normativa concorsuale 16 .Negli anni novanta si sviluppano i concordati stragiu<strong>di</strong>ziali, che nascono nellaprassi e si pongono come alternativa alle insod<strong>di</strong>sfacenti soluzioni giu<strong>di</strong>ziali, per far frontea crisi <strong>di</strong> grossi gruppi industriali o finanziari 17 . Si tratta <strong>di</strong> soluzioni negoziali incentratesu contratti atipici, consistenti negli <strong>accor<strong>di</strong></strong> <strong>di</strong> <strong>ristrutturazione</strong> <strong>dei</strong> <strong>debiti</strong> dell'impresaconclusi in forma stragiu<strong>di</strong>ziale e nelle "convenzioni <strong>di</strong> salvataggio", altrimenti dette"interbancarie", vista la prevalente natura bancaria <strong>dei</strong> sottoscrittori 18 .Il principale vantaggio degli <strong>accor<strong>di</strong></strong> stragiu<strong>di</strong>ziali è rappresentato dall'assenza <strong>di</strong>specifiche previsioni legislative che ne limitino utilizzo e contenuti, con il vantaggio <strong>di</strong>adattare ciascun progetto <strong>di</strong> risanamento alle caratteristiche e alle possibilità <strong>dei</strong>partecipanti e alle con<strong>di</strong>zioni del mercato sul quale operava l'impresa in crisi, in completaassenza <strong>di</strong> contenuti pr<strong>ed</strong>eterminati <strong>ed</strong> immutabili. Le soluzioni stragiu<strong>di</strong>ziali, i c.d.workouts nella letteratura internazionale, trovano la loro motivazione principalenell’esigenza <strong>di</strong> evitare i costi delle proc<strong>ed</strong>ure d’insolvenza - le parti hanno convenienza arisolvere privatamente la crisi tutte le volte che i costi <strong>di</strong> una proc<strong>ed</strong>ura d'insolvenza sianomaggiori del costo della soluzione basata sull'accordo – con maggiore rapi<strong>di</strong>tà eflessibilità 19 .Questo non significa tuttavia che anch'esse non abbiano <strong>dei</strong> costi: se non costano <strong>di</strong>solito nulla alla collettività, esse hanno comunque <strong>dei</strong> costi per le parti, in termini <strong>di</strong> tempoe <strong>di</strong> energie spese dal managment per risolvere la crisi, in termini <strong>di</strong> assistenza e <strong>di</strong> avvio <strong>di</strong>proc<strong>ed</strong>ure che consentano lo scambio <strong>di</strong> informazioni e il monitoraggio successivodell'operazione. Un altro limite delle soluzioni stragiu<strong>di</strong>ziali pure è che essendo basate sulcontratto sono prive <strong>di</strong> strumenti autoritativi: <strong>di</strong> solito non ci sono strumenti per arrestare leazioni <strong>dei</strong> cre<strong>di</strong>tori che chi<strong>ed</strong>ono <strong>di</strong> essere pagati o per recuperare ciò che è uscito dalpatrimonio del debitore in frode ai cre<strong>di</strong>tori o per costringere i <strong>di</strong>ssenzienti ad accettare la16 RODORF, Le proc<strong>ed</strong>ure concorsuali e la par con<strong>di</strong>cio fra <strong>di</strong>ritto positivo usi alternativi e prospettive <strong>di</strong>riforma, in Quaderni del C.S.M., Roma, 1988, 23.17 SANTINI, Il percorso delle soluzioni stragiu<strong>di</strong>ziali alla crisi d’impresa, in Giur. comm., 1998, I, 609;ROSSI, Crisi dell’impresa: la soluzione stragiu<strong>di</strong>ziale, in Riv. Soc., 1996, 328.18 DE NOVA, Le convenzioni attuative del piano <strong>di</strong> <strong>ristrutturazione</strong>, in Crisi d'impresa e risanamento, ruolodelle banche e prospettive <strong>di</strong> riforma a cura <strong>di</strong> MASCIANDARO e RIOLO, Milano, 1997, 229 precisa che leconvenzioni v<strong>ed</strong>ono come parti da un lato le banche cre<strong>di</strong>trici e dall'altro lato le società in crisi, ovvero lesole banche cre<strong>di</strong>trici. Le prime sono volte a <strong>di</strong>sciplinare le obbligazioni strumentali all'attuazione delpiano, le seconde sono volte a controllare l'esecuzione <strong>di</strong> tali obbligazioni.19 STANGHELLINI, cit., 306.6
soluzione concordata 20 .In effetti l'utilizzazione <strong>di</strong> strumenti alternativi per la soluzione della crisi d'impresaera proprio <strong>di</strong>sincentivata dalla natura non istituzionale e atipica degli stessi, sì che isoggetti che vi ricorrevano ne sopportavano i rischi dell'eventuale insuccesso, in primis lebanche finanziatrici: all'incertezza circa l'effettiva tenuta degli <strong>accor<strong>di</strong></strong>, stante la loro nonvincolatività, si sommavano, in caso <strong>di</strong> successivo fallimento dell'impresa, l'aleadell'esercizio <strong>di</strong> azioni revocatorie degli atti compiuti in esecuzione della convenzione e ilrischio <strong>di</strong> incorrere in un ventaglio <strong>di</strong> responsabilità civili e penali 21 .Originariamente questi strumenti non incontrarono una imme<strong>di</strong>ata "fortuna" indottrina e giurisprudenza 22 ; una prima regolamentazione volta a facilitare i tentativi <strong>di</strong>salvataggio e a <strong>di</strong>sciplinare l'assunzione <strong>di</strong> comportamenti collaborativi tra i soggetti20 STANGHELLINI, cit., 307. L'Autore precisa che questo tuttavia non significa che le norme <strong>di</strong> legge sianoirrilevanti nella fase <strong>di</strong> trattativa <strong>di</strong> una proc<strong>ed</strong>ura stragiu<strong>di</strong>ziale, dal momento che le parti hanno laconsapevolezza <strong>di</strong> quali sarebbero gli effetti nel caso si aprisse una proc<strong>ed</strong>ura <strong>di</strong> insolvenza. Le parti,quin<strong>di</strong>, contrattano "all'ombra della legge". Tipicamente sono i gran<strong>di</strong> cre<strong>di</strong>tori che hanno interesse anegoziare con il debitore per trovare soluzioni efficienti, dal momento che hanno così tanto da perdere daavere interesse a sobbarcarsi da soli i costi del salvataggio. Il piccolo cre<strong>di</strong>tore ha invece meno incentivi,dal momento che i benefici della trattativa sono minori, a fronte <strong>di</strong> costi ugualmente elevati. Inoltre ilpiccolo cre<strong>di</strong>tore è cosciente del fatto che se una soluzione esiste, i gran<strong>di</strong> cre<strong>di</strong>tori la raggiungerannoanche senza <strong>di</strong> lui, che potrà approfittarne da free rider.21 MARABINI, cit., 237.22 I concordati stragiu<strong>di</strong>ziali non incontrarono un imme<strong>di</strong>ato favore in Italia. Infatti in giurisprudenza conuna sentenza che creò poi un filone giurisprudenziale (Trib. Ferrara, 28 giugno 1980, in Giur. comm.,1981, II, 306) si statuì che nell'or<strong>di</strong>namento vigente non residuerebbe alcuno spazio per il concordatostragiu<strong>di</strong>ziale dell'impren<strong>di</strong>tore, che versi in stato <strong>di</strong> insolvenza; secondo questa impostazione l'unicafigura <strong>di</strong> concordato stragiu<strong>di</strong>ziale da considerare lecita, è quello proposto dall'impren<strong>di</strong>tore noninsolvente, che tenti tale soluzione per cessare la propria attività tacitando i cre<strong>di</strong>tori con pagamentidecurtati. Questo per due or<strong>di</strong>ni <strong>di</strong> motivi. Il primo or<strong>di</strong>ne <strong>di</strong> argomentazioni si basa sull'interpretazione <strong>di</strong>un passaggio della relazione alla legge fallimentare, nella parte relativa al concordato preventivo, in cui siauspica che "la <strong>di</strong>sciplina della cessione legale <strong>di</strong>a buoni frutti, soprattutto nel senso <strong>di</strong> eliminare quelleforme stragiu<strong>di</strong>ziali <strong>di</strong> accomodamento che si risolvono in una sperequazione tra cre<strong>di</strong>tori". Tuttaviaquest'argomentazione era confutabile, perchè la relazione non prev<strong>ed</strong>e un <strong>di</strong>vieto legale espresso per iconcordati stragiu<strong>di</strong>ziali (RAGUSA MAGGIORE, Istituzioni <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto fallimentare, Padova, 1994, 670 ss. ).Il secondo or<strong>di</strong>ne <strong>di</strong> argomentazioni posto alla base della pretesa illiceità <strong>dei</strong> concordati stragiu<strong>di</strong>ziali sibasava sul preteso dovere del debitore <strong>di</strong> fronte al proprio stato <strong>di</strong> insolvenza <strong>di</strong> richi<strong>ed</strong>ere il fallimento,se non voleva incorrere nei reati <strong>di</strong> cui all'art. 216 e 217 l. fall.: sul presupposto dell'in<strong>di</strong>sponibilitàdell'insolvenza, si dubitava della meritevolezza sociale <strong>dei</strong> concordati stragiu<strong>di</strong>ziali (ex art. 1322 c.c.). Peruna critica a questa teoria v. FRASCAROLI SANTI, cit., 37 ss. Sulle incertezze che erano state manifestat<strong>ed</strong>alla dottrina e dalla giurisprudenza meno recente sulla liceità/meritevolezza delle soluzioni stragiu<strong>di</strong>zialialla crisi d’impresa, con particolare riferimento alla possibilità <strong>di</strong> depauperare i pubblici poteri dellacompetenza a trattare la liquidazione dell’impresa si v<strong>ed</strong>a NAVARRINI, Trattato <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto fallimentaresecondo la nuova legislazione, I, Bologna, 1934, 169; PETRUCCI, Concordato stragiu<strong>di</strong>ziale, in Enc. Dir.,VIII, Milano, 1961, 523 (ma già contra PROVINCIALI, Manuale <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto fallimentare, II, Milano, 1964,2222. In giurisprudenza si richiamano su tutte le pronunce <strong>di</strong> App. Roma, 1 luglio 1985, in Fall., 1986,971 e Trib. Napoli, 17 luglio 1987, in Dir. Giur., 1987, 552 nel senso della nullità, <strong>di</strong> Trib. Torino, 22maggio 1986, in Giur. piem., 1986, 387 nel senso dell’inefficacia.7
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GUERRA, Ristrutturazione del debito
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SCIUTO, Effetti legali e negoziali
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VIETTI MAROTTA DI MARZIO, Riforma f