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Gli accordi di ristrutturazione dei debiti: disciplina positiva ed effettività

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Successivamente il tribunale, verificata la completezza della documentazion<strong>ed</strong>epositata 328 , fissa con decreto l’u<strong>di</strong>enza entro il termine <strong>di</strong> trenta giorni dal depositodell’istanza 329 , <strong>di</strong>sponendo la comunicazione ai cre<strong>di</strong>tori della documentazione stessa 330 .Nel corso dell’u<strong>di</strong>enza, riscontrata la sussistenza <strong>dei</strong> presupposti 331 per pervenire ad uncontestualmente potrebbe agevolare condotte opportunistiche da parte del debitore che voglia fruire dellamoratoria (<strong>di</strong> cui la legge non stabilisce la durata massima) senza provocare tempestivamente lapronuncia del tribunale sul punto. A livello <strong>di</strong> prassi un possibile rime<strong>di</strong>o potrebbe consistere nelsubor<strong>di</strong>nare la pubblicazione nel registro delle imprese all'esibizione <strong>di</strong> copia dell'istanza recante la provadel previo deposito in tribunale. Nello stesso senso <strong>di</strong>ffusamente NARDECCHIA, cit., 709.328 FABIANI, cit., 903 osserva che se la documentazione non è completa si può ritenere che il tribunal<strong>ed</strong>ebba <strong>di</strong>chiarare inammissibile la richiesta con l’effetto <strong>di</strong> rimuovere l’inibizione provvisoriament<strong>ed</strong>erivante dalla mera pubblicazione sul registro delle imprese. Tuttavia l'Autore non esclude che, in base aquanto <strong>di</strong>sposto nell’art. 162, primo comma l. fall., il tribunale potrebbe conc<strong>ed</strong>ere al debitore un termineper integrare la documentazione; tuttavia a conforto della soluzione più rigida milita il fatto che gli effettiche si producono (e che non sono per nulla irrilevanti perchè impingono <strong>di</strong>rettamente sulla tutela del<strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> cre<strong>di</strong>to), non possano prescindere dalla serietà della richiesta. Sul punto AMBROSINI, cit., 643avalla l'applicazione dell'art. 162 a con<strong>di</strong>zione che la documentazione non sia a tal punto lacunosa dadoversi considerare insussistente. In giurisprudenza si v<strong>ed</strong>a Trib. Torino 5 gennaio 2011 ove è precisatoche il decreto ha carattere "squisitamente preliminare e meramente or<strong>di</strong>natorio", essendo finalizzato allasola instaurazione del contrad<strong>di</strong>torio con il ceto cre<strong>di</strong>torio, da talchè il tribunale è tenuto a "limitare ilproprio vaglio alla sola verifica della completezza della documentazione depositata, dovendosinecessariamente riservare successivamente all'u<strong>di</strong>enza e agli ulteriori incombenti istruttori in tale s<strong>ed</strong>eeventualmente <strong>di</strong>sposti la deliberazione in or<strong>di</strong>ne alla compiuta sussistenza <strong>dei</strong> presupposti e dellecon<strong>di</strong>zioni per la richiesta inibitoria temporanea <strong>di</strong> azioni esecutive e cautelari".329 NARDECCHIA, cit., 710 afferma che il termine <strong>di</strong> trenta giorni non è perentorio in assenza <strong>di</strong>un'espressa previsione legislativa in questo senso, anche se deve ritenersi che il tribunale debbaadoperarsi per rispettarlo, dato che in questa fase si ha una totale compressione <strong>dei</strong> <strong>di</strong>ritti <strong>dei</strong> cre<strong>di</strong>tori.DIDONE, cit., 11 afferma che dal tenore della <strong>di</strong>sposizione si evince un <strong>di</strong>vieto <strong>di</strong> rinvio dell'u<strong>di</strong>enza.330 NARDECCHIA, cit., 710 osserva che la norma parla genericamente <strong>di</strong> cre<strong>di</strong>tori, <strong>di</strong> talchè deve ritenersiche il contrad<strong>di</strong>torio vada integrato nei confronti <strong>di</strong> tutti, ossia i cre<strong>di</strong>tori con i quali pendono trattative,quelli che hanno negato la propria <strong>di</strong>sponibilità e quelli con i quali non sono in corso trattative: la ratiodella norma è mettere in con<strong>di</strong>zione tutti <strong>di</strong> interloquire sull'istanza. AMBROSINI, cit., 643 osserva che laprevisione dovrebbe essere letta nel senso che i cre<strong>di</strong>tori debbano risultare <strong>ed</strong>otti <strong>di</strong> quali documenti sianostati presentati unitamente all'istanza e non che ad essi ne vada trasmessa copia; l'onere appar<strong>ed</strong>ecisamente gravoso, soprattutto se confrontato con quello del concordato ex art. 180 primo comma che,ai fini del più rilevante proce<strong>di</strong>mento <strong>di</strong> omologa, nel richiamare l'art. 17 si limita a prescriverel'annotazione nel registro delle imprese e la comunicazione ai soli cre<strong>di</strong>tori <strong>di</strong>ssenzienti.331 Secondo FABIANI, cit., 903 il giu<strong>di</strong>zio del tribunale è una sorta <strong>di</strong> prognosi dell'attuabilità degli<strong>accor<strong>di</strong></strong>, ossia quel tipo <strong>di</strong> valutazione che il tribunale esprime in s<strong>ed</strong>e <strong>di</strong> omologazione. Se il riscontro deltribunale è negativo, la richiesta va rigettata con la conseguenza che si caduca il <strong>di</strong>vieto provvisorio conefficacia ex tunc. Altrimenti il <strong>di</strong>vieto permane sino al deposito dell'accordo <strong>di</strong> <strong>ristrutturazione</strong>, fissato insessanta giorni dal deposito del decreto, termine che il tribunale può ridurre. Se nel termine <strong>di</strong> sessantagiorni non viene depositato l'accordo, il decreto <strong>di</strong> inibitoria perde efficacia. ZANICHELLI, <strong>Gli</strong> <strong>accor<strong>di</strong></strong> <strong>di</strong><strong>ristrutturazione</strong> <strong>dei</strong> <strong>debiti</strong>, Relazione svolta a Rovigo il 29 giugno 2010, p. 21 del dattiloscritto osservache "il controllo del Tribunale è necessariamente esclusivamente formale, visto che quello sui presuppostiper il raggiungimento dell'accordo con i cre<strong>di</strong>tori previsti come aderenti può consistere solo nel calcolodella percentuale <strong>dei</strong> cre<strong>di</strong>ti <strong>di</strong> cui gli stessi sono portatori, dal momento che nulla può sapere circa ilpossibile esito della trattativa e che quello sulle con<strong>di</strong>zioni per il regolare pagamento <strong>dei</strong> cre<strong>di</strong>toriestranei si deve basare solo sulla relazione del professionista che, consistendo appunto in una meraenunciazione e non in una motivata relazione, non consente alcuna valutazione neppure sulla congruitàdelle argomentazioni".92

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