13.07.2015 Views

SANCTAE SEDIS - Libr@rsi

SANCTAE SEDIS - Libr@rsi

SANCTAE SEDIS - Libr@rsi

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

2l6 Ex S. C. Episcoporum et Regulariumdi Teologia ; diacono, prima della Pasqua del quarto anno ;sacerdoteprima della fine dei quarto anno medesimo (Cfr. Art. ni): < Scianttamen Episcopi, non singulos in ea aetate constitutos debere ad hosordines assumi, sed dignos dumtaxat et quorum probata vita senectussit » (Conc. Trid., sess. xxnr, cap. 12, de reform.).Art. 14. Almeno un mese prima del giorno fissato per l'ordinazione,gli ordinandi faranno conoscere per iscritto al Rettore il loro desiderio.Se si tratta di alunni diocesani il Rettore presenterà le istanze al Vescovoche, dopo di aver preso le necessarie informazioni dai parrochi e daiSuperiori degli Istituti nei quali avessero prima dimorato, chiamerà a sèi membri della Commissione Tridentina, il Rettore e i Professori delSeminario per chiedere il loro avviso ; quindi prese, secondo coscienza,,le sue decisioni, spedirà la lista degli ordinandi al Rettore, che ne informeràgl'interessati, senza dar luogo agli esclusi di far reclami. Se poisi tratta di alunni estradiocesani,spedirà le domande ai rispettivi Vescovi,unendo il suo coscienzioso giudizio.I Vescovi, prese le opportuneinformazioni, come è detto sopra, o spediranno le dimissorie, o chiamerannoi propri alunni per la sacra ordinazione, secondo che parrà loroopportuno.Art. i5. Immediatamente prima della ordinazione, gli ordinandi dovrannofare un corso di spirituali esercizi, di dieci giórni per gli ordinimaggiori e di cinque per i minori.Canoni.Art. 16. In tutto il resto si osserveranno le prescrizioni dei sacriArt. 17. Per provvedere al retto andamento economico de'Seminaridichiarati interdiocesani verrà istituita una Cassa comune dal gruppo diVescovi che formano l'ordinaria Conferenza episcopale.Art. 18. Questa Cassa sarà costituita: a) da contribuzioni delle mensevescovili e de' Seminari diocesani, nella misura che verrà determinatanelle Conferenze;b) da eventuali risorse provenienti da speciali concessionidella S. Sede; c) da offerte del clero e de'fedeli.Art. 19. L'Amministrazione di questa Cassa verrà affidata ad unaCommissione composta di almeno tre membri da eleggersi nella Conferenzaepiscopale.Art. 20. Per l'equa ripartizione dei fondi della Cassa suddetta trai Seminari interdiocesani, l'assemblea dei Vescovi stabilirà le Norme particolariopportune.Art. 21. La Commissione presenterà ogni anno all'Assemblea deiVescovi i bilanci ed i conti consuntivi per l'approvazione.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!