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prospetto informativo - Pirelli

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PROSPETTO INFORMATIVO<br />

<strong>Pirelli</strong> & C. S.p.A.<br />

(c)<br />

(d)<br />

(e)<br />

Lavorativi dalla loro nomina, la medesima sarà effettuata da una terza e ulteriore “investment bank”<br />

(i cui costi saranno per la metà a carico di <strong>Pirelli</strong> e per l’altra metà a carico del/dei Nuovo/i Socio/i<br />

Venditore/i) di analogo standing scelta d’accordo tra quelle già nominate al momento del<br />

conferimento dell’incarico da parte di <strong>Pirelli</strong> e da quello dei Nuovi Soci che abbia inviato l’Avviso di<br />

Stallo, ovvero, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale di Milano. Al Presidente del<br />

Tribunale di Milano sarà (nell’ordine e nei termini sopra indicati) anche demandata la nomina della<br />

“investment bank” che <strong>Pirelli</strong> o quello dei Nuovi Soci che abbia inviato l’Avviso di Stallo abbiano<br />

omesso di nominare o di sostituire in caso di sua successiva cessazione dell’incarico. Ove entrambi i<br />

Nuovi Soci abbiano inviato l’Avviso di Stallo, ai Nuovi Soci spetterà nominare un’unica “investment<br />

bank” di comune accordo.<br />

Le valutazioni di cui al precedente punto (b) e quindi il Prezzo della Partecipazione Olimpia BCI e/o<br />

della Partecipazione Olimpia UCI e il Premio determinati sulla base della stessa saranno<br />

definitivamente vincolanti per le Parti a norma degli articoli 1349 e 1473 cod. civ. ai fini della<br />

compravendita prevista al precedente punto (a).<br />

E’ peraltro convenuto, anche in via di alea, che il prezzo dovuto da <strong>Pirelli</strong> non sarà inferiore alle<br />

somme corrisposte dal Nuovo Socio a fronte degli acquisti e delle sottoscrizioni di azioni effettuati<br />

nella Società, dedotti i dividendi eventualmente percepiti (“Floor”), né superiore ad un ammontare<br />

che implichi, rispetto a quelle stesse somme , dedotti i dividendi eventualmente percepiti, un IRR<br />

annuo, al lordo delle imposte, pari al 15% (“ Cap”).<br />

La compravendita si perfezionerà entro 30 (trenta) Giorni Lavorativi dal ricevimento della<br />

comunicazione alle Parti della valutazione di cui al punto (b) che precede e il prezzo di cui alle<br />

precedenti lett. (b) e (d) dovrà essere pagato in contanti contestualmente al trasferimento della<br />

Partecipazione Olimpia BCI e/o della Partecipazione Olimpia UCI di cui al paragrafo 7.06.<br />

7.06 Transfert.<br />

Nel caso in cui la Partecipazione Olimpia BCI e/o la Partecipazione Olimpia UCI debba essere<br />

compravenduta a norma del paragrafo 7.05 (a), si applicheranno le seguenti disposizioni:<br />

(i) la Partecipazione Olimpia BCI e/o la Partecipazione Olimpia UCI si intenderanno cedute con<br />

godimento regolare alla data di cui al successivo punto (iii);<br />

(ii) il diritto di proprietà relativo alla Partecipazione Olimpia BCI e/o alla Partecipazione Olimpia UCI<br />

compravendute si intenderà trasferito all’acquirente a far tempo dalla data di cui al successivo punto<br />

(iii);<br />

(iii) il trasferimento della Partecipazione Olimpia BCI e/o della Partecipazione Olimpia UCI ed il<br />

pagamento del prezzo relativo avranno luogo presso la sede della Società, alle ore 11 del 5° (quinto)<br />

Giorno Lavorativo successivo alla data in cui la compravendita si intende conclusa a norma del<br />

paragrafo 7.05 (e), nel rispetto, ove applicabile, di eventuali autorizzazioni da parte di competenti<br />

autorità aventi giurisdizione sulle Parti in relazione alla compravendita;<br />

(iv) all’atto del trasferimento e del pagamento previsti al precedente punto (iii), la Partecipazione<br />

Olimpia BCI e/o la Partecipazione Olimpia UCI saranno libere da pegni, vincoli, gravami<br />

pregiudizievoli o diritti di terzi di qualsiasi natura; anche in considerazione dell’assenza di un<br />

qualsiasi ruolo gestionale dei Nuovi Soci e in via di alea, la compravendita avverrà senza alcuna<br />

ulteriore e diversa garanzia e responsabilità di UCI e/o di BCI anche in merito al valore, alla<br />

situazione e alla attività della Società e delle sue partecipate;<br />

(v) le spese, oneri ed imposte indirette gravanti sulla compravendita della Partecipazione Olimpia BCI<br />

e/o della Partecipazione Olimpia UCI saranno a carico della parte acquirente;<br />

(vi) le imposte comunque relative alla eventuale plusvalenza realizzata dalle parte venditrice saranno a<br />

carico di quest’ultima;<br />

(vii) contestualmente al trasferimento della Partecipazione Olimpia BCI e/o della Partecipazione Olimpia<br />

UCI e al pagamento del relativo prezzo, la parte venditrice consegnerà alla parte acquirente le<br />

dimissioni dalla carica degli amministratori e, ove possibile, dei sindaci della Società e delle Società<br />

Olivetti di sua designazione.<br />

ARTICOLO VIII<br />

Acquisti Collaterali<br />

378 –

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