13.07.2015 Views

SANCTAE SEDIS - Libr@rsi

SANCTAE SEDIS - Libr@rsi

SANCTAE SEDIS - Libr@rsi

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

214 Ex S. C. Episcoporum et RegulariumArt. 2. L'alta direzione dei Seminari diocesani spetta dunque ai Vescovidi ciascuna diocesi; quella dei Seminari interdiocesani, al Collegiodei Vescovi che fanno parte del gruppo.Art. 3. Le disposizioni del Concilio di Trento (Sess. xxin, cap. i8,de reform.) riguardanti 1' ufficio dei Deputati del Seminario, rimangononel loro pienovigore per i Seminari diocesani. Ai Seminari interdiocesaniè provveduto debitamente con il Collegio dei Vescovi.Art. 4. È gravissimo dovere dei Vescovi di esercitare con premurosadiligenza l'alta loro direzione sui Seminari (1) : «Seminaria clericorumiure sibi vindicant plurimas et maximas animi, consilii, vigilantiae vestraepartes » (Leo XIII, Encycl. Etsi nos 15 Febr. 1882). E lo adempirannoattuando quanto prescrive loro il Concilio di Trento : « Episcopiomnia opportuna et necessaria (ut pueri in disciplina ecclesiastica instituantur)constituent, eaque ut semper observentur, saepius visitando,operam dabunt » (Sess. xxni, cap. 18, de reform.).Art. 5.I Vescovi, ai quali appartiene 1' alta direzione del Seminariointerdiocesano, si aduneranno almeno una volta all'anno, per esaminarela relazione del Rettore intorno allo stato morale, scientifico, igienicoed economico dell'Istituto, per prendere di comune accordo i provvedimentinecessari o utili; e, ordinariamente, ne affideranno l'attuazioneal Vescovo delia diocesi dove si trova il Seminano,del retto andamento dell'Istituto,Per assicurarsi poisi terranno in diretta corrispondenzacon lui, potranno visitare gli alunni e tener corrispondenza per posta coni medesimi, come con i Superiori.Art. 6.Al Vescovo, o al Collegio dei Vescovi, spettano la nominaed il licenziamento delle persone addette alla direzione interna dei Seminari,d'intesa però col Rettore , quando si tratti dei suoi subalterni.Art. 7. La scelta e la permanenza dei Superiori e Professori delSeminario sarà regolata dalle disposizioni emanate dalla S, Rom. Inquisizioneil 28 Agosto 1907 (2) e confermate dalla Enciclica Pascendi dominicigregis (3) e dal Motu proprio Praestantia (4) del regnante PonteficePio X. Gioverà poi ricordare la raccomandazione che il SommoPontefice Leone XIII di s. m. rivolgeva ai Vescovi d'Ungheria (5):« Iniis (Seminariis) maxime evigilent curae et cogitationes vestrae: efficite(1) Cfr. Acta S. Sedis, vol. 4, pag. 337.(2) Cfr. Appendice II, 4.(3) Cfr. Appendice II, 5.(4) Cfr. Appendice II, 6.(5) Cfr. Acta S. Sedis, vol. 19, pag. 97.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!