elazione alle specifiche condotte, si possono ipotizzare <strong>di</strong>verse fattispecie <strong>di</strong> reato, dallabancarotta alla truffa, in concorso 292 .Le forme <strong>di</strong> responsabilità civile sono più nitide. Innanzitutto occorre premettereche quella del professionista si configura come un'obbligazione <strong>di</strong> mezzi e non <strong>di</strong> risultato:l'adempimento non si commisura al risultato richiesto e perseguito, ma alla <strong>di</strong>ligenzaosservata nel comportamento tenuto al fine <strong>di</strong> perseguire quel determinato risultato; eglidovrà quin<strong>di</strong> ritenersi adempiente anche se non pervenga al rilascio della attestazione,allorchè raggiunga il convincimento che il piano non abbia le qualità richieste dallanormativa per assolvere alla sua funzione 293 .Nei confronti dell'impren<strong>di</strong>tore che lo ha designato, per inadempimenti connessi adun espletamento dell'incarico non conforme a quanto pattuito, risponderà a titolocontrattuale e secondo la <strong>di</strong>ligenza professionale (art. 1176 c.c., secondo comma) 294 . Incaso <strong>di</strong> successivo fallimento dell'impren<strong>di</strong>tore, l'azione <strong>di</strong> responsabilità per far valere ilrisarcimento del danno patito dalla massa <strong>dei</strong> cre<strong>di</strong>tori, può essere esercitata dal curatore,che deve <strong>di</strong>mostrare la colpa grave o il dolo del professionista (si tratta infatti <strong>di</strong> unaprestazione d'opera intellettuale) e il fatto che il ricorso alla proc<strong>ed</strong>ura degli <strong>accor<strong>di</strong></strong> <strong>di</strong><strong>ristrutturazione</strong> ha ritardato la <strong>di</strong>chiarazione <strong>di</strong> fallimento e, me<strong>di</strong>o tempore, si è aggravatoil <strong>di</strong>ssesto 295 .Nei confronti <strong>dei</strong> cre<strong>di</strong>tori estranei, ma anche nei confronti <strong>di</strong> quelli aderentiall'accordo, si dovrebbe configurare una responsabilità contrattuale 296 , dal momento che292 FABIANI, cit., 15 che afferma che non è invece applicabile l'art. 236 l. fall., perchè relativo alconcordato preventivo e non estensibile agli <strong>accor<strong>di</strong></strong> per il <strong>di</strong>vieto <strong>di</strong> analogia in malam partem.293 FORTUNATO, cit., 893.294 In questo senso FRASCAROLI SANTI, cit., 145; FORTUNATO, cit., 893; PROTO, cit., 133; nello stessosenso D'AMBROSIO, cit., 1813 il quale specifica che nei confronti dell'impren<strong>di</strong>tore mandante trovaapplicazione la responsabilità contrattuale (art. 1218 c.c.), ma solo in caso <strong>di</strong> dolo o colpa grave,dovendosi riconoscere che la relazione sugli <strong>accor<strong>di</strong></strong> <strong>di</strong> <strong>ristrutturazione</strong>, sui piani <strong>di</strong> risanamento e sulpiano del concordato preventivo, trattandosi <strong>di</strong> un elaborato incentrato prevalentemente su elementicongetturali, implica la soluzione <strong>di</strong> problemi tecnici <strong>di</strong> particolare <strong>di</strong>fficoltà (art. 2236 c.c.).295 D'AMBROSIO, cit., 1813. Però nel senso che anche in caso <strong>di</strong> fallimento la legittimazione apromuovere l'azione risarcitoria spetterebbe ai singoli cre<strong>di</strong>tori FABIANI, cit., 16.296 FORTUNATO, cit., 894. Anche FABIANI, cit., 15 afferma che nel caso <strong>dei</strong> cre<strong>di</strong>tori aderenti potrebbeconfigurarsi una responsabilità contrattuale, valorizzando la circostanza che il professionista svolge unincarico che ha precisi contorni delimitati dalla legge. La relazione può essere fonte <strong>di</strong> danni con riguardoall'induzione all'adesione dell'accordo e con riferimento, anche, alla mancata proposizione <strong>di</strong>un'opposizione. Tuttavia l'Autore sostiene che nei confronti <strong>dei</strong> cre<strong>di</strong>tori non aderenti dovrebbe trattarsi <strong>di</strong>una responsabilità extracontrattuale; qui la lesione può essere in<strong>di</strong>viduata nella per<strong>di</strong>ta della chanc<strong>ed</strong>erivante dall'impossibilità <strong>di</strong> esercitare l'azione revocatoria, per effetto dell'esenzione provocata84
sia gli uni che gli altri sono espressamente contemplati dal piano - agli aderenti vengonorichieste concessioni e rinunce sul proprio <strong>di</strong>ritto patrimoniale e ai cre<strong>di</strong>tori non aderentiviene promesso il regolare pagamento – e nei confronti <strong>di</strong> entrambi il professionistaassume un obbligo <strong>di</strong> protezione.Ulteriori terzi, nuovi contraenti o nuovi cre<strong>di</strong>tori, potrebbero invocare laresponsabilità extracontrattuale del professionista 297 , dovendo allora <strong>di</strong>mostrare il dannopatito e il suo insorgere a causa dell'affidamento fatto sulla relazione del professionista,affetta da dolo o colpa grave 298 .Occorre poi domandarsi se l'intervenuta omologazione non valga ad interrompere ilnesso <strong>di</strong> causalità, nonostante la successiva scoperta della originaria non attuabilità ofattibilità del piano dolosamente attestata. Ciò <strong>di</strong>pende dall'ambito del sindacato che siriconosca al tribunale in s<strong>ed</strong>e omologatoria: se si ritiene che il Tribunale effettui unsindacato <strong>di</strong> merito sull'attuabilità dell'accordo, la relazione <strong>di</strong>venterebbe uno deglielementi sottoposti al suo giu<strong>di</strong>zio e potrebbe quin<strong>di</strong> ritenersi interrotto il nesso <strong>di</strong> causalitàtra comportamento colposo dell'esperto e danno lamentato dall'impren<strong>di</strong>tore, dal cre<strong>di</strong>toreo dal terzo; a conclusione opposta si arriva se il sindacato del Tribunale si considera <strong>di</strong>legittimità 299 .Si dovrebbe comunque ritenere che il fallimento dell'impresa, <strong>di</strong> per sè, in seguitoall'omologazione, non possa far sorgere una responsabilità del professionista attestatore, ilcui operato è stato già oggetto <strong>di</strong> un giu<strong>di</strong>zio positivo in s<strong>ed</strong>e <strong>di</strong> omologa: sarebbe infattieccessivamente gravoso attribuire al professionista attestatore una responsabilità per unipotetico danno causato ai cre<strong>di</strong>tori, danneggiati da atti <strong>di</strong> <strong>di</strong>sposizione dell'impresa fallita,attuati in esecuzione dell'accordo 300 .dall'omologa dell'accordo.297 FORTUNATO, cit., 895.298 AMBROSINI, cit., 172; PRESTI, cit., 35; D'AMBROSIO, cit., 1813 sottolinea che l'azione può essereesperita anche in pendenza <strong>di</strong> fallimento dell'impresa, anche se con rilevanti <strong>di</strong>fficoltà probatorie.299 FORTUNATO, cit., 895. Secondo VALERIO, cit., 678 l'intento del legislatore è quello <strong>di</strong> sollevare iltribunale dal compito della verifica nel merito del contenuto dell'accordo, demandando ad un soggettoprivato <strong>di</strong> particolare esperienza, il professionista, tale funzione <strong>di</strong> garanzia sostanziale.300 In questo senso GALARDO, cit., 49 che puntualizza che le vicende dell'impresa, anche se successiveall'omologazione dell'accordo, sono conseguenza <strong>di</strong> scelte strategiche del managment o <strong>di</strong> fattori <strong>di</strong>mercato, non <strong>di</strong> prospettazioni del professionista attestatore, confermate dal giu<strong>di</strong>ce dell'omologa. Inquesto senso sembra andare anche la l. 122/2010, con la quale sono state previste delle ipotesi <strong>di</strong>esenzione dai reati <strong>di</strong> bancarotta semplice e preferenziale con riguardo ai pagamenti e agli atti attuativi <strong>di</strong>un accordo <strong>di</strong> <strong>ristrutturazione</strong> <strong>dei</strong> <strong>debiti</strong> omologato.85
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BIBLIOGRAFIAABRIANI, Il finanziamen
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BONELLI, Nuove esperienze nella sol
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CAPRIGLIONE, Evoluzione del rapport
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CORNELLI-FELLI, Efficiency of bankr
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FABIANI, Gli accordi di ristruttura
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FISCHETTI, Osservazioni in tema di
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GUERRA, Ristrutturazione del debito
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LÌN, The information content of a
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MONERCO PÉREZ, La conservaciòn de
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PATTI, Crisi di impresa e ruolo del
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RAIS, Brevi appunti in tema di modi
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SCIUTO, Effetti legali e negoziali
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VIETTI MAROTTA DI MARZIO, Riforma f