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Gli accordi di ristrutturazione dei debiti: disciplina positiva ed effettività

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questo un confessato stato <strong>di</strong> insolvenza, sia una situazione non ancora emersa mapreve<strong>di</strong>bile (c.d. pericolo <strong>di</strong> insolvenza), circostanza che può verificarsi anche nella fas<strong>ed</strong>elle trattative con i cre<strong>di</strong>tori, in virtù della mo<strong>di</strong>fiche introdotte all'art. 182-bis con la l.122/2010.La questione è destinata comunque a risolversi nella pratica: lo stato <strong>di</strong> insolvenzasta e cade con la valutazione <strong>di</strong> convenienza o non convenienza che l'operatore bancario haa conc<strong>ed</strong>ere cre<strong>di</strong>to. Dunque lo stato <strong>di</strong> insolvenza è un concetto relazionale rispetto alcomportamento <strong>dei</strong> cre<strong>di</strong>tori e ciò lo sottrae ad uno statuto <strong>di</strong> in<strong>di</strong>sponibilità, perriconsegnarlo alla sfera dell'autonomia privata; quin<strong>di</strong> ha poco senso chi<strong>ed</strong>ersi secon<strong>di</strong>zione <strong>di</strong> vali<strong>di</strong>tà o <strong>di</strong> efficacia dell'accordo sia l'esistenza <strong>di</strong> una situazione <strong>di</strong> stato <strong>di</strong>insolvenza e non <strong>di</strong> un semplice stato <strong>di</strong> crisi, perchè l'accordo privatistico è in grado <strong>di</strong>trasformare una situazione finanziaria che sarebbe da qualificare come stato <strong>di</strong> insolvenza,in una <strong>di</strong>versa situazione, da valutare alla stregua <strong>dei</strong> criteri posti dall'art. 182-bis 201 .1.3. L'adesione <strong>dei</strong> cre<strong>di</strong>tori che rappresentano almeno il 60% <strong>dei</strong> cre<strong>di</strong>ti.Il regolare pagamento <strong>dei</strong> cre<strong>di</strong>tori estraneiL'art. 182-bis fissa per la stipula dell'accordo <strong>di</strong> <strong>ristrutturazione</strong> una soglia minimadel 60% <strong>dei</strong> cre<strong>di</strong>ti. Non risulta dal dato normativo alcuna altra precisazione su quanti equali cre<strong>di</strong>tori possano contribuire a formare il suddetto "monte cre<strong>di</strong>ti": potrebbe trattarsi<strong>di</strong> un numero elevato <strong>di</strong> cre<strong>di</strong>tori, in<strong>di</strong>viduabili tra i sottoscrittori <strong>di</strong> obbligazioni emess<strong>ed</strong>all'impresa o <strong>di</strong> un numero esiguo, rappresentato ad esempio dalle banche; inoltre, vachiarito, che a <strong>di</strong>fferenza <strong>di</strong> quanto avviene nei concordati, in questo caso si parla <strong>di</strong>adesioni e non <strong>di</strong> voti su una proposta, tanto è vero che non è prevista una assemblea <strong>dei</strong>cre<strong>di</strong>tori, un luogo dove si <strong>di</strong>scuta e poi si voti 202 . L'aliquota del 60% non deve quin<strong>di</strong>propriamente ritenersi una maggioranza per portare l'accordo ad esistenza giuri<strong>di</strong>ca, masolo un requisito perchè il contratto possa essere omologato e beneficiare dell'esenzione darevocatoria: un accordo con cre<strong>di</strong>tori rappresentanti meno del 60% è a priori ritenuto201 D'AMBROSIO, cit.,1807.202 FABIANI, cit., 16. Nello stesso senso D'AMBROSIO, cit., 1811 che osserva che proprio perchè icre<strong>di</strong>tori non sono considerati una collettività e non prendono parte ad alcuna votazione, non è possibilevincolare i cre<strong>di</strong>tori assenti o <strong>di</strong>ssenzienti alla volontà <strong>di</strong> coloro che aderiscono all'accordo.64

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