Ultimo aspetto da appurare è se l'attestazione <strong>positiva</strong> dell'esperto circa l'idoneitàdell'accordo possa far venire meno una eventuale responsabilità dolosa e colposa dellabanca per abusiva concessione del cre<strong>di</strong>to. Parte della dottrina 301 si esprime sul punto insenso positivo; nella stessa <strong>di</strong>rezione sembrano andare anche le Linee Guida per ilfinanziamento delle Imprese in Crisi del 2010, che considerano l'apporto <strong>di</strong> nuova finanza,nell'ambito della proc<strong>ed</strong>ura <strong>di</strong> salvataggio attuata ex art. 182-bis, perfettamente lecito, seposto in essere in esecuzione <strong>di</strong> un accordo omologato, anche se poi è seguito il fallimentodell'impresa 302 .Tuttavia è stato anche sostenuto che 303 benchè la relazione dell'esperto sia daconsiderarsi un valido strumento ai fini della valutazione del rischio dell'operazione <strong>di</strong>concessione del cre<strong>di</strong>to, esso non possa però costituire l'unico elemento in base al quale labanca eroga il cre<strong>di</strong>to, considerata la mancanza <strong>di</strong> terzietà nell'atto <strong>di</strong> nomina. Resta infin<strong>ed</strong>a capire se, sulla stessa scia, le m<strong>ed</strong>esime considerazioni possano valere anche in caso <strong>di</strong>omologazione dell'accordo da parte del Tribunale. In questo caso è stato osservato che,quand'anche il giu<strong>di</strong>zio <strong>di</strong> omologazione consista in un giu<strong>di</strong>zio <strong>di</strong> merito, assistito anch<strong>ed</strong>alla valutazione <strong>di</strong> un esperto, ciò non porta ad escludere che dello stato <strong>di</strong> crisi la bancaabbia una conoscenza ex ante, così che nei suoi confronti possa pretendersi una maggioreperizia nella concessione del cre<strong>di</strong>to; è allora sulla <strong>di</strong>ligenza professionale del banchiereche riposa la scelta, sempre <strong>di</strong>screzionale, in or<strong>di</strong>ne al "merito cre<strong>di</strong>tizio" 304 ; aderendo aquesta impostazione, si può configurare per la banca una responsabilità per concessioneabusiva del cre<strong>di</strong>to 305 .Restano poi ferme le responsabilità <strong>di</strong>sciplinari per condotte poste in essere inviolazione delle norme deontologiche, dal momento che il professionista deve essereiscritto in appositi albi e che esistono regole <strong>di</strong> condotta da osservare nell'espletamentodell'incarico 306 .301 DE CRESCIENZO - PANZANI, cit., 79.302 Nello stesso senso GALARDO, cit., 165.303 BRUNO, <strong>Gli</strong> <strong>accor<strong>di</strong></strong> <strong>di</strong> salvataggio nella riforma del <strong>di</strong>ritto fallimentare e la responsabilità perconcessione abusiva del cre<strong>di</strong>to, in Dir. fall., 2010, 284.304 BRUNO, cit., 287.305 BRUNO, cit., 288 osserva che considerata la necessità che non si pongano freni eccessiviall'erogazione del cre<strong>di</strong>to bancario nelle crisi d'impresa, è prudente fissare l'elemento soggettivo solo neldolo e nella colpa grave.306 FABIANI, cit., 16.86
5. Effetti dell'accordo nella fase antec<strong>ed</strong>ente all'omologazione. Il <strong>di</strong>vieto<strong>di</strong> azioni esecutive e cautelari<strong>Gli</strong> <strong>accor<strong>di</strong></strong> <strong>di</strong> <strong>ristrutturazione</strong> producono effetti <strong>di</strong>fferenti, a seconda che ci si trovinella fase antec<strong>ed</strong>ente all'omologa o in quella successiva alla stessa.Come già sottolineato, per quanto riguarda la fase antec<strong>ed</strong>ente, l'accordo <strong>di</strong>spiegaeffetti negoziali 307 <strong>ed</strong> effetti legali - questi ultimi legati alla pubblicazione dello stesso -ossia il <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> opposizione e il <strong>di</strong>vieto <strong>di</strong> azioni esecutive e cautelari.L'originaria formulazione dell'art. 182-bis, prevista dalla <strong>di</strong>sciplina del 2005,lasciava esposto alle aggressioni il patrimonio dell'impren<strong>di</strong>tore che avesse pubblicatol'intervenuto accordo con i cre<strong>di</strong>tori, dal momento che non era previsto alcun impe<strong>di</strong>mentoalle azioni esecutive e cautelari, che potevano iniziare o proseguire tanto i cre<strong>di</strong>tori estraneiche gli stessi aderenti all'accordo, nel caso in cui non si fossero esplicitamente impegnati asospenderle. Ovviamente l'assenza <strong>di</strong> tutela comportava una maggiore <strong>di</strong>fficoltà nellaprogrammazione del piano, potendo variare in modo impreve<strong>di</strong>bile la consistenza delpatrimonio 308 .A questa situazione ha posto rime<strong>di</strong>o la <strong>di</strong>sciplina dettata dal decreto correttivo, conl'introduzione <strong>di</strong> un secondo comma nell'art. 182-bis, che prev<strong>ed</strong>e che dalla data dellapubblicazione dell'accordo nel registro delle imprese cominci la sospensione per la durata<strong>di</strong> sessanta giorni dell'esercizio <strong>di</strong> azioni cautelari <strong>ed</strong> esecutive 309 sul patrimonio del307 La FRASCAROLI SANTI, cit., 167 osserva che fino alla pubblicazione nel registro delle imprese,l'accordo è soggetto alla <strong>di</strong>sciplina privatistica riferibile al modello contrattuale concluso, tenuto contodelle clausole <strong>di</strong> salvezza in esso contenute. Da respingere sarebbe invece la tesi in base alla quale glieffetti protettivi opererebbero dalla data del deposito dell'accordo e che fino a tale deposito l'efficaciasarebbe sospensivamente con<strong>di</strong>zionata e sottoposta alla <strong>di</strong>sciplina dell'art. 1358 c.c., intendendosi,peraltro che il momento <strong>di</strong> perfezione dell'accordo coincida con la pubblicazione nel Registro delleImprese (in questo senso: AMBROSINI, cit., 2550). DI MAJO, cit., 688 ritiene che l'accordo prima dellapubblicazione sia privo <strong>di</strong> un effetto sostanziale, se non quello <strong>di</strong> onerare il cre<strong>di</strong>tore <strong>di</strong> revocare l'assensoprestato, se non altro per impe<strong>di</strong>re l'effetto conservativo ex art. 1358 c.c., mentre è solo con lapubblicazione che l'accordo, oltre a rendere irretrattabile quanto in esso contenuto, è capace <strong>di</strong> produrrenon solo gli effetti enunciati dall'art. 182-bis, ma anche il pieno effetto vincolante che è proprio delcontratto (art. 1372 c.c.). Cfr. sul punto: NARDECCHIA, cit., 88.308 ZANICHELLI, cit., 614.309 Sull'inserimento dell'istanza <strong>di</strong> fallimento tra le azioni esecutive v. paragrafo 8.87
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BIBLIOGRAFIAABRIANI, Il finanziamen
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BONELLI, Nuove esperienze nella sol
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CAPRIGLIONE, Evoluzione del rapport
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CORNELLI-FELLI, Efficiency of bankr
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FABIANI, Gli accordi di ristruttura
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FISCHETTI, Osservazioni in tema di
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GUERRA, Ristrutturazione del debito
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LÌN, The information content of a
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MONERCO PÉREZ, La conservaciòn de
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PATTI, Crisi di impresa e ruolo del
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RAIS, Brevi appunti in tema di modi
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SCIUTO, Effetti legali e negoziali
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VIETTI MAROTTA DI MARZIO, Riforma f