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prospetto informativo - Pirelli

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PROSPETTO INFORMATIVO<br />

<strong>Pirelli</strong> & C. S.p.A.<br />

(i)<br />

salvo quanto infra diversamente previsto, nel presente Secondo Atto di Modifica sono utilizzate le medesime<br />

definizioni contenute nella Scrittura e con il medesimo significato ivi previsto;<br />

tutto ciò premesso,<br />

con effetto dalla data di questo Secondo Atto di Modifica, le Parti convengono che l’Articolo VIII della Scrittura viene<br />

modificato attraverso l’adozione del nuovo testo di seguito riportato.<br />

ARTICOLO VIII<br />

8.1 Impegno delle Parti.<br />

Acquisti Collaterali<br />

(a)<br />

UCI e BCI dichiarano di detenere alla data del 13 settembre 2001, anche tramite le loro rispettive società<br />

controllate ai sensi dell’art. 2359, primo comma, cod. civ., azioni ordinarie Olivetti (ivi compresi i diritti di<br />

voto Olivetti detenuti a qualsivoglia titolo), e ciò per un ammontare non eccedente, rispettivamente, n.<br />

6.616.827 azioni ordinarie Olivetti in proprietà e n. 46.694.466 azioni ordinarie Olivetti in pegno con diritto<br />

di voto, per quanto riguarda UCI, e n. 15.129.380 azioni ordinarie Olivetti in proprietà e n. 13.865.712 azioni<br />

ordinarie Olivetti in pegno con diritto di voto, per quanto riguarda BCI.<br />

(b)<br />

Per tutta la durata della presente Scrittura le Parti, anche tramite le loro rispettive società controllate e/o<br />

controllanti ai sensi dell’art. 2359, primo comma, cod. civ., non potranno acquistare azioni ordinarie Olivetti<br />

(né acquisire i diritti di voto su azioni ordinarie Olivetti a qualsivoglia titolo), né esercitare i diritti di<br />

conversione o acquisto o sottoscrizione di azioni ordinarie Olivetti derivanti da obbligazioni convertibili e<br />

warrant.<br />

E’ tuttavia consentito a UCI e BCI di acquistare e detenere azioni ordinarie Olivetti (comprese quelle<br />

derivanti dalla conversione di obbligazioni convertibili e/o dall’esercizio di warrant) purché le azioni<br />

ordinarie Olivetti complessivamente detenute in qualsiasi momento da UCI e BCI non superino, per ciascuna<br />

di esse, il limite massimo complessivo dello 0,40% del capitale, e ciò a decorrere dalla Data di Esecuzione.<br />

(c)<br />

La Società, salvo diverso accordo scritto tra le Parti, non potrà acquistare le azioni ordinarie Olivetti (né<br />

esercitare i diritti di conversione o acquisto o sottoscrizione di azioni ordinarie Olivetti derivanti dalle<br />

390 –

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