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Gli accordi di ristrutturazione dei debiti: disciplina positiva ed effettività

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5. Effetti dell'accordo nella fase antec<strong>ed</strong>ente all'omologazione. Il <strong>di</strong>vieto<strong>di</strong> azioni esecutive e cautelari<strong>Gli</strong> <strong>accor<strong>di</strong></strong> <strong>di</strong> <strong>ristrutturazione</strong> producono effetti <strong>di</strong>fferenti, a seconda che ci si trovinella fase antec<strong>ed</strong>ente all'omologa o in quella successiva alla stessa.Come già sottolineato, per quanto riguarda la fase antec<strong>ed</strong>ente, l'accordo <strong>di</strong>spiegaeffetti negoziali 307 <strong>ed</strong> effetti legali - questi ultimi legati alla pubblicazione dello stesso -ossia il <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> opposizione e il <strong>di</strong>vieto <strong>di</strong> azioni esecutive e cautelari.L'originaria formulazione dell'art. 182-bis, prevista dalla <strong>di</strong>sciplina del 2005,lasciava esposto alle aggressioni il patrimonio dell'impren<strong>di</strong>tore che avesse pubblicatol'intervenuto accordo con i cre<strong>di</strong>tori, dal momento che non era previsto alcun impe<strong>di</strong>mentoalle azioni esecutive e cautelari, che potevano iniziare o proseguire tanto i cre<strong>di</strong>tori estraneiche gli stessi aderenti all'accordo, nel caso in cui non si fossero esplicitamente impegnati asospenderle. Ovviamente l'assenza <strong>di</strong> tutela comportava una maggiore <strong>di</strong>fficoltà nellaprogrammazione del piano, potendo variare in modo impreve<strong>di</strong>bile la consistenza delpatrimonio 308 .A questa situazione ha posto rime<strong>di</strong>o la <strong>di</strong>sciplina dettata dal decreto correttivo, conl'introduzione <strong>di</strong> un secondo comma nell'art. 182-bis, che prev<strong>ed</strong>e che dalla data dellapubblicazione dell'accordo nel registro delle imprese cominci la sospensione per la durata<strong>di</strong> sessanta giorni dell'esercizio <strong>di</strong> azioni cautelari <strong>ed</strong> esecutive 309 sul patrimonio del307 La FRASCAROLI SANTI, cit., 167 osserva che fino alla pubblicazione nel registro delle imprese,l'accordo è soggetto alla <strong>di</strong>sciplina privatistica riferibile al modello contrattuale concluso, tenuto contodelle clausole <strong>di</strong> salvezza in esso contenute. Da respingere sarebbe invece la tesi in base alla quale glieffetti protettivi opererebbero dalla data del deposito dell'accordo e che fino a tale deposito l'efficaciasarebbe sospensivamente con<strong>di</strong>zionata e sottoposta alla <strong>di</strong>sciplina dell'art. 1358 c.c., intendendosi,peraltro che il momento <strong>di</strong> perfezione dell'accordo coincida con la pubblicazione nel Registro delleImprese (in questo senso: AMBROSINI, cit., 2550). DI MAJO, cit., 688 ritiene che l'accordo prima dellapubblicazione sia privo <strong>di</strong> un effetto sostanziale, se non quello <strong>di</strong> onerare il cre<strong>di</strong>tore <strong>di</strong> revocare l'assensoprestato, se non altro per impe<strong>di</strong>re l'effetto conservativo ex art. 1358 c.c., mentre è solo con lapubblicazione che l'accordo, oltre a rendere irretrattabile quanto in esso contenuto, è capace <strong>di</strong> produrrenon solo gli effetti enunciati dall'art. 182-bis, ma anche il pieno effetto vincolante che è proprio delcontratto (art. 1372 c.c.). Cfr. sul punto: NARDECCHIA, cit., 88.308 ZANICHELLI, cit., 614.309 Sull'inserimento dell'istanza <strong>di</strong> fallimento tra le azioni esecutive v. paragrafo 8.87

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