Successivamente il tribunale, verificata la completezza della documentazion<strong>ed</strong>epositata 328 , fissa con decreto l’u<strong>di</strong>enza entro il termine <strong>di</strong> trenta giorni dal depositodell’istanza 329 , <strong>di</strong>sponendo la comunicazione ai cre<strong>di</strong>tori della documentazione stessa 330 .Nel corso dell’u<strong>di</strong>enza, riscontrata la sussistenza <strong>dei</strong> presupposti 331 per pervenire ad uncontestualmente potrebbe agevolare condotte opportunistiche da parte del debitore che voglia fruire dellamoratoria (<strong>di</strong> cui la legge non stabilisce la durata massima) senza provocare tempestivamente lapronuncia del tribunale sul punto. A livello <strong>di</strong> prassi un possibile rime<strong>di</strong>o potrebbe consistere nelsubor<strong>di</strong>nare la pubblicazione nel registro delle imprese all'esibizione <strong>di</strong> copia dell'istanza recante la provadel previo deposito in tribunale. Nello stesso senso <strong>di</strong>ffusamente NARDECCHIA, cit., 709.328 FABIANI, cit., 903 osserva che se la documentazione non è completa si può ritenere che il tribunal<strong>ed</strong>ebba <strong>di</strong>chiarare inammissibile la richiesta con l’effetto <strong>di</strong> rimuovere l’inibizione provvisoriament<strong>ed</strong>erivante dalla mera pubblicazione sul registro delle imprese. Tuttavia l'Autore non esclude che, in base aquanto <strong>di</strong>sposto nell’art. 162, primo comma l. fall., il tribunale potrebbe conc<strong>ed</strong>ere al debitore un termineper integrare la documentazione; tuttavia a conforto della soluzione più rigida milita il fatto che gli effettiche si producono (e che non sono per nulla irrilevanti perchè impingono <strong>di</strong>rettamente sulla tutela del<strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> cre<strong>di</strong>to), non possano prescindere dalla serietà della richiesta. Sul punto AMBROSINI, cit., 643avalla l'applicazione dell'art. 162 a con<strong>di</strong>zione che la documentazione non sia a tal punto lacunosa dadoversi considerare insussistente. In giurisprudenza si v<strong>ed</strong>a Trib. Torino 5 gennaio 2011 ove è precisatoche il decreto ha carattere "squisitamente preliminare e meramente or<strong>di</strong>natorio", essendo finalizzato allasola instaurazione del contrad<strong>di</strong>torio con il ceto cre<strong>di</strong>torio, da talchè il tribunale è tenuto a "limitare ilproprio vaglio alla sola verifica della completezza della documentazione depositata, dovendosinecessariamente riservare successivamente all'u<strong>di</strong>enza e agli ulteriori incombenti istruttori in tale s<strong>ed</strong>eeventualmente <strong>di</strong>sposti la deliberazione in or<strong>di</strong>ne alla compiuta sussistenza <strong>dei</strong> presupposti e dellecon<strong>di</strong>zioni per la richiesta inibitoria temporanea <strong>di</strong> azioni esecutive e cautelari".329 NARDECCHIA, cit., 710 afferma che il termine <strong>di</strong> trenta giorni non è perentorio in assenza <strong>di</strong>un'espressa previsione legislativa in questo senso, anche se deve ritenersi che il tribunale debbaadoperarsi per rispettarlo, dato che in questa fase si ha una totale compressione <strong>dei</strong> <strong>di</strong>ritti <strong>dei</strong> cre<strong>di</strong>tori.DIDONE, cit., 11 afferma che dal tenore della <strong>di</strong>sposizione si evince un <strong>di</strong>vieto <strong>di</strong> rinvio dell'u<strong>di</strong>enza.330 NARDECCHIA, cit., 710 osserva che la norma parla genericamente <strong>di</strong> cre<strong>di</strong>tori, <strong>di</strong> talchè deve ritenersiche il contrad<strong>di</strong>torio vada integrato nei confronti <strong>di</strong> tutti, ossia i cre<strong>di</strong>tori con i quali pendono trattative,quelli che hanno negato la propria <strong>di</strong>sponibilità e quelli con i quali non sono in corso trattative: la ratiodella norma è mettere in con<strong>di</strong>zione tutti <strong>di</strong> interloquire sull'istanza. AMBROSINI, cit., 643 osserva che laprevisione dovrebbe essere letta nel senso che i cre<strong>di</strong>tori debbano risultare <strong>ed</strong>otti <strong>di</strong> quali documenti sianostati presentati unitamente all'istanza e non che ad essi ne vada trasmessa copia; l'onere appar<strong>ed</strong>ecisamente gravoso, soprattutto se confrontato con quello del concordato ex art. 180 primo comma che,ai fini del più rilevante proce<strong>di</strong>mento <strong>di</strong> omologa, nel richiamare l'art. 17 si limita a prescriverel'annotazione nel registro delle imprese e la comunicazione ai soli cre<strong>di</strong>tori <strong>di</strong>ssenzienti.331 Secondo FABIANI, cit., 903 il giu<strong>di</strong>zio del tribunale è una sorta <strong>di</strong> prognosi dell'attuabilità degli<strong>accor<strong>di</strong></strong>, ossia quel tipo <strong>di</strong> valutazione che il tribunale esprime in s<strong>ed</strong>e <strong>di</strong> omologazione. Se il riscontro deltribunale è negativo, la richiesta va rigettata con la conseguenza che si caduca il <strong>di</strong>vieto provvisorio conefficacia ex tunc. Altrimenti il <strong>di</strong>vieto permane sino al deposito dell'accordo <strong>di</strong> <strong>ristrutturazione</strong>, fissato insessanta giorni dal deposito del decreto, termine che il tribunale può ridurre. Se nel termine <strong>di</strong> sessantagiorni non viene depositato l'accordo, il decreto <strong>di</strong> inibitoria perde efficacia. ZANICHELLI, <strong>Gli</strong> <strong>accor<strong>di</strong></strong> <strong>di</strong><strong>ristrutturazione</strong> <strong>dei</strong> <strong>debiti</strong>, Relazione svolta a Rovigo il 29 giugno 2010, p. 21 del dattiloscritto osservache "il controllo del Tribunale è necessariamente esclusivamente formale, visto che quello sui presuppostiper il raggiungimento dell'accordo con i cre<strong>di</strong>tori previsti come aderenti può consistere solo nel calcolodella percentuale <strong>dei</strong> cre<strong>di</strong>ti <strong>di</strong> cui gli stessi sono portatori, dal momento che nulla può sapere circa ilpossibile esito della trattativa e che quello sulle con<strong>di</strong>zioni per il regolare pagamento <strong>dei</strong> cre<strong>di</strong>toriestranei si deve basare solo sulla relazione del professionista che, consistendo appunto in una meraenunciazione e non in una motivata relazione, non consente alcuna valutazione neppure sulla congruitàdelle argomentazioni".92
accordo <strong>di</strong> <strong>ristrutturazione</strong> <strong>dei</strong> <strong>debiti</strong> e delle con<strong>di</strong>zioni per il regolare pagamento <strong>dei</strong>cre<strong>di</strong>tori con i quali non sono in corso trattative o che hanno comunque negato la propria<strong>di</strong>sponibilità a trattare, il tribunale <strong>di</strong>spone con decreto motivato 332 il <strong>di</strong>vieto <strong>di</strong> iniziare oproseguire le azioni cautelari o esecutive e <strong>di</strong> acquisire titoli <strong>di</strong> prelazione se nonconcordati, assegnando il termine <strong>di</strong> non oltre sessanta giorni per il deposito dell’accordo<strong>di</strong> <strong>ristrutturazione</strong> e della relazione r<strong>ed</strong>atta dal professionista 333 . Il decreto è reclamabile anorma del quinto comma dell’art. 182-bis in quanto applicabile 334 .Passando all'esame critico della <strong>di</strong>sciplina, si può affermare che essa amplia laprotezione del patrimonio sia nell'oggetto che nei tempi.Una prima considerazione sulla mo<strong>di</strong>fica introdotta è che c'è stato unpotenziamento del contesto proce<strong>di</strong>mentale in cui si colloca l'effetto cautelare dellaproposta del debitore: la proposta <strong>di</strong> accordo è priva <strong>di</strong> effetti suoi propri prima cheintervenga l'accertamento del Tribunale sulla sussistenza <strong>dei</strong> presupposti 335 , che dovranno332 Secondo GALARDO, cit., 47 la valutazione del Tribunale, dal momento che non si limita alla verificadella sussistenza <strong>dei</strong> presupposti cautelari, fumus boni iuris e periculum in mora, per l'emissione deldecreto <strong>di</strong> sospensione, finisce per avere sostanzialmente lo stesso contenuto e gli stessi caratteri delgiu<strong>di</strong>zio <strong>di</strong> omologazione, cosa che non appare corretta, dal momento che non ha senso chi<strong>ed</strong>ere algiu<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> verificare il raggiungimento <strong>dei</strong> presupposti per la conclusione dell'accordo, che invec<strong>ed</strong>ovrebbero verificarsi solo a trattative concluse.333 DIDONE, cit., 12 osserva che non si fa più cenno alla domanda <strong>di</strong> omologa ma appare una svistaevidente. Nulla è previsto per l'eventualità in cui il deposito non sia effettuato o avvenga in ritardo;secondo AMBROSINI, cit., 643 la moratoria in tal caso dovrebbe venire meno e non dovrebbe esserenecessario un provve<strong>di</strong>mento caducatorio del tribunale, potendo dar atto della circostanza il giu<strong>di</strong>c<strong>ed</strong>ell'esecuzione eventualmente a<strong>di</strong>to dal debitore in s<strong>ed</strong>e <strong>di</strong> opposizione. Nello stesso senso DIDONE, cit.,29. Secondo NARDECCHIA, cit., 711 il deposito tar<strong>di</strong>vo non determina l'inammissibilità dell'accordo, mafa venir meno ab origine, l'effetto protettivo ricollegato al deposito dell'istanza <strong>di</strong> sospensione econfermato dal successivo decreto del tribunale. Con riguardo agli effetti del decreto <strong>di</strong> omologa, è statoaffermato da Trib. Novara, 1 febbraio 2011, che "l'anticipato effetto protettivo si consolida e si salda conquello successivo della durata <strong>di</strong> sessanta giorni, decorrente automaticamente dalla data <strong>di</strong>pubblicazione dell'accordo <strong>di</strong> <strong>ristrutturazione</strong> del registro delle imprese: "saldatura" determinata dalsuccessivo decreto <strong>di</strong> omologazione, che acquista valore <strong>di</strong> ratifica ex tunc dell'anticipato effettopreclusivo del <strong>di</strong>vieto <strong>di</strong> azioni esecutive e cautelari, mentre, in caso <strong>di</strong> mancata omologa, si determina lacaducazione ex tunc <strong>di</strong> entrambi gli effetti preclusivi". Tuttavia contra NARDECCHIA, cit., 711 il queleafferma che la caducazione ex tunc degli effetti protettivi si giustifica in caso <strong>di</strong> mancato depositodell'accordo nei termini stabiliti dal tribunale, ma nel caso <strong>di</strong> mancata omologa dell'accordo m<strong>ed</strong>esimo glieffetti protettivi dovrebbero venire meno ex nunc, decorso il termine <strong>di</strong> sessanta giorni dal depositodell'accordo nel registro delle imprese.334 DIDONE, cit., 27 osserva che la norma non specifica che è reclamabile solo il decreto <strong>di</strong>accoglimento, per cui anche il provve<strong>di</strong>mento con il quale viene respinta la domanda dell'impren<strong>di</strong>tore -che assume anch'esso la forma del decreto - è reclamabile dall'impren<strong>di</strong>tore alla Corte d'Appello.335 NARDECCHIA, cit., 710 osserva che nel corso dell'u<strong>di</strong>enza il tribunale effettua un controllo <strong>di</strong> meritosulla sussistenza <strong>dei</strong> presupposti per l'emissione del <strong>di</strong>vieto valutando, con giu<strong>di</strong>zio prognostico ex ante,la probabilità che l'accordo venga sottoscritto dai cre<strong>di</strong>tori rappresentanti almeno il 60% <strong>dei</strong> cre<strong>di</strong>ti oltreche l'attuabilità dell'accordo m<strong>ed</strong>esimo. In questo senso in giurisprudenza Trib. Novara, 1 febbraio 2011;93
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BIBLIOGRAFIAABRIANI, Il finanziamen
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CAPRIGLIONE, Evoluzione del rapport
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