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Gli accordi di ristrutturazione dei debiti: disciplina positiva ed effettività

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tipizzazione normativa della figura del concordato stragiu<strong>di</strong>ziale 36 . La conclusione <strong>di</strong><strong>accor<strong>di</strong></strong> stragiu<strong>di</strong>ziali, prima dell'introduzione dell'art. 182-bis l. fall., doveva essere sempreposta in relazione con il rischio della successiva <strong>di</strong>chiarazione <strong>di</strong> fallimento e le sueconseguenze. Infatti l'accordo stragiu<strong>di</strong>ziale, vincolante solo per le parti, non impe<strong>di</strong>va, inpresenza del presupposto oggettivo dell'insolvenza, la successiva <strong>di</strong>chiarazione <strong>di</strong>fallimento. L'accordo <strong>di</strong>veniva allora per un verso suscettibile <strong>di</strong> azioni revocatorie, ovvero<strong>di</strong> azione <strong>di</strong>retta a far valere l'abusiva concessione del cre<strong>di</strong>to, per un altro verso <strong>di</strong>comportamenti qualificabili, sotto <strong>di</strong>versi profili, in termini <strong>di</strong> rilevanza penale, conl'ulteriore pericolo per gli aderenti all'accordo <strong>di</strong> essere coinvolti in un concorso inbancarotta preferenziale. Le parti allora, piuttosto che ricorrere a tali <strong>accor<strong>di</strong></strong>oggettivamente privi <strong>di</strong> tale protezione, preferivano <strong>di</strong> solito il più agevole salvataggioofferto dal susseguirsi <strong>di</strong> proc<strong>ed</strong>ure concorsuali 37 .L'intervento legislativo affronta in prima battuta il problema della gestioneconcordata della crisi d'impresa, ponendo in prima linea l'utilità <strong>di</strong> trovare soluzioniefficaci alternative alla gestione burocratica del fallimento 38 . La nuova <strong>di</strong>sciplina parevalorizzare il ruolo dell'autonomia privata e le sue potenzialità nel fronteggiare lasituazione in cui versa l'impresa 39 . La funzione che il legislatore ha inteso assegnare alancor più marcate dal decreto correttivo, risi<strong>ed</strong>ono in primis nel presupposto oggettivo <strong>di</strong> ammissibilità,ben definito in termini percentuali <strong>di</strong> cre<strong>di</strong>tori aderenti per gli <strong>accor<strong>di</strong></strong>, <strong>ed</strong> imprecisato per i piani. Anchel'effetto, comune ad entrambi gli istituti, <strong>di</strong> esentare da revocatoria (in caso <strong>di</strong> successivo fallimento) gliatti, i pagamenti e le garanzie poste in essere in esecuzione degli stessi piani e <strong>accor<strong>di</strong></strong>, viene ottenuto inmaniera completamente <strong>di</strong>fferente. Mentre nei piani <strong>di</strong> risanamento, infatti, non occorre un preventivoaccordo <strong>dei</strong> cre<strong>di</strong>tori, un'anticipata pubblicazione nel registro delle imprese <strong>ed</strong> un previo controlloomologatorio del tribunale, negli <strong>accor<strong>di</strong></strong> tutti questi aspetti costituiscono componente imprescin<strong>di</strong>bile. Lanecessità, per i piani, della sola r<strong>ed</strong>azione prec<strong>ed</strong>ente al compimento degli atti che si vuole sottrarrerevocatoria e l'attestazione <strong>di</strong> ragionevolezza da parte <strong>di</strong> un esperto, sembrerebbe renderli, prima facie,farne uno strumento più semplice e vantaggioso. In realtà tale istituto soffre <strong>di</strong> notevole incertezza, inquanto va esibito al giu<strong>di</strong>ce solo successivamente all'apertura del fallimento, per contrastare l'azionerevocatoria del curatore. La possibilità, tutt'altro che remota, che il giu<strong>di</strong>ce, a fronte dell'insuccesso deltentativo <strong>di</strong> salvataggio, ritenendo sin dall'inizio l'accordo inidoneo a superare la crisi, non <strong>accor<strong>di</strong></strong>l'esenzione dalla revocatoria degli atti esecutivi, ne rappresenta la vera criticità. <strong>Gli</strong> <strong>accor<strong>di</strong></strong>, invece,escludono tale eventualità me<strong>di</strong>ante il controllo giu<strong>di</strong>ziale preventivo; inoltre rappresentano unostrumento più flessibile rispetto ai piani anche per quanto riguarda le finalità, che a <strong>di</strong>fferenza <strong>di</strong> questiultimi, come prec<strong>ed</strong>entemente sottolineato, non necessariamente debbono consistere nel ritorno in bonisdel debitore.36 D'AMBROSIO, Accor<strong>di</strong> <strong>di</strong> <strong>ristrutturazione</strong> e transazione fiscale, in Fallimento e altre proc<strong>ed</strong>ureconcorsuali, <strong>di</strong>retto da FAUCEGLIA e PANZANI, Torino, 2009, 1799.37 GABRIELLI, Autonomia privata e <strong>accor<strong>di</strong></strong> <strong>di</strong> <strong>ristrutturazione</strong> <strong>dei</strong> <strong>debiti</strong>, in Stu<strong>di</strong> in onore <strong>di</strong> Nicolò Lipari,Milano, 2008, I, 972.38 FABIANI, cit., 1.39 FAUCEGLIA, <strong>Gli</strong> <strong>accor<strong>di</strong></strong> <strong>di</strong> <strong>ristrutturazione</strong> <strong>dei</strong> <strong>debiti</strong> (commento sub art. 182 bis l. fall.), in Co<strong>di</strong>ce11

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