valori inferiori a quelli <strong>di</strong> mercato 130 .La concessione <strong>di</strong> nuova finanza, agevolata con le mo<strong>di</strong>fiche apportate nel 2010alla <strong>di</strong>sciplina degli <strong>accor<strong>di</strong></strong> <strong>di</strong> <strong>ristrutturazione</strong> (su cui infra <strong>di</strong>ffusamente cap. II, paragrafo9.2. e ss.), consiste nell'impegno delle banche a conc<strong>ed</strong>ere nuovi finanziamenti (a brevetermine, a lungo termine o come linee ponte il cui rimborso e la cui durata vengonocalibrati con i tempi e i ricavi stimati dal piano <strong>di</strong> <strong>di</strong>smissioni aziendali) all'impresa in crisi,sufficienti per affrontare e superare il <strong>di</strong>ssesto finanziario in atto; la concessione avviene <strong>di</strong>solito subor<strong>di</strong>natamente al sod<strong>di</strong>sfacimento delle richieste formulate dal ceto bancario(come l'aumento <strong>di</strong> capitale <strong>di</strong> rischio dell'impresa o l'imposizione <strong>di</strong> vincoli <strong>di</strong>destinazione alla finanza da erogarsi) o all'ottenimento <strong>di</strong> determinate garanzie 131 . Uncontributo rilevante al tema <strong>dei</strong> finanziamenti a fini ristrutturativi è rappresentato dallerecenti Linee Guida sul finanziamento delle Imprese in Crisi 132 , del 2010, la cui finalità èquella <strong>di</strong> in<strong>di</strong>viduare, in maniera con<strong>di</strong>visa con tutti i soggetti potenzialmente interessatialla <strong>ristrutturazione</strong> delle imprese in crisi, delle best practices, volte ad incoraggiarel'erogazione della nuova finanza, attraverso l'eliminazione delle incertezze derivantidall'interpretazione del dato normativo.Sempre nell'ambito delle operazioni <strong>di</strong> <strong>ristrutturazione</strong>, non può non essere fatto uncenno a modalità <strong>di</strong> riorganizzazione, <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto strettamente societario, consistentinell'acquisizione <strong>di</strong> pacchetti azionari delle imprese debitrici da parte degli istitutifinanziatori: la cosiddetta acquisizione <strong>di</strong> partecipazioni anomale.Seppur infatti, in tali casi, ci si muova su un terreno leggermente <strong>di</strong>fferente da130 MARABINI, cit., 254 afferma che rientrano nell'area del consolidamento: i cre<strong>di</strong>ti in bianco nongarantiti (quali interessi <strong>di</strong> mora, rate impagate <strong>di</strong> mutuo, esposizioni <strong>di</strong> conto corrente, ecc), i cre<strong>di</strong>tigarantiti con garanzie non capienti o <strong>di</strong> <strong>di</strong>fficile realizzo (ad esempio garanzie ipotecarie <strong>di</strong> gradosuccessivo al primo), i cre<strong>di</strong>ti autoliquidanti (ossia quelli rinvenienti da finanziamenti per i quali in s<strong>ed</strong>e<strong>di</strong> erogazione sia stata in<strong>di</strong>viduata la fonte <strong>di</strong> rimborso), i finanziamenti ex lege con i relativiprefinanziamenti <strong>ed</strong> i contratti <strong>di</strong> leasing. <strong>Gli</strong> aspetti essenziali del piano <strong>di</strong> consolidamento riguardano lecon<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> consolidamento, l'onerosità, le garanzie e il ristoro. Le con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> consolidamentoattengono alle nuove scadenze convenzionali <strong>dei</strong> <strong>debiti</strong>. Per quanto riguarda il tema dell'onerosità,l'accettazione <strong>di</strong> interessi inferiori a quelli <strong>di</strong> mercato rappresenta il minimo comune denominatore delleoperazioni <strong>di</strong> consolidamento. Le garanzie rappresentano la contropartita al consolidamento <strong>dei</strong> cre<strong>di</strong>ti,sono le m<strong>ed</strong>esime previste dal co<strong>di</strong>ce civile e possono essere rilasciate dal debitore previa nonopposizione degli altri cre<strong>di</strong>tori. Il piano <strong>di</strong> ristoro consiste nel permettere alle banche <strong>di</strong> beneficiare <strong>di</strong>eventuali ecc<strong>ed</strong>enze <strong>dei</strong> flussi <strong>di</strong> cassa prodotti dalla gestione operativa nel suo complesso, ovvero dasingole fonti, quali la <strong>di</strong>smissione <strong>di</strong> specifici cespiti.131 MARABINI, cit., 261.132 Consultabili su www.assonime.it.42
quello considerato in questa s<strong>ed</strong>e, l'effettivo utilizzo e la frequenza con cui tali soluzionivengono accolte nella prassi, suggeriscono <strong>di</strong> considerarne quantomeno gli aspettiessenziali.Sia il Co<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> Comportamento pre<strong>di</strong>sposto dall’ABI, che la sezione V, contenutanel capitolo 9 del titolo IV delle Istruzioni <strong>di</strong> Vigilanza per le banche, hanno stabilitoalcune prescrizioni proce<strong>di</strong>mentali e <strong>di</strong> contenuto, relative a quegli <strong>accor<strong>di</strong></strong> <strong>di</strong> salvataggioche contemplino la conversione, almeno parziale, <strong>dei</strong> cre<strong>di</strong>ti bancari in capital<strong>ed</strong>ell'impresa debitrice 133 . I tratti essenziali delineati da tale sistema prev<strong>ed</strong>ono la possibilitàper un ente cre<strong>di</strong>tizio, <strong>di</strong> poter acquisire legittimamente azioni in imprese che versano insituazioni <strong>di</strong> <strong>di</strong>fficoltà transitoria mutando i cre<strong>di</strong>ti vantati verso <strong>di</strong> esse in capitale <strong>di</strong>rischio, a patto che ciò avvenga nell'ambito <strong>di</strong> un <strong>di</strong>segno <strong>di</strong> risanamento delineato in unpiano <strong>di</strong> norma pre<strong>di</strong>sposto dalle banche cre<strong>di</strong>trici <strong>ed</strong> approvato dai consigli <strong>di</strong>amministrazione delle stesse 134 . Pertanto, elemento imprescin<strong>di</strong>bile per la possibilità dellebanche <strong>di</strong> operare in questo modo, risulta essere una situazione debitoria tale da consentireall'impresa industriale partecipata una profittabilità futura e la possibilità per la bancapartecipante <strong>di</strong> sviluppare un rapporto <strong>di</strong> prestazione <strong>di</strong> servizi nei suoi confronti.Per quanto concerne le modalità operative, il D.M. Tesoro 22 giugno 1993 n.242631 impone che le acquisizioni <strong>di</strong> tali partecipazioni possano essere acquisite acon<strong>di</strong>zione che "siano assistite da particolari cautele prev<strong>ed</strong>endo proc<strong>ed</strong>ure che possanodar luogo anche a verifiche specifiche". Nello specifico, tale prescrizione si concretizzacon la designazione da parte del pool <strong>di</strong> banche cre<strong>di</strong>trici <strong>di</strong> una "capofila", in<strong>di</strong>viduata traesse, a cui viene attribuito il ruolo <strong>di</strong> verifica dell'approvazione del piano m<strong>ed</strong>esimo daparte <strong>di</strong> consigli <strong>di</strong> amministrazione delle componenti, la trasmissione del piano approvatoalla Banca d'Italia <strong>ed</strong> infine il controllo sulla corretta esecuzione del piano e sulconseguimento degli obiettivi interme<strong>di</strong> e finali, comunicando alla Banca d'Italia glieventuali scostamenti da essi.133 Su tutti POPOLI-TOLINO, Banca e Industria, in Il governo delle banche in Italia: il commento altesto unico bancario e alla normativa collegata, a cura <strong>di</strong> RAZZANTE e LACAITA, Torino, 2006, 153;BRESCIA MORRA-MORERA, L'impresa bancaria. L'organizzazione e il contratto, in Trattato <strong>di</strong>r. civ. Cons.Naz. Not., <strong>di</strong>retto da PERLINGIERI, V, 11, Napoli, 2006, 278 e ss.134 Tale aspetto viene riba<strong>di</strong>to, in consonanza con l'articolo 67, comma 3, lettera d), dal D.M. Tesoro 22giugno 1993 n. 242631 che stabilisce espressamente al § 4, comma 4, secondo periodo, che "interventipartecipativi in imprese in <strong>di</strong>fficoltà transitorie possono essere effettuati purché nell'ambito <strong>di</strong> piani chene prev<strong>ed</strong>ano il riequilibrio economico e finanziario".43
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BONELLI, Nuove esperienze nella sol
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FISCHETTI, Osservazioni in tema di
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MONERCO PÉREZ, La conservaciòn de
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PATTI, Crisi di impresa e ruolo del
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RAIS, Brevi appunti in tema di modi
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SCIUTO, Effetti legali e negoziali
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VIETTI MAROTTA DI MARZIO, Riforma f