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SANCTAE SEDIS - Libr@rsi

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86 Ex S. Congregatione Conciliiper la parte cattolica reniamo che si celebri il matrimonio davanti iiministro cattolico, così è giusto che tale matrimonio si ratifichi anchedavanti il ministro scismatico, diversamente, i greci specialmente, nonammetterebbero per valido il matrimonio misto contratto solamente innanziil ministro cattolico. In generale la vera importanza del matrimoniomisto si dà alla celebrazione presso lo scismatico. Da tale criterioe sentimento da cui sono mossi i greci scismatici particolarmente,e dalla connivente condotta dei cattolici orientali risulta un disprezzoformale del matrimonio misto, celebrato davanti al ministro cattolico especialmente latino. Un tale matrimonio presso di loro non ha valorealcuno, ed essendo nullo non riveste nessuna qualità nè di contratto civilenè di sacramento. Se questo modo di pensare fosse di alcune persone,di qualche località, transeat, si potrebbe sopportare; ma invece è universalissimodi tutti i luoghi, ed è molto diffuso fra tutti gli altri scismaticiorientali; però i greci portano la palma. Anzi direi che tale erroreproviene dai greci fin da che essi dominavano tutto l'Oriente ; glialtri riti hanno seguito in passato i greci e li seguono presentemente pecorescamentesenza avvedersene. I greci sono arrivati persino a questo, dinon riconoscere il battesimo dei cattolici; e se qualche disgraziato cattolicodi qualsivoglia rito, defezionando dalla fede cattolica, volesse abbracciarela religione greca, esso dovrebbe essere ribattezzato secondo ilrito greco. Ciò è comune in Palestina e nella Siria. Ora se pei matrimoniimisti si adottasse il principio, almeno pei latini, nel caso che icattolici orientali siano esclusi: pars, quae tenetur, trahit ad se partem,quae per se non teneretur, si avrebbe provveduto (almeno in riguardoai latini) alla dignità, al decoro della cattolica religione, si renderebbela pariglia all' intollerante errore, e si darebbe la preminenza eil rispetto dovuto alla cattolica verità ».Tertium sibi vindicant locum dubia quae respiciunt parochos quiterritorium separatum non habent et iurisdictionem suam vel in quasdamdisiunctas domus, vel in aliquas familias seu personas exercent, utexempli gratia, parochus S. Mariae de Coricela in civitate Compostellanaqui curam exercet in aliquas familias, de quo Emus Archiepiscopusquaerit: « come in avanti potrà sposare i fedeli, quando il decreto dovràattuarsi ».Card. De Luca (De parochis, disc. 24, n. i) scribit: « Quoniamlicet ex deductis disc, przeced. inter quatuor requisita parochialitatis,illud sit praecipuum territorii, in quo vivat populus cum numero competentifamiliarum, attamen non implicat dari ex Apostolico indulto, velantiqua legitima consuetudine, iurisdictionem parochialem in personas

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