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Gli accordi di ristrutturazione dei debiti: disciplina positiva ed effettività

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fiscale con il praticamente unico cre<strong>di</strong>tore (99% <strong>dei</strong> cre<strong>di</strong>ti); ii) presentazione perl'omologa del ricorso ex art. 182-bis; iii) esecuzione <strong>dei</strong> pagamenti attraverso l'interventosopra descritto del socio-assuntore. Dunque in questo caso l'accordo <strong>di</strong> <strong>ristrutturazione</strong> siidentifica con la transazione fiscale e presenta carattere liquidatorio, mentre, in viaprospettica, la ricorrente è destinata a fondersi per incorporazione nel gruppo. L'assuntoresi impegna a presentare alla <strong>di</strong>rezione provinciale, contestualmente all'omologadell'accordo <strong>di</strong> <strong>ristrutturazione</strong>, fi<strong>dei</strong>ussione bancaria per l'importo complessivo dovuto, ilcui pagamento dovrà avvenire nei successivi 40 giorni. Tuttavia con la sottoscrizione delricorso per l'omologa, a riprova della capacità <strong>di</strong> adempiere, l'assuntore deposita unassegno destinato a coprire l'unico cre<strong>di</strong>to "estraneo" all'accordo <strong>di</strong> <strong>ristrutturazione</strong> e siimpegna a versare, una volta intervenuta l'omologa, un assegno a saldo totale <strong>di</strong> tutti i<strong>debiti</strong> all'Amministrazione finanziaria.Tipologia a cui appartiene l'accordoLiquidatorio (in considerazione della prevista fusione nel Gruppo Coppola) con pattoremissorio.20103.6. La Cascina soc. coop. s.p.a.Il debitore è la società La Cascina soc. coop. s.p.a., operante nel settore della ristorazionecollettiva nel settore aziendale, scolastico e sanitario; svolge la sua attività <strong>di</strong>rettamente otramite società controllate.L'esposizione complessiva è <strong>di</strong> 71 milioni <strong>di</strong> euro.Si tratta <strong>di</strong> una transazione fiscale. Il firmatario dell'accordo, oltre alla debitrice è l'Agenziadelle Entrate, rappresentante il 61,39% del totale <strong>dei</strong> cre<strong>di</strong>ti nei confronti della debitrice.Clausole negozialiIn applicazione del <strong>di</strong>sposto degli articoli 182-ter e 182-bis l. fall., l'Agenzia delleEntrate ha consentito alla società ricorrente <strong>di</strong> provv<strong>ed</strong>ere all'estinzione <strong>dei</strong> <strong>debiti</strong> con ilpagamento <strong>di</strong> tutte le imposte derivanti, dalla riliquidazione delle <strong>di</strong>chiarazioni e degliaccertamenti, nonché <strong>dei</strong> tributi in contenzioso, nella misura del 50% con primo grado <strong>di</strong>giu<strong>di</strong>zio favorevole alla società, e del 30% con secondo grado <strong>di</strong> giu<strong>di</strong>zio favorevole alla150

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