11.07.2015 Views

Gli accordi di ristrutturazione dei debiti: disciplina positiva ed effettività

Gli accordi di ristrutturazione dei debiti: disciplina positiva ed effettività

Gli accordi di ristrutturazione dei debiti: disciplina positiva ed effettività

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

assumano alcuna veste giuri<strong>di</strong>camente rilevante <strong>di</strong>retta all'interno dell'accordo 86 .5. Contenuto degli <strong>accor<strong>di</strong></strong>L'art. 182-bis l.fall. <strong>di</strong>sciplina il proce<strong>di</strong>mento e, con l'art. 67 l. fall., regola alcunieffetti degli <strong>accor<strong>di</strong></strong> <strong>di</strong> <strong>ristrutturazione</strong>; la legge è però del tutto silente sul loro contenuto;così pure non esiste un modello legale <strong>di</strong> formazione degli stessi.Peraltro questo dato non è frutto <strong>di</strong> negligenza o <strong>di</strong> omissioni colpevoli dellegislatore, ma è frutto <strong>di</strong> una sua scelta consapevole, ossia quella <strong>di</strong> rimettere l'oggettodell'accordo all'autonomia negoziale: la meritevolezza <strong>di</strong> cui all'art. 1322 c.c. è presunta,dal momento che il legislatore, descrivendo il proce<strong>di</strong>mento <strong>di</strong> omologazione, presupponeche l'accordo sia in se lecito; vi è una causa tipica, la <strong>ristrutturazione</strong> del debito,perseguibile con ogni mezzo 87 .L'accordo ha come oggetto la sod<strong>di</strong>sfazione <strong>dei</strong> cre<strong>di</strong>tori attraverso qualsiasi forma:gli <strong>accor<strong>di</strong></strong> <strong>di</strong> <strong>ristrutturazione</strong> possono dunque avere il contenuto più vario, in relazione allesituazioni e agli interessi in gioco, anche se nella loro costruzione dovranno perseguire laduplice prospettiva <strong>di</strong> sod<strong>di</strong>sfazione sia degli interessi <strong>dei</strong> cre<strong>di</strong>tori estranei che <strong>di</strong> quelliaderenti. In particolare, per quanto riguarda i cre<strong>di</strong>tori estranei, l'accordo non potrà cheprev<strong>ed</strong>ere tempi modalità e con<strong>di</strong>zioni per assicurare il regolare pagamento; per i cre<strong>di</strong>toriaderenti, potrà invece essere costruito scegliendo tra i modelli negoziali presentinell'or<strong>di</strong>namento. Questi ultimi potranno così obbligarsi a tenere nei confrontidell'impren<strong>di</strong>tore determinati comportamenti sia in chiave sostanziale (ad esempiol'assunzione <strong>di</strong> obbligazioni a carattere negativo circa la richiesta <strong>di</strong> ottenerel'adempimento della prestazione dovuta, per un periodo <strong>di</strong> tempo, per sempre o solo alricorrere <strong>di</strong> determinate circostanze), sia in chiave processuale (ad esempio l'astensione86 FERRO LUZZI, Prolegomeni in tema <strong>di</strong> <strong>accor<strong>di</strong></strong> <strong>di</strong> <strong>ristrutturazione</strong> <strong>dei</strong> <strong>debiti</strong> dell'impren<strong>di</strong>tore in stato <strong>di</strong>crisi: del paradosso del terzo cre<strong>di</strong>tore “estraneo…ma non troppo”, in Riv. <strong>di</strong>r. comm., 2008, I, 832.Anche FABIANI, cit., 9 nega l'inquadramento degli <strong>accor<strong>di</strong></strong> <strong>di</strong> <strong>ristrutturazione</strong> come contratto a favore <strong>di</strong>terzo, dal momento che gli effetti possono essere favorevoli, ma anche sfavorevoli per il terzo, a secondadella riuscita del piano.87 FABIANI, cit., 7; ZANICHELLI, cit., 605; DI MAJO, <strong>Gli</strong> <strong>accor<strong>di</strong></strong> <strong>di</strong> <strong>ristrutturazione</strong>, in Trattato delleproc<strong>ed</strong>ure concorsuali, a cura <strong>di</strong> GHIA, PICCININNI, SEVERINI, Torino, 2011, 683 osserva che quanto alcontenuto, si può fare riferimento all'esercizio <strong>di</strong> un atto <strong>di</strong> privata autonomia, il quale non incontra altrolimite se non quello del rispetto della causa e delle norme imperative (art. 1343 e 1418 c.c.).25

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!