<strong>di</strong>versa intensità, a seconda che vi siano o meno opposizioni <strong>dei</strong> cre<strong>di</strong>tori non aderenti. Inmancanza <strong>di</strong> opposizioni, infatti, il Tribunale deve proc<strong>ed</strong>ere alla <strong>di</strong>samina della chiarezzaes<strong>positiva</strong> e della completezza della relazione del professionista, verificando che le analisie le valutazioni svolte dall'esperto siano accurate, logiche, coerenti <strong>ed</strong> esaustive. Laddovesiano ra<strong>di</strong>cate opposizioni, invece, il controllo del tribunale assume una estensione <strong>ed</strong> unaconcretezza maggiori, imme<strong>di</strong>atamente correlate alle doglianze che sono svolte daicre<strong>di</strong>tori opponenti. In altri termini in questa <strong>di</strong>versa ipotesi il Collegio dovrebbeesaminare nel merito le censure svolte dai cre<strong>di</strong>tori contrari all'omologa e verificarne ognipossibile ricaduta sulla concreta attuabilità dell'accordo e/o sulla sua capacità <strong>di</strong>assicurare il pieno sod<strong>di</strong>sfacimento <strong>dei</strong> cre<strong>di</strong>tori estranei" 381 .Invece vi è chi 382 afferma che l'oggetto del processo non muta in ragione dellasussistenza o insussistenza <strong>di</strong> opposizioni, posto che resta il controllo sui requisiti formali<strong>di</strong> accesso e sulla attuabilità del piano 383 (con conseguente accertamento <strong>di</strong> risors<strong>ed</strong>estinabili ai cre<strong>di</strong>tori non aderenti) e che comunque la presenza o l'assenza <strong>di</strong> opposizioninon influisce sul fatto che il proce<strong>di</strong>mento <strong>di</strong> omologa debba completarsi: da questo punto<strong>di</strong> vista le opposizioni possono essere equiparate alle eccezioni, poichè non estendonol'oggetto dell'accertamento, ma ampliano la sfera <strong>di</strong> cognizione valutativa del tribunale 384 .Altro aspetto preso in considerazione dalla giurisprudenza in relazione all'idoneitàdell'accordo a rimuovere lo stato <strong>di</strong> insolvenza è quello relativo al tipo <strong>di</strong> valutazione che ilTribunale deve effettuare, in particolare se la valutazione debba tenere contoesclusivamente dello stato <strong>di</strong> fatto esistente al momento in cui viene richiestal'omologazione dell'accordo o se, invece, tale valutazione debba essere prospettica. Il temaè espressamente affrontato dal Tribunale <strong>di</strong> Milano nel caso Risanamento: dal momentoche nel caso <strong>di</strong> specie molti degli impegni programmati negli <strong>accor<strong>di</strong></strong> <strong>di</strong> <strong>ristrutturazione</strong>381 Nello stesso senso Trib. Palermo 27 marzo 2009, in Dir. fall., 2010, 509.382 FABIANI, cit., 214. Anche secondo altri autori (PRESTI, cit., 399; FERRO, cit., 61; AMBROSINI, cit.,2555 ss.; NARDECCHIA, cit., 221), l'oggetto del giu<strong>di</strong>zio <strong>di</strong> omologa è sempre lo stesso, a prescindere dalleopposizioni e la valutazione del tribunale si estende anche al merito dell'attuabilità dell'accordo e dellasua idoneità ad assicurare il regolare pagamento <strong>dei</strong> cre<strong>di</strong>tori estranei, se del caso attraversol'espletamento <strong>di</strong> apposita consulenza tecnica. In questo senso in giurisprudenza App. Trieste, 4 settembre2007, in Dir. fall., 2008, 314.383 Secondo il Trib. Milano, 11 gennaio 2007 (decr.), in Dir. fall., 2008, II, 150 per attuabilità del pianodeve intendersi rispetto coerente degli <strong>accor<strong>di</strong></strong> prospettati sulla base delle concrete prospettive <strong>di</strong> realizzo,basandosi su un ragionevole grado <strong>di</strong> monetizzazione con particolare attenzione alla posizione <strong>dei</strong>cre<strong>di</strong>tori estranei all'accordo.384 FABIANI, cit., 25.102
conclusi erano destinati a trovare attuazione a <strong>di</strong>stanza <strong>di</strong> anni, il Tribunale ha dovutochiarire entro quali limiti la valutazione della fattibilità dell'accordo dovesse essere ancheprospettica <strong>ed</strong> è giunto alla conclusione che gli impegni destinati a trovare esecuzionenell'imme<strong>di</strong>ato futuro possono essere oggetto <strong>di</strong> una valutazione dettagliata, mentre quellidestinati a trovare attuazione a <strong>di</strong>stanza <strong>di</strong> anni sono più esposti al verificarsi <strong>di</strong> variabilinon controllabili e non valutabili ex ante. La valutazione non dovrebbe superare l'arcotemporale <strong>di</strong> un anno, e comunque si dovrebbe basare su quanto espresso dal professionistanella relazione.Il decreto del tribunale 385 , che sia <strong>di</strong> omologa o <strong>di</strong> rigetto 386 , nel merito o nel rito èimpugnabile con reclamo davanti alla Corte d'Appello, entro 15 giorni dalla suapubblicazione nel registro delle imprese da parte del debitore e degli eventuali opponenti,nonchè gli altri interessati che siano stati parti nel giu<strong>di</strong>zio camerale davanti al tribunale.L'art. 182-bis si limita a richiamare l'art. 183 l. fall. 387 ai fini dell'impugnabilità del decretodel tribunale, quin<strong>di</strong> la forma <strong>di</strong> gravame del decreto conclusivo del giu<strong>di</strong>zio <strong>di</strong>omologazione del concordato preventivo. Ma il richiamo all'art. 183 induce a chi<strong>ed</strong>ersi seil rinvio attenga unicamente alla forma dell'impugnazione o si riferisca anche alle ipotesi incui l'impugnazione è ammessa, dal momento che nel concordato preventivo, il decreto cheomologa in assenza <strong>di</strong> opposizioni non è soggetto a gravame, in base all'art. 180, commaterzo, mentre è assoggettato a reclamo il provve<strong>di</strong>mento del tribunale che negal'omologazione o la accoglie pur a fronte <strong>di</strong> opposizioni. L'art. 182-bis tace sul punto, ma ilparallelismo tra le due situazioni potrebbe portare in toto alla stessa soluzione 388 .Quanto al rito da seguire per il giu<strong>di</strong>zio <strong>di</strong> appello, secondo alcuni autori 389 si385 Sul punto <strong>di</strong>ffusamente FABIANI, Competizione fra processo per fallimento e <strong>accor<strong>di</strong></strong> <strong>di</strong><strong>ristrutturazione</strong>, cit., 215, il quale arriva ad affermare che il decreto ha una natura mista e composita,perchè da un lato funziona come con<strong>di</strong>cio iuris della propalazione <strong>di</strong> effetti dell'accordo verso terzi <strong>ed</strong>all'altro incide sull'accertamento dello stato <strong>di</strong> non insolvenza.386 Secondo la FRASCAROLI SANTI, cit., 161 il Tribunale dovrebbe proc<strong>ed</strong>ere alla declaratoria <strong>di</strong>improce<strong>di</strong>bilità della domanda qualora manchino i requisiti minimi <strong>di</strong> legge o siano rilevati profili <strong>di</strong>nullità del contratto.387 L'art. 183 l. fall. <strong>di</strong>spone al primo comma che la pronuncia avviene in camera <strong>di</strong> consiglio, mentre alsecondo comma <strong>di</strong>spone che con lo stesso reclamo è impugnabile la sentenza <strong>di</strong>chiarativa <strong>di</strong> fallimentocontestualmente emessa a norma dell'art. 180, comma settimo. Tuttavia in questo caso la mancataomologa dell'accordo non può comportare l'automatica <strong>di</strong>chiarazione <strong>di</strong> fallimento, essendo necessarial'iniziativa <strong>di</strong> parte e l'espletamento <strong>di</strong> un'istruttoria per l'accertamento <strong>dei</strong> presupposti del fallimento. Insenso contrario: ZANICHELLI, cit., 618.388 ZANICHELLI, cit., 618.389 Così NARDECCHIA, cit., 84; RACUGNO, cit., 555; SCARSELLI, cit., 215; nello stesso senso FABIANI,103
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BIBLIOGRAFIAABRIANI, Il finanziamen
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BONELLI, Nuove esperienze nella sol
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CAPRIGLIONE, Evoluzione del rapport
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CORNELLI-FELLI, Efficiency of bankr
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FABIANI, Gli accordi di ristruttura
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FISCHETTI, Osservazioni in tema di
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GUERRA, Ristrutturazione del debito
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MONERCO PÉREZ, La conservaciòn de
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SCIUTO, Effetti legali e negoziali
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