25.05.2014 Views

prospetto informativo - Pirelli

prospetto informativo - Pirelli

prospetto informativo - Pirelli

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

PROSPETTO INFORMATIVO<br />

<strong>Pirelli</strong> & C. S.p.A.<br />

conferimento) qualora il terzo non assuma nei confronti di Hopa i medesimi obblighi assunti dagli Attuali Soci<br />

Olimpia ai sensi dei Patti fermo restando che in tal caso Hopa non sarà soggetta ad alcun obbligo di co-vendita;<br />

in tutti questi casi, Hopa avrà il diritto di pretendere che Olimpia e gli Attuali Soci Olimpia facciano tutto quanto<br />

necessario affinché vengano deliberate – in conformità alle applicabili disposizioni del successivo Articolo IX – la<br />

Scissione e la Scissione Holinvest.<br />

(b) Le parti si danno reciprocamente atto che :<br />

(i) il diritto previsto in favore di Hopa dal precedente paragrafo (a) si considererà esercitato con il<br />

ricevimento da parte degli Attuali Soci Olimpia di una comunicazione scritta di Hopa con la quale la stessa comunichi<br />

agli Attuali Soci Olimpia il proprio desiderio di far valere i diritti in suo favore previsti per il caso di Stallo Accelerato,<br />

l’”Avviso di Stallo Accelerato”;<br />

(ii) tale comunicazione dovrà essere inviata da Hopa agli Attuali Soci Olimpia entro e non oltre il<br />

quindicesimo (15°) giorno successivo al verificarsi di uno degli eventi di cui al precedente paragrafo (a);<br />

(iii) nel caso previsto dal precedente paragrafo 8.06(a)(v), Hopa non avrà :<br />

(A) il diritto di esercitare i diritti di covendita previsti in suo favore dal precedente paragrafo 6.08(a);<br />

(B) il diritto di esercitare il diritto di prelazione a suo favore statutariamente previsto; e<br />

(C) alcun obbligo di co-vendita.<br />

8.07 Eccezioni ai Casi di Stallo Accelerato. (a) In parziale deroga al disposto del precedente paragrafo<br />

8.06(a)(iii), le Parti si danno reciprocamente atto che :<br />

(i) la verifica dell’eventuale superamento della misura di 1:1 del Rapporto debt/equity di Olimpia rilevante<br />

ai fini del precedente paragrafo 8.06(iii) sarà esclusivamente quella effettuata da Olimpia e dagli Attuali Soci Olimpia<br />

e dagli stessi comunicata ad Hopa (anche in sede di approvazione delle situazioni patrimoniali periodiche e dei bilanci<br />

di Olimpia da parte del suo Consiglio di Amministrazione) su base trimestrale, e comunque in qualsiasi momento su<br />

richiesta scritta di Hopa ad Olimpia; e<br />

(ii) l’evento di cui al precedente paragrafo 8.06(iii) si potrà ritenere verificato solo nella misura in cui a<br />

seguito di siffatto evento la misura del Rapporto debt/equity di Olimpia non venga ripristinata ad un valore uguale o<br />

inferiore ad 1:1 entro i successivi 5 giorni dalla data della comunicazione con la quale Olimpia comunicherà ad Hopa<br />

che il Rapporto debt/equity di Olimpia ha superato la misura di 1:1 o, alternativamente, questi ultimi non si impegnino<br />

irrevocabilmente a ripristinarlo, fermo restando che tale ripristino potrà avvenire (A) mediante versamenti in conto<br />

capitale a fondo perduto effettuati dagli Attuali Soci Olimpia e senza che ciò determini aggravi economici a carico di<br />

Hopa o diluizioni della partecipazione da quest’ultima detenuta in Olimpia o (B) mediante finanziamenti subordinati,<br />

fermo restando che in tal caso gli Attuali Soci Olimpia saranno obbligati (al fine di evitare uno Stallo Accelerato) a<br />

convertire o sostituire entro 60 (sessanta) giorni tali finanziamenti subordinati in versamenti in conto capitale a fondo<br />

perduto senza che ciò determini aggravi economici a carico di Hopa o diluizioni della partecipazione da quest’ultima<br />

detenuta in Olimpia.<br />

(b) Le Parti sia danno inoltre reciprocamente atto che :<br />

(i) non costituirà caso di Stallo Accelerato ai sensi del precedente paragrafo 8.06(v), la cessione o il<br />

conferimento della propria partecipazione in Olimpia:<br />

(A) da parte di uno degli Attuali Soci Olimpia, a società che sia (e rimanga) da esso<br />

Controllata; e<br />

(B) da parte di Unicredito e Intesa a :<br />

(1) società sottoposta al Controllo congiunto delle stesse nell’ambito del rispettivo gruppo<br />

bancario di appartenenza e fino a detta appartenenza; e/o<br />

(2) a <strong>Pirelli</strong> in applicazione delle disposizioni dell’attuale Patto di Sindacato tra <strong>Pirelli</strong>, da<br />

una parte, e Unicredito e Intesa, dall’altra parte, purché <strong>Pirelli</strong> – simultaneamente a tale<br />

cessione o conferimento - subentri nelle obbligazioni assunte da Unicredito e Intesa nei<br />

confronti di Hopa ai sensi dei Patti ed in genere del presente Contratto;<br />

416 –

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!