Gli accordi di ristrutturazione dei debiti: disciplina positiva ed effettivitÃ
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cre<strong>di</strong>ti, in caso <strong>di</strong> successivo fallimento e la tutela civilistica viene raccordata con quellapenalistica, attraverso l'inserimento nella legge fallimentare dell'art. 217 bis.Non si può certo <strong>di</strong>re che il legislatore abbia colmato tutte le lacune, ma certamente lemo<strong>di</strong>fiche introdotte nel 2010 conferiscono maggiori garanzie ai partecipanti econseguentemente maggiore appetibilità agli <strong>accor<strong>di</strong></strong> per gli operatori.Permangono tuttavia <strong>di</strong>versi “buchi neri”, in primis su tutto ciò che accade dopo l'omologa;ad esempio è dubbio se e con quali mezzi si possa ottenere la risoluzione dell'accordo, datoche nulla <strong>di</strong>spone la legge, così come è dubbio se si possa proc<strong>ed</strong>ere ad un restilyngdell'accordo, senza arrivare a confezionarne uno nuovo.Impossibile non rilevare che le mo<strong>di</strong>fiche relative alla <strong>di</strong>sciplina dell'istituto che si sonosucc<strong>ed</strong>ute dal 2005 al 2010 hanno influito anche sulla sua stessa qualificazione giuri<strong>di</strong>ca.Se nel 2005 la componente negoziale/stragiu<strong>di</strong>ziale era marcatissima, con gli interventisuccessivi si è andata decisamente stemperando.<strong>Gli</strong> <strong>accor<strong>di</strong></strong> <strong>di</strong> <strong>ristrutturazione</strong> nascono dalle ceneri <strong>dei</strong> c.d. “concordati stragiu<strong>di</strong>ziali”, chesi erano progressivamente affermati nella prassi per superare le rigi<strong>di</strong>tà e le inefficienz<strong>ed</strong>elle proc<strong>ed</strong>ure concorsuali.L'esperienza delle soluzioni stragiu<strong>di</strong>ziali si è <strong>di</strong>ffusa soprattutto nel decennio 1990-2000,<strong>ed</strong> è comunque servita per accendere i riflettori sui vantaggi che quelle soluzionipresentavano rispetto ai modelli giu<strong>di</strong>ziali.Il legislatore del 2005 con gli <strong>accor<strong>di</strong></strong> <strong>di</strong> <strong>ristrutturazione</strong> sembra proprio voler tipizzare <strong>ed</strong>attribuire ai concordati stragiu<strong>di</strong>ziali compiuta veste normativa, superando i limiti checonnotavano questi ultimi; e vi è stato chi 531ha infatti affermato, all'indomanidell'introduzione dell'istituto nella legge fallimentare, che con gli <strong>accor<strong>di</strong></strong> <strong>di</strong> <strong>ristrutturazione</strong>è caduto il dogma dell'in<strong>di</strong>sponibilità della gestione dell'insolvenza, riconsegnataall'autonomia privata, e si è attuata una composizione dello stato <strong>di</strong> insolvenzadell'impren<strong>di</strong>tore commerciale senza alcuna ingerenza dell'autorità giu<strong>di</strong>ziaria e del tutto al<strong>di</strong> fuori delle aule <strong>dei</strong> Tribunali.Tuttavia, con le successive mo<strong>di</strong>fiche, appare visibile un “cambio <strong>di</strong> rotta” del legislatore.Se già dopo l'entrata in vigore del decreto correttivo del 2007 risultava più <strong>di</strong>fficilmente531 ROPPO, Profili strutturali e funzionali <strong>dei</strong> contratti <strong>di</strong> salvataggio (o <strong>di</strong> <strong>ristrutturazione</strong> <strong>dei</strong> <strong>debiti</strong>d'impresa), in Dir. fall., 2008, 371.178