13.07.2015 Views

SANCTAE SEDIS - Libr@rsi

SANCTAE SEDIS - Libr@rsi

SANCTAE SEDIS - Libr@rsi

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Normae pro Seminariis Italiae 23 7Art. 12. La biancheria personale e quella del letto siano cambiatesovente: gli abiti siano sbattuti e spazzolati ogni giorno. Il collare digomma è da proibirsi, perchè dannoso alla salute.Art. i3. Le passeggiate si facciano fuori dell'abitato, e durino nonmeno di un'ora nei giorni di scuola e di due ore nei giorni di vacanza.Art. 14. Le ricreazioni si tengano possibilmente sempre all'aperto,sotto un porticato quando piove. Gli alunni non stiano seduti o fermia conversare, ma camminino o meglio prendano parte a giuochi collettiviper i quüi il corpo sia in movimento.§ 3. — Medico.Art. i 5. Il medico addetto al Seminario deve visitare rigorosamenteciascun giovane che si presenti per l'ammissione, e verificare se è statorivaccinato di recente. Dipenderà dal suo prudente giudizio il non accettarei soggetti gracili o predisposti a malattie, nonché quelli che presentinoinfezioni esterne trasmissibili ai compagni.Art. 16. Egli acceda periodicamente al Seminario in giorni ed oreprestabilite, in modo che tutti gli alunni possano facilmente ricorrere alui per consigli igienici.Art. 17. Informi il Rettore di qualunque inconveniente igienico chepotesse avvertire nel Seminario e proponga i mezzi per ripararvi.Art. 18. Dichiari quando un alunno si debba dispensare dall'osservanzadel digiuno.Art. 19. Faccia un'ispezione sommaria a tutti gli alunni, prima edopo la villeggiatura ; e prenda nota in apposito registro delle condizionigenerali della loro salute.Art. 20. Curi gli alunni e tutto il personale nelle malattie brevi edi poca entità nel Seminario stesso ; ma appena abbia il dubbio che unamalattia possa durare a lungo o possa essere trasmissibile ad altri, propongaal Rettore l'immediato trasporto dell'infermo in famiglia o in unacasa di cura.Art. 21. Ordini le disinfezioni che ritiene opportune, ed invigili chenon siano conservate nell'infermeria sostanze venefiche o altrimenti pericolosealla salute.Art. 22. Il medico, d'intesa con l'economo, sorvegli la nettezza dellacucina e della dispensa, la stagnatura dei rami, la bollitura del latte.Verifichi gli alimenti e le bevande, per riguardo alla loro buona qualitàed alle possibili adulterazioni.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!