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Gli accordi di ristrutturazione dei debiti: disciplina positiva ed effettività

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conclusi erano destinati a trovare attuazione a <strong>di</strong>stanza <strong>di</strong> anni, il Tribunale ha dovutochiarire entro quali limiti la valutazione della fattibilità dell'accordo dovesse essere ancheprospettica <strong>ed</strong> è giunto alla conclusione che gli impegni destinati a trovare esecuzionenell'imme<strong>di</strong>ato futuro possono essere oggetto <strong>di</strong> una valutazione dettagliata, mentre quellidestinati a trovare attuazione a <strong>di</strong>stanza <strong>di</strong> anni sono più esposti al verificarsi <strong>di</strong> variabilinon controllabili e non valutabili ex ante. La valutazione non dovrebbe superare l'arcotemporale <strong>di</strong> un anno, e comunque si dovrebbe basare su quanto espresso dal professionistanella relazione.Il decreto del tribunale 385 , che sia <strong>di</strong> omologa o <strong>di</strong> rigetto 386 , nel merito o nel rito èimpugnabile con reclamo davanti alla Corte d'Appello, entro 15 giorni dalla suapubblicazione nel registro delle imprese da parte del debitore e degli eventuali opponenti,nonchè gli altri interessati che siano stati parti nel giu<strong>di</strong>zio camerale davanti al tribunale.L'art. 182-bis si limita a richiamare l'art. 183 l. fall. 387 ai fini dell'impugnabilità del decretodel tribunale, quin<strong>di</strong> la forma <strong>di</strong> gravame del decreto conclusivo del giu<strong>di</strong>zio <strong>di</strong>omologazione del concordato preventivo. Ma il richiamo all'art. 183 induce a chi<strong>ed</strong>ersi seil rinvio attenga unicamente alla forma dell'impugnazione o si riferisca anche alle ipotesi incui l'impugnazione è ammessa, dal momento che nel concordato preventivo, il decreto cheomologa in assenza <strong>di</strong> opposizioni non è soggetto a gravame, in base all'art. 180, commaterzo, mentre è assoggettato a reclamo il provve<strong>di</strong>mento del tribunale che negal'omologazione o la accoglie pur a fronte <strong>di</strong> opposizioni. L'art. 182-bis tace sul punto, ma ilparallelismo tra le due situazioni potrebbe portare in toto alla stessa soluzione 388 .Quanto al rito da seguire per il giu<strong>di</strong>zio <strong>di</strong> appello, secondo alcuni autori 389 si385 Sul punto <strong>di</strong>ffusamente FABIANI, Competizione fra processo per fallimento e <strong>accor<strong>di</strong></strong> <strong>di</strong><strong>ristrutturazione</strong>, cit., 215, il quale arriva ad affermare che il decreto ha una natura mista e composita,perchè da un lato funziona come con<strong>di</strong>cio iuris della propalazione <strong>di</strong> effetti dell'accordo verso terzi <strong>ed</strong>all'altro incide sull'accertamento dello stato <strong>di</strong> non insolvenza.386 Secondo la FRASCAROLI SANTI, cit., 161 il Tribunale dovrebbe proc<strong>ed</strong>ere alla declaratoria <strong>di</strong>improce<strong>di</strong>bilità della domanda qualora manchino i requisiti minimi <strong>di</strong> legge o siano rilevati profili <strong>di</strong>nullità del contratto.387 L'art. 183 l. fall. <strong>di</strong>spone al primo comma che la pronuncia avviene in camera <strong>di</strong> consiglio, mentre alsecondo comma <strong>di</strong>spone che con lo stesso reclamo è impugnabile la sentenza <strong>di</strong>chiarativa <strong>di</strong> fallimentocontestualmente emessa a norma dell'art. 180, comma settimo. Tuttavia in questo caso la mancataomologa dell'accordo non può comportare l'automatica <strong>di</strong>chiarazione <strong>di</strong> fallimento, essendo necessarial'iniziativa <strong>di</strong> parte e l'espletamento <strong>di</strong> un'istruttoria per l'accertamento <strong>dei</strong> presupposti del fallimento. Insenso contrario: ZANICHELLI, cit., 618.388 ZANICHELLI, cit., 618.389 Così NARDECCHIA, cit., 84; RACUGNO, cit., 555; SCARSELLI, cit., 215; nello stesso senso FABIANI,103

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