Gli accordi di ristrutturazione dei debiti: disciplina positiva ed effettivitÃ
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incorrere nel <strong>di</strong>vieto <strong>di</strong> concessione all'impren<strong>di</strong>tore, già in <strong>di</strong>fficoltà quanto allarestituzione <strong>di</strong> capitali già ricevuti in passato 122 .In realtà, a correttivo degli eventuali utilizzi patologici <strong>di</strong> tale meccanismo, essosarà ammissibile soltanto laddove tra l'impresa in <strong>di</strong>fficoltà e la NewCo non vi sia un nesso<strong>di</strong> continuità tale da imporre a quest'ultima l'assegnazione dello stesso grado <strong>di</strong> rischiorappresentato dalla prima. Tale nesso <strong>di</strong> continuità - a norma dell'articolo 1 n. 8) della<strong>di</strong>rettiva 2000/12/CE, che richiama espressamente l'articolo 1 della <strong>di</strong>rettiva 83/349/CEE -va in<strong>di</strong>viduato nella presenza o meno <strong>di</strong> un rapporto <strong>di</strong> controllo, <strong>di</strong>retto o in<strong>di</strong>retto,dell'originario titolare dell'impresa in <strong>di</strong>fficoltà sulla società <strong>di</strong> nuova costituzione (c.d.connessione giuri<strong>di</strong>ca), o anche nella presenza <strong>di</strong> rapporti tali per cui l'insolvenza del primopossa ripercuotersi negativamente sulla seconda (c.d. connessione economica).Occorre poi sottolineare che le banche possono ricoprire in situazioni <strong>di</strong> <strong>di</strong>ssestodell'impresa, tanto il ruolo <strong>di</strong> advisors, o consulenti dotati <strong>di</strong> specifiche competenze inmateria, quanto il ruolo <strong>di</strong> cre<strong>di</strong>tori aderenti all'accordo. Occorre esaminare separatamentele due ipotesi.Con riferimento alla prima delle due posizioni, va imme<strong>di</strong>atamente riba<strong>di</strong>to cheessa comporta degli obblighi <strong>di</strong> mezzi e non <strong>di</strong> risultato. L'attività <strong>di</strong> advisor, si sostanziain una consulenza finalizzata a fornire all'impren<strong>di</strong>tore in crisi gli strumenti idonei permaturare un'adeguata analisi della situazione dell'impresa, permettendogli, in tal modo, <strong>di</strong>operare delle scelte consapevoli, la cui titolarità peraltro rimane in capo all'impren<strong>di</strong>torestesso e non all’advisor 123 . Il rapporto tra l'impren<strong>di</strong>tore <strong>ed</strong> il consulente è ovviamente <strong>di</strong>natura contrattuale e si risolve in un facere, arrivando in alcuni casi ad<strong>di</strong>rittura allaselezione delle informazioni da fornire ai cre<strong>di</strong>tori. In tale ruolo l'operatività dell'istituto <strong>di</strong>cre<strong>di</strong>to, come in parte prec<strong>ed</strong>entemente osservato, non si limita alla consulenza, ricoprendol’advisor anche un fondamentale ruolo <strong>di</strong> tramite tra l'impren<strong>di</strong>tore in <strong>di</strong>fficoltà e le altrecomponenti presenti sul mercato quali i cre<strong>di</strong>tori e le pubbliche autorità.La ratio della previsione va ricercata, anzitutto, nel degrado delle relazionipersonali e commerciali che segue, quasi sempre, la crisi dell'impresa. È nella logica <strong>di</strong> talisituazioni che l'impren<strong>di</strong>tore o gli amministratori tendano a prendere atto della crisi122 BOGGIO, cit., 405 e ss.123 GARELLA, Il concordato stragiu<strong>di</strong>ziale, Napoli, 2003, 52 e ss.39