debitoria».281 AMBROSINI, cit., 172; FORTUNATO, cit., 892. Nello stesso senso si pronuncia il campione <strong>di</strong> giu<strong>di</strong>ciintervistati in uno stu<strong>di</strong>o condotto nei principali Tribunali italiani: il 79% (contro il 21%) afferma che ilprofessionista deve attestare anche la veri<strong>di</strong>cità <strong>dei</strong> dati aziendali (VELLA, D'AMORA, Professionistaattestatore, in Accor<strong>di</strong> <strong>di</strong> <strong>ristrutturazione</strong> <strong>dei</strong> <strong>debiti</strong>, in Concordato preventivo concordato fallimentare e<strong>accor<strong>di</strong></strong> <strong>di</strong> <strong>ristrutturazione</strong> <strong>dei</strong> <strong>debiti</strong> a cura <strong>di</strong> FERRO, RUGGIERO, DI CARLO, Torino, 2009, 444).282 FRASCAROLI SANTI, cit., 145.283 In questo senso: FRASCAROLI-SANTI, cit., 145; D'AMBROSIO, cit., 1813; FALCONE, <strong>Gli</strong> <strong>accor<strong>di</strong></strong> <strong>di</strong><strong>ristrutturazione</strong>, in BONFATTI-PANZANI (a cura <strong>di</strong>), La riforma organica delle proc<strong>ed</strong>ure concorsuali,Milano, 2008, 794; in giurisprudenza in questo senso: Trib. Milano 10 novembre 2009; Trib. Messina, 29<strong>di</strong>cembre 2005; Tribunale <strong>di</strong> Pescara, 20 ottobre 2005. Tuttavia in senso contrario all'attestazione <strong>di</strong>veri<strong>di</strong>cità <strong>dei</strong> dati aziendali: PROTO, cit., 133; RACUGNO, cit., 551. Sulle verifiche a cui è tenuto ilprofessionista si v<strong>ed</strong>a anche STANGHELLINI, <strong>Gli</strong> <strong>accor<strong>di</strong></strong> <strong>di</strong> <strong>ristrutturazione</strong> e il piano <strong>di</strong> risanamento, in Ilnuovo <strong>di</strong>ritto delle crisi d'impresa, a cura <strong>di</strong> JORIO, Milano, 2008, 123.284 NARDECCHIA, La relazione del professionista <strong>ed</strong> il giu<strong>di</strong>zio <strong>di</strong> omologazione negli <strong>accor<strong>di</strong></strong> <strong>di</strong><strong>ristrutturazione</strong> <strong>dei</strong> <strong>debiti</strong>, in Fallimento, 2010, 216.82

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