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prospetto informativo - Pirelli

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<strong>Pirelli</strong> & C. S.p.A.<br />

PROSPETTO INFORMATIVO<br />

8.01 Impegno delle Parti.<br />

(a) UCI e BCI dichiarano di detenere alla data del 13 settembre 2001 anche tramite le loro rispettive<br />

società controllate ai sensi dell’art. 2359, primo comma, c.c., azioni Olivetti (ivi compresi i diritti di<br />

voto Olivetti detenuti a qualsivoglia titolo) e ciò per un ammontare non eccedente, rispettivamente,<br />

n. 6.616.827 azioni Olivetti in proprietà e n. 46.694.466 azioni Olivetti in pegno con diritto di voto,<br />

per quanto riguarda UCI, e n. 15.129.380 azioni Olivetti in proprietà e n. 13.865.712 azioni Olivetti<br />

in pegno con diritto di voto, per quanto riguarda BCI.<br />

(b) Per tutta la durata della presente Scrittura le Parti, anche tramite le loro rispettive società controllate<br />

e/o controllanti ai sensi dell’art. 2359, primo comma, c.c., non potranno acquistare azioni Olivetti,<br />

obbligazioni convertibili in azioni Olivetti e/o Warrant che diano diritto ad acquistare azioni o<br />

obbligazioni convertibili in azioni Olivetti, emessi da Olivetti o dalle Società Olivetti (ivi compresi i<br />

diritti di voto Olivetti detenuti a qualsivoglia titolo). E' tuttavia consentito a UCI e a BCI di<br />

acquistare e detenere tali titoli entro il limite massimo, per ciascuna di esse, dello 0,40% del capitale<br />

Olivetti, e ciò a decorrere dalla Data di Es ecuzione.<br />

(c) La Società, salvo diverso accordo scritto tra le Parti, non potrà acquistare le azioni e le obbligazioni e<br />

gli strumenti indicati al punto (a) che precede in misura eccedente la soglia opa vigente, attualmente<br />

prevista al 30% (trenta per cento) tenuto conto altresì della incidenza a tale fine dei titoli di cui al<br />

precedente punto (b) detenuti da BCI e UCI nonché delle azioni proprie possedute direttamente e<br />

indirettamente, secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti, ivi<br />

incluse le disposizioni emanate da CONSOB.<br />

ARTICOLO IX<br />

Penale per Inadempimento<br />

In caso di inadempimento rispetto a uno o più degli impegni assunti a norma delle disposizioni contenute nella<br />

presente Scrittura, la Parte inadempiente, a semplice richiesta scritta delle altre Parti o dell’altra Parte ed<br />

impregiudicato ogni altro loro/suo diritto (ivi incluso quello al risarcimento del maggior danno), sarà tenuta al<br />

pagamento, a titolo di penale, a favore della Parte non inadempiente ovvero delle Parti non inadempienti, che ne<br />

cureranno al loro interno la ripartizione, di un importo unico e complessivo pari, per ciascun inadempimento, al 5%<br />

(cinque per cento) delle somme corrisposte dalla Parte inadempiente a fronte degli acquisti e delle sottoscrizioni di<br />

azioni effettuati nella Società a tale data.<br />

ARTICOLO X<br />

Durata<br />

10.01 Entrata in vigore.<br />

L’efficacia e la validità della presente Scrittura sono subordinate alla completa e regolare esecuzione del<br />

Contratto e quindi, subordinatamente all’ottenimento delle necessarie autorizzazioni anche ai fini della<br />

normativa antitrust, all’acquisto da parte della Società dell’intera partecipazione in Olivetti rappresentata<br />

dalle Azioni Olivetti e dai Warrant Olivetti come ivi previsto. E’ comunque inteso che in caso di mancata<br />

completa e regolare esecuzione del Contratto entro il 31 gennaio 2002 la presente scrittura si intenderà<br />

risolta di diritto con effetto ex tunc e <strong>Pirelli</strong> sarà obbligata, a semplice richiesta di UCI e/o di BCI, (i) ad<br />

acquistare l’intera Partecipazione Olimpia UCI e l’intera Partecipazione Olimpia BCI ad un prezzo<br />

esattamente pari a quello che sino a quel momento UCI e BCI avessero eventualmente già versato per<br />

l’acquisto delle Azioni Olimpia UCI, delle Azioni Olimpia BCI, delle Nuove Azioni UCI e delle Nuove<br />

Azioni BCI, nonché (ii) a liberare UCI e BCI da qualsiasi impegno eventualmente già assunto nei confronti<br />

della Società.<br />

10.02 Durata.<br />

(a)<br />

(b)<br />

La presente Scrittura avrà durata triennale a decorrere dalla data di esecuzione del Contratto e si<br />

intenderà tacitamente rinnovata di volta in volta alla scadenza per ulteriori due anni ove non sia<br />

comunicata da una delle Parti una dichiarazione di recesso, fermo quanto previsto al successivo<br />

paragrafo 10.03.<br />

Fatti salvi i casi di legge, è in facoltà di ciascuna delle Parti di recedere dalla presente prima di ogni<br />

scadenza, con preavviso inviato 6 (sei) mesi prima.<br />

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