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prospetto informativo - Pirelli

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<strong>Pirelli</strong> & C. S.p.A.<br />

PROSPETTO INFORMATIVO<br />

Notizie preliminari Relazione degli Amministratori Bilancio civilistico Bilancio consolidato Parte straordinaria<br />

Introduzione<br />

Operazioni<br />

straordinarie<br />

Il Gruppo<br />

Settore Cavi e Sistemi<br />

Energia<br />

Settore Cavi e Sistemi<br />

Telecomunicazioni<br />

Settore Pneumatici<br />

Settore Immobiliare<br />

<strong>Pirelli</strong> & C. Ambiente<br />

Sistemi Informativi<br />

Ecologia e Ambiente<br />

Personale<br />

Dati pro-forma<br />

Rapporti con parti<br />

correlate<br />

Partecipazioni<br />

detenute da<br />

Amministratori, Sindaci<br />

e Direttori Generali<br />

Piani di stock option<br />

Corporate Governance<br />

Principi contabili<br />

internazionali<br />

<strong>Pirelli</strong> & C. S.p.A. -<br />

Dati di sintesi<br />

Deliberazioni<br />

b) di autorizzare l’acquisto di azioni proprie (ordinarie o di risparmio) del valore nominale<br />

unitario di Euro 0,52 entro il limite massimo previsto dall’art. 2357 cod. civ., pari al 10% del<br />

capitale sociale pro-tempore, stabilendo che:<br />

– l’acquisto potrà essere effettuato in una o più volte entro 18 mesi dalla data della presente<br />

deliberazione;<br />

- l’acquisto sarà effettuato secondo modalità concordate con la società di gestione del<br />

mercato in modo da assicurare la parità di trattamento fra gli Azionisti, ai sensi dell’art.<br />

132 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;<br />

– il prezzo di acquisto di ciascuna azione non dovrà essere né inferiore né superiore, in<br />

entrambi i casi, di massimo il 15% rispetto alla media dei prezzi ufficiali di borsa nelle tre<br />

sedute precedenti ogni singola operazione;<br />

– l’acquisto dovrà essere effettuato utilizzando gli utili distribuibili e le riserve disponibili<br />

risultanti dall’ultimo bilancio regolarmente approvato, costituendo una riserva azioni<br />

proprie nei modi e limiti di legge;<br />

c) di autorizzare il Consiglio - e per esso il Presidente, i Vice Presidenti e gli Amministratori<br />

Delegati, tutti in via disgiunta tra loro - a disporre, senza limiti di tempo, delle azioni proprie<br />

già possedute o acquistate ai sensi della deliberazione di cui al punto b) anche prima di aver<br />

esaurito gli acquisti; la cessione potrà avvenire in una o più volte; le azioni potranno essere<br />

cedute mediante vendita o scambio (anche con offerta al pubblico, agli azionisti e ai<br />

dipendenti e/o amministratori e/o collaboratori anche nell’ambito di eventuali piani di<br />

incentivazione azionaria (“stock option”)); in caso di vendita, il prezzo non dovrà essere<br />

inferiore al minore tra (a) la media dei prezzi ufficiali di borsa registrati dal titolo nei 15<br />

giorni precedenti il singolo atto di disposizione e (b) il valore ottenuto applicando uno<br />

sconto non superiore al 5% al prezzo minimo registrato dall’azione ordinaria o di risparmio<br />

<strong>Pirelli</strong> & C. il giorno di ciascun atto di disposizione o, comunque, all’ultimo prezzo<br />

disponibile; tale limite di prezzo non sarà applicabile qualora la cessione di azioni avvenga<br />

nei confronti di dipendenti e/o amministratori e/o collaboratori della società e delle società<br />

dalla stessa controllate, nell’ambito di eventuali piani di stock option; le azioni potranno<br />

essere cedute anche tramite abbinamento ad obbligazioni o warrant per l’esercizio degli<br />

stessi.<br />

d) di conferire al Consiglio - e per esso al Presidente, ai Vice Presidenti e agli Amministratori<br />

Delegati, in via disgiunta tra loro - ogni potere occorrente per effettuare gli acquisti e le<br />

cessioni e comunque per dare attuazione alle deliberazioni che precedono, anche a mezzo di<br />

procuratori, ottemperando a quanto eventualmente richiesto dalle autorità competenti”.<br />

Determinazione del compenso da attribuire ai componenti dell’Organismo di Vigilanza<br />

nominato ai sensi del D. Lgs. 8 Giugno 2001, n. 231.<br />

Signori Azionisti,<br />

con il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (“Disciplina della responsabilità amministrativa<br />

delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a<br />

norma dell’art. 11 della Legge 29 settembre 2000, n. 300”) è stata introdotta la possibilità di<br />

riconoscere una responsabilità diretta in capo alle società, in conseguenza di specifici reati<br />

contro la pubblica amministrazione (corruzione, concussione, malversazione, frode informatica,<br />

falsità in moneta, in carte di pubblico credito e in valori in bollo) - a cui recentemente si sono<br />

aggiunti i reati societari e quelli con finalità di terrorismo - commessi da singole persone fisiche<br />

nell’interesse della società stessa.<br />

Tale responsabilità può essere esclusa solo a condizione che le società dimostrino, in occasione<br />

di un eventuale procedimento penale per uno dei reati considerati, di aver adottato dei modelli<br />

organizzativi idonei a prevenire la realizzazione dei predetti reati.<br />

– 245

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