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Gli accordi di ristrutturazione dei debiti: disciplina positiva ed effettività

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nonostante il legislatore abbia compiuto molteplici interventi sulla materia, non ha coltol'occasione per mettervi mano in modo organico, così da tenere conto delle problematiche <strong>ed</strong>elle particolari esigenze derivanti dal fenomeno <strong>dei</strong> gruppi societari e così da consentireun trattamento coor<strong>di</strong>nato e unitario dell'insolvenza. La legge fallimentare risente infattiancora dell'impostazione originaria del 1942, in base alla quale è normale che l'attivitàd'impresa venga svolta da una singola società e non da un gruppo.Ve<strong>di</strong>amo allora quali sono gli aspetti peculiari degli <strong>accor<strong>di</strong></strong> <strong>di</strong> <strong>ristrutturazione</strong> <strong>dei</strong><strong>debiti</strong> nei gruppi <strong>di</strong> imprese, tema del quale si è occupata espressamente la giurisprudenzamilanese, nel caso Risanamento e nel caso Gabetti, che sono appunto due casi <strong>di</strong> <strong>accor<strong>di</strong></strong> <strong>di</strong>gruppo (sull'esame <strong>dei</strong> quali si v<strong>ed</strong>a anche ampiamente il capitolo III).12.1. Le società partecipanti all'accordoUn primo aspetto che va considerato riguarda la valutazione <strong>di</strong> quali società delgruppo possano (o debbano) proporre ai propri cre<strong>di</strong>tori la sottoscrizione <strong>di</strong> un accordo <strong>di</strong><strong>ristrutturazione</strong>.Infatti non è necessariamente detto che tutte le società del gruppo versino in stato <strong>di</strong>crisi e necessitino una <strong>ristrutturazione</strong> dell'indebitamento. Occorre allora effettuare unavalutazione da un lato "statica" della situazione economico-finanziaria delle singoleimprese nel momento storico e dall'altro lato effettuare una valutazione prospettica dellasituazione dell'impresa nell'arco <strong>di</strong> un periodo <strong>di</strong> tempo più lungo, in relazione al tipo <strong>di</strong>attività che svolge nell'ambito del gruppo. Altro elemento da valutare è la ricorrenza <strong>dei</strong>presupposti che consentono <strong>di</strong> acc<strong>ed</strong>ere allo strumento degli <strong>accor<strong>di</strong></strong> <strong>di</strong> <strong>ristrutturazione</strong>: ilfatto ad esempio che la percentuale minima <strong>di</strong> adesioni prevista dalla legge debba esserecomputata in via in<strong>di</strong>viduale, per ciascuna società del gruppo <strong>di</strong> imprese, può comportareper alcune società l'impossibilità <strong>di</strong> avvalersene; oppure possono ricorrere altri motivi,compreso ad esempio il fatto <strong>di</strong> avere una s<strong>ed</strong>e legale in giuris<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong>verse da quellaitaliana, lo strumento <strong>di</strong> cui all'art. 182-bis potrebbe non essere azionabile 509 .Può allora capitare che nell'ambito del m<strong>ed</strong>esimo gruppo, alcune societàconcludano <strong>accor<strong>di</strong></strong> <strong>di</strong> <strong>ristrutturazione</strong> con i propri cre<strong>di</strong>tori, mentre altre si avvalgano <strong>di</strong>509 MOLINARI, cit., 706.131

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