estranei, che verranno comunque pagati regolarmente. Se quin<strong>di</strong> è vero che l'accordosod<strong>di</strong>sfa gli interessi del ceto cre<strong>di</strong>torio in maniera migliore della proc<strong>ed</strong>ura fallimentare,in<strong>di</strong>rettamente viene tutelato anche l'interesse pubblico ad un corretto funzionamento delmercato e del sistema economico nel suo complesso 47 .Inoltre lo strumento in questione consente <strong>di</strong> evitare l'assoggettamento dell'impresain crisi alle rigi<strong>di</strong>tà e alle limitazioni che spesso sembrano costituire parte integrante delleproc<strong>ed</strong>ure concorsuali giu<strong>di</strong>ziali; funzione secondaria segnalata da alcuni 48 è quella <strong>di</strong> preregolamentarel’ammissione alle proc<strong>ed</strong>ure giu<strong>di</strong>ziali, attraverso la pianificazione <strong>di</strong>ritocchi <strong>ed</strong> “aggiustamenti” sulle tempistiche e sulle modalità <strong>di</strong> avvio delle proc<strong>ed</strong>uresuccitate, in modo da accompagnare l’impresa verso una “fine” meno traumatica, evitandotra l’altro, eccessivi pregiu<strong>di</strong>zi ai cre<strong>di</strong>tori principali.Tra questi sicuramente rientrano le banche. Il ruolo giocato dagli enti cre<strong>di</strong>tizinell'ambito degli <strong>accor<strong>di</strong></strong> <strong>di</strong> <strong>ristrutturazione</strong>, come si avrà modo <strong>di</strong> osservare nel prosieguodella trattazione, si articola secondo due <strong>di</strong>rettrici, che rappresentano le <strong>di</strong>verse posizioniche l'istituto bancario può rivestire in occasione della conclusione <strong>di</strong> un accordo <strong>di</strong> questogenere. In primo luogo, e nella quasi totalità <strong>dei</strong> casi, le banche rappresentano la gran part<strong>ed</strong>ella compagine cre<strong>di</strong>toria dell'impresa in crisi, e conseguentemente, in caso <strong>di</strong> fallimentodella stessa, rischiano <strong>di</strong> essere gravate da ulteriori oneri economici, primo tra tutti quelloderivante dall'esercizio <strong>di</strong> azioni revocatorie fallimentari. In secondo luogo, <strong>ed</strong> anche inpresenza <strong>di</strong> banche cre<strong>di</strong>trici, ve ne sono altre che assumono il ruolo <strong>di</strong> consulenti oadvisors, nella pre<strong>di</strong>sposizione <strong>dei</strong> piani <strong>di</strong> risanamento, e nella negoziazione <strong>dei</strong> relativi<strong>accor<strong>di</strong></strong>. L'importanza che ricoprono, in entrambi i ruoli, gli istituti <strong>di</strong> cre<strong>di</strong>to ha portatonella prassi ad<strong>di</strong>rittura ad in<strong>di</strong>care non infrequentemente gli <strong>accor<strong>di</strong></strong> <strong>di</strong> <strong>ristrutturazione</strong> conla denominazione <strong>di</strong> "convenzioni bancarie <strong>di</strong> salvataggio" 49 <strong>ed</strong> ha spinto non solo ladottrina, ma anche le istituzioni, a concentrare la propria attenzione sul fenomeno 50 .47 GALARDO, <strong>Gli</strong> <strong>accor<strong>di</strong></strong> <strong>di</strong> <strong>ristrutturazione</strong> e il risanamento del gruppo, nota a Trib. Milano, in Dir. fall.,2010, II, 350.48 Su tutti BOGGIO, cit., 3, nt.1.49 Per l'effettivo utilizzo <strong>di</strong> tale locuzione si v<strong>ed</strong>a SCHLESINGER, Convenzioni bancarie <strong>di</strong> salvataggio, inFall., 1997,893 e ss.50 CESARINI, Le banche cre<strong>di</strong>trici delle imprese in crisi: ruolo, responsabilità e problemi, in Banca, borsa etit.cr<strong>ed</strong>., 1996, I, 569 e ss.; GUALTIERI, Il processo decisionale delle banche per l'adesione ai piani <strong>di</strong>risanamento delle imprese, in Riv. Soc., 1996, 855 e ss. L'interesse delle istituzioni in merito al ruologiocato dalle banche nelle situazioni <strong>di</strong> crisi dell'impresa, è rappresentato, su tutti, dalla Circolare ABI,14
Per quanto propriamente concerne la <strong>di</strong>sciplina <strong>positiva</strong>, non sembra in contrastocon la ratio dell'istituto, da in<strong>di</strong>viduarsi nel tentativo <strong>di</strong> evitare formalismi, incognite ecosti tipici delle proc<strong>ed</strong>ure giu<strong>di</strong>ziali, e nell'esigenza <strong>di</strong> tutelare il valore economicodell'impresa e del complesso aziendale 51 , la previsione <strong>di</strong> un intervento dell'autoritàgiu<strong>di</strong>ziaria, volto, più che altro, a tutelare e garantire le ragioni del cre<strong>di</strong>to, nonché la piùgenerale esigenza <strong>di</strong> legalità.È proprio quest'ultimo aspetto che introduce all'analisi <strong>di</strong> uno <strong>dei</strong> punti piùcontroversi in materia <strong>di</strong> <strong>accor<strong>di</strong></strong> <strong>di</strong> <strong>ristrutturazione</strong> <strong>dei</strong> <strong>debiti</strong>: l'in<strong>di</strong>viduazione della naturagiuri<strong>di</strong>ca dell'istituto.Vi è chi 52 cataloga l'accordo come atto <strong>di</strong> natura puramente stragiu<strong>di</strong>ziale, ponendoattenzione sia alla sua conclusione, funzionale al superamento o alla prevenzione dellasituazione <strong>di</strong> crisi, sia all’esecuzione che il debitore vi <strong>di</strong>a, privilegiando così l'aspettoprivatistico dell'accordo. Questa impostazione si ritrova anche nella giurisprudenza <strong>di</strong>merito 53 : “l’intento <strong>di</strong> valorizzare l’autonomia privata per la gestione della crisidell’impresa si è concretamente manifestato con l’introduzione <strong>di</strong> un sistema <strong>di</strong> soluzionistragiu<strong>di</strong>ziali, la cui efficacia sia garantita da un provve<strong>di</strong>mento <strong>di</strong> omologazione da part<strong>ed</strong>ell’autorità giu<strong>di</strong>ziaria che riguar<strong>di</strong>, peraltro, il solo controllo <strong>di</strong> legalità e <strong>di</strong> correttezzadella proc<strong>ed</strong>ura svolta”, lasciando intendere che il “cuore pulsante” dell’istituto ha benaltra natura.La fattispecie normativa prevista dall'art. 182-bis si compone per la verità <strong>di</strong> duefasi: la prima stragiu<strong>di</strong>ziale riservata al potere <strong>di</strong> autonomia <strong>dei</strong> privati, la secondaserie legale n. 9 del 3 aprile 2000, in<strong>di</strong>rizzata alle proprie associate e contenente un "co<strong>di</strong>ce <strong>di</strong>comportamento" da osservare in caso <strong>di</strong> adesione a convenzioni <strong>di</strong> salvataggio. Il co<strong>di</strong>ce detta modalità,tempi e proc<strong>ed</strong>ure volti a facilitare il superamento delle crisi d'impresa reversibili. Su <strong>di</strong> essa si v<strong>ed</strong>ano inumerosi commenti. Tra gli altri GRANATA, Dall’Abi il via alla concertazione per aiutare le imprese incrisi, in Dir. prat. soc., 2000, 12 e ss.; MAIMERI, Sistemazioni extragiu<strong>di</strong>ziali delle crisi <strong>di</strong> impresa eco<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> comportamento bancario, in Banca, borsa e tit. Cr<strong>ed</strong>., 2000, I, 417 e ss.; BONFATTI-FALCONE, laconcertazione per la soluzione delle crisi d'impresa: la "amministrazione bancaria" <strong>ed</strong> il nuovo co<strong>di</strong>ce <strong>di</strong>comportamento bancario sulla gestione delle crisi aziendali, in Dir. banc., 2001, I, 365 e ss.51 FRASCAROLI SANTI, cit., 3; BONELLI, cit, 493; PANZANI, La gestione sta giu<strong>di</strong>ziale dell'insolvenza, inFallimento, 1997, 553.52 BONFATTI, <strong>Gli</strong> <strong>accor<strong>di</strong></strong> <strong>di</strong> <strong>ristrutturazione</strong> <strong>dei</strong> <strong>debiti</strong>, IN BONFATTI-CENSONI, Manuale <strong>di</strong> <strong>di</strong>rittofallimentare, Padova, 2009, 560; TARZIA, La nuova tutela del debitore e <strong>dei</strong> finanziatori negli strumenti <strong>di</strong>prevenzione del fallimento, in Dir. fall., 2010, 548; ZANICHELLI, I concordati stragiu<strong>di</strong>ziali, Torino, 2010,601.53 Trib. Bari, decr. 21 novembre 2005 in Foro. it., 2006, I, 263, con nota <strong>di</strong> FABIANI, Accor<strong>di</strong> <strong>di</strong><strong>ristrutturazione</strong> <strong>dei</strong> <strong>debiti</strong>: l’incerta via italiana alla “reorganization”; in Fallimento, 2006, 171 con nota<strong>di</strong> PRESTI, L’art.182-bis al primo vaglio giurisprudenziale.15
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non siano concordati 339 . In altre
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In caso l'accordo venga risolto e s
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credito venga ammesso al passivo in
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BIBLIOGRAFIAABRIANI, Il finanziamen
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BONELLI, Nuove esperienze nella sol
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CAPRIGLIONE, Evoluzione del rapport
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CORNELLI-FELLI, Efficiency of bankr
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FABIANI, Gli accordi di ristruttura
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FISCHETTI, Osservazioni in tema di
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GUERRA, Ristrutturazione del debito
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LÌN, The information content of a
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MONERCO PÉREZ, La conservaciòn de
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PATTI, Crisi di impresa e ruolo del
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RAIS, Brevi appunti in tema di modi
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SCIUTO, Effetti legali e negoziali
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VIETTI MAROTTA DI MARZIO, Riforma f