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Gli accordi di ristrutturazione dei debiti: disciplina positiva ed effettività

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soluzione concordata 20 .In effetti l'utilizzazione <strong>di</strong> strumenti alternativi per la soluzione della crisi d'impresaera proprio <strong>di</strong>sincentivata dalla natura non istituzionale e atipica degli stessi, sì che isoggetti che vi ricorrevano ne sopportavano i rischi dell'eventuale insuccesso, in primis lebanche finanziatrici: all'incertezza circa l'effettiva tenuta degli <strong>accor<strong>di</strong></strong>, stante la loro nonvincolatività, si sommavano, in caso <strong>di</strong> successivo fallimento dell'impresa, l'aleadell'esercizio <strong>di</strong> azioni revocatorie degli atti compiuti in esecuzione della convenzione e ilrischio <strong>di</strong> incorrere in un ventaglio <strong>di</strong> responsabilità civili e penali 21 .Originariamente questi strumenti non incontrarono una imme<strong>di</strong>ata "fortuna" indottrina e giurisprudenza 22 ; una prima regolamentazione volta a facilitare i tentativi <strong>di</strong>salvataggio e a <strong>di</strong>sciplinare l'assunzione <strong>di</strong> comportamenti collaborativi tra i soggetti20 STANGHELLINI, cit., 307. L'Autore precisa che questo tuttavia non significa che le norme <strong>di</strong> legge sianoirrilevanti nella fase <strong>di</strong> trattativa <strong>di</strong> una proc<strong>ed</strong>ura stragiu<strong>di</strong>ziale, dal momento che le parti hanno laconsapevolezza <strong>di</strong> quali sarebbero gli effetti nel caso si aprisse una proc<strong>ed</strong>ura <strong>di</strong> insolvenza. Le parti,quin<strong>di</strong>, contrattano "all'ombra della legge". Tipicamente sono i gran<strong>di</strong> cre<strong>di</strong>tori che hanno interesse anegoziare con il debitore per trovare soluzioni efficienti, dal momento che hanno così tanto da perdere daavere interesse a sobbarcarsi da soli i costi del salvataggio. Il piccolo cre<strong>di</strong>tore ha invece meno incentivi,dal momento che i benefici della trattativa sono minori, a fronte <strong>di</strong> costi ugualmente elevati. Inoltre ilpiccolo cre<strong>di</strong>tore è cosciente del fatto che se una soluzione esiste, i gran<strong>di</strong> cre<strong>di</strong>tori la raggiungerannoanche senza <strong>di</strong> lui, che potrà approfittarne da free rider.21 MARABINI, cit., 237.22 I concordati stragiu<strong>di</strong>ziali non incontrarono un imme<strong>di</strong>ato favore in Italia. Infatti in giurisprudenza conuna sentenza che creò poi un filone giurisprudenziale (Trib. Ferrara, 28 giugno 1980, in Giur. comm.,1981, II, 306) si statuì che nell'or<strong>di</strong>namento vigente non residuerebbe alcuno spazio per il concordatostragiu<strong>di</strong>ziale dell'impren<strong>di</strong>tore, che versi in stato <strong>di</strong> insolvenza; secondo questa impostazione l'unicafigura <strong>di</strong> concordato stragiu<strong>di</strong>ziale da considerare lecita, è quello proposto dall'impren<strong>di</strong>tore noninsolvente, che tenti tale soluzione per cessare la propria attività tacitando i cre<strong>di</strong>tori con pagamentidecurtati. Questo per due or<strong>di</strong>ni <strong>di</strong> motivi. Il primo or<strong>di</strong>ne <strong>di</strong> argomentazioni si basa sull'interpretazione <strong>di</strong>un passaggio della relazione alla legge fallimentare, nella parte relativa al concordato preventivo, in cui siauspica che "la <strong>di</strong>sciplina della cessione legale <strong>di</strong>a buoni frutti, soprattutto nel senso <strong>di</strong> eliminare quelleforme stragiu<strong>di</strong>ziali <strong>di</strong> accomodamento che si risolvono in una sperequazione tra cre<strong>di</strong>tori". Tuttaviaquest'argomentazione era confutabile, perchè la relazione non prev<strong>ed</strong>e un <strong>di</strong>vieto legale espresso per iconcordati stragiu<strong>di</strong>ziali (RAGUSA MAGGIORE, Istituzioni <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto fallimentare, Padova, 1994, 670 ss. ).Il secondo or<strong>di</strong>ne <strong>di</strong> argomentazioni posto alla base della pretesa illiceità <strong>dei</strong> concordati stragiu<strong>di</strong>ziali sibasava sul preteso dovere del debitore <strong>di</strong> fronte al proprio stato <strong>di</strong> insolvenza <strong>di</strong> richi<strong>ed</strong>ere il fallimento,se non voleva incorrere nei reati <strong>di</strong> cui all'art. 216 e 217 l. fall.: sul presupposto dell'in<strong>di</strong>sponibilitàdell'insolvenza, si dubitava della meritevolezza sociale <strong>dei</strong> concordati stragiu<strong>di</strong>ziali (ex art. 1322 c.c.). Peruna critica a questa teoria v. FRASCAROLI SANTI, cit., 37 ss. Sulle incertezze che erano state manifestat<strong>ed</strong>alla dottrina e dalla giurisprudenza meno recente sulla liceità/meritevolezza delle soluzioni stragiu<strong>di</strong>zialialla crisi d’impresa, con particolare riferimento alla possibilità <strong>di</strong> depauperare i pubblici poteri dellacompetenza a trattare la liquidazione dell’impresa si v<strong>ed</strong>a NAVARRINI, Trattato <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto fallimentaresecondo la nuova legislazione, I, Bologna, 1934, 169; PETRUCCI, Concordato stragiu<strong>di</strong>ziale, in Enc. Dir.,VIII, Milano, 1961, 523 (ma già contra PROVINCIALI, Manuale <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto fallimentare, II, Milano, 1964,2222. In giurisprudenza si richiamano su tutte le pronunce <strong>di</strong> App. Roma, 1 luglio 1985, in Fall., 1986,971 e Trib. Napoli, 17 luglio 1987, in Dir. Giur., 1987, 552 nel senso della nullità, <strong>di</strong> Trib. Torino, 22maggio 1986, in Giur. piem., 1986, 387 nel senso dell’inefficacia.7

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