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prospetto informativo - Pirelli

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<strong>Pirelli</strong> & C. S.p.A.<br />

PROSPETTO INFORMATIVO<br />

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli<br />

amministratori in carica.<br />

Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente ed in mancanza dal Vice-presidente. Le<br />

deliberazioni del Consiglio constano dal verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.<br />

Il Presidente della riunione nomina di volta in volta un Segretario, il quale può essere scelto anche<br />

fra persone estranee al Consiglio.<br />

Il Consiglio delibera a maggioranza assoluta dei voti.<br />

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione potranno tenersi, altresì, in "teleconferenza o per<br />

videoconferenza" o altro "sistema informatico", purché siano garantiti i fondamentali diritti di<br />

partecipazione di ogni membro del Consiglio d'Amministrazione e del Collegio Sindacale ed a<br />

condizione che siano presenti in unico luogo almeno il Presidente ed il Segretario della riunione,<br />

che vi sia la possibilità di identificare i partecipanti, che ciascuno di essi possa intervenire in ogni<br />

momento e che ognuno possa ricevere, trasmettere o visionare documenti.<br />

ART. 18<br />

COMPENSO DEGLI AMMINISTRATORI E DEI MEMBRI DEL COMITATO ESECUTIVO<br />

Ai membri del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo spetta un compenso annuo,<br />

stabilito dall’Assemblea per l’intero periodo di durata della carica, nonché il rimborso delle spese<br />

sostenute per ragione del loro ufficio.<br />

Per gli Amministratori investiti di particolari cariche si provvede ai sensi dell’art. 2389, 2° comma<br />

cod. civ.<br />

ART. 19<br />

AMMINISTRAZIONE (RAPPRESENTANZA)<br />

La rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al Presidente e, in caso di sua<br />

assenza o impedimento, al Vice-presidente, nonché agli Amministratori delegati nell’ambito delle<br />

proprie attribuzioni, con facoltà degli stessi di rilasciare mandati a procuratori e avvocati.<br />

ART. 20<br />

– 461

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