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prospetto informativo - Pirelli

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PROSPETTO INFORMATIVO<br />

<strong>Pirelli</strong> & C. S.p.A.<br />

(z) la scelta tra le opzioni di cui al precedente paragrafo 6.08(a)(i) sarà effettuata discrezionalmente da Hopa<br />

e sarà insindacabile.<br />

(b) Al fine di consentire ad Hopa l’esercizio dei diritti contemplati dal precedente paragrafo (a), <strong>Pirelli</strong> si<br />

impegna a comunicare ad Hopa l’eventuale intenzione di vendere, cedere, assegnare (anche mediante scissione) o<br />

altrimenti trasferire a qualsias i titolo tutta la, o parte della, propria partecipazione in Olimpia, non appena lo stato della<br />

trattativa con il Terzo Acquirente lo consenta (tenute in considerazione le eventuali ragioni di riservatezza)<br />

comunicando ad Hopa la natura del Terzo Acquirente ed i termini e le condizioni della possibile operazione di<br />

trasferimento.<br />

(c) Hopa, una volta ricevuta la comunicazione del progetto di trasferimento della Partecipazione Ceduta da<br />

parte di <strong>Pirelli</strong>, dovrà comunicare a <strong>Pirelli</strong>, entro venti (20) Giorni Lavorativi dalla ricezione della predetta<br />

comunicazione, se intende esercitare il proprio diritto di co-vendita e, laddove la comunicazione di <strong>Pirelli</strong> avesse ad<br />

oggetto una operazione del tipo di quella prevista dal precedente paragrafo (a)(i), quale delle opzioni previste dai Punti<br />

da (A) a (C) di tale paragrafo (a)(i) ritiene di scegliere.<br />

(d) In caso di esercizio da parte di Hopa del diritto di co-vendita previsto dal presente paragrafo 6.08, i<br />

trasferimenti al Terzo Acquirente degli Strumenti Cedendi conseguenti tale esercizio dovranno perfezionarsi<br />

simultaneamente al trasferimento da parte di <strong>Pirelli</strong> al Terzo Acquirente della Partecipazione Ceduta.<br />

(e) Il prezzo del trasferimento degli Strumenti Cedendi dovrà essere determinato in conformità alle seguenti<br />

disposizioni :<br />

(i) laddove Hopa abbia esercitato il diritto di co-vendita previsto in suo favore dai precedenti paragrafi<br />

6.08(a)(i)(C) o 6.08(a)(ii), quest’ultimo per la parte riferita alla partecipazione Olimpia, il prezzo sarà pari allo stesso<br />

prezzo per ciascuna azione Olimpia realizzato da <strong>Pirelli</strong> per la cessione della Partecipazione Ceduta;<br />

(ii) laddove Hopa abbia esercitato il diritto di co-vendita in suo favore ai sensi dei precedenti paragrafi<br />

6.08(a)(i)(A) o 6.08(a)(ii), quest’ultimo per la parte riferita alla partecipazione in Holinvest, il prezzo sarà determinato<br />

considerando il valore implicito assegnato dal Terzo Acquirente ai titoli Olivetti e a qualsivoglia Strumento<br />

Finanziario detenuti da Olimpia e su questa base valorizzando Holinvest al Net Assets Value;<br />

(iii) laddove Hopa abbia esercitato il diritto di covendita in suo favore ai sensi del precedente paragrafo<br />

6.08(a)(i)(B) il prezzo degli Strumenti Olivetti sarà determinato considerando il valore implicito assegnato dal Terzo<br />

Acquirente ai titoli Olivetti e a qualsivoglia Strumento Finanziario detenuti da Olimpia.<br />

essendo inteso che ai fini del presente paragrafo il Net Asset Value (di cui al precedente paragrafo (ii)) ed il prezzo<br />

degli Strumenti Finanziari (di cui al precedente paragrafo (iii)) saranno determinati in conformità a quanto disposto dal<br />

precedente paragrafo (e) e, in caso di disaccordo tra <strong>Pirelli</strong> ed Hopa, da una società di revisione compresa fra le c.d.<br />

“Big Four” – nominata dalle Parti di comune accordo o, in assenza di tale accordo, dal Presidente del Tribunale di<br />

Milano su richiesta della Parte più diligente; essendo inteso che – le determinazioni effettuate dalla società di revisione<br />

saranno inappellabili e definitive.<br />

(f) Resta inteso tra le Parti che le obbligazioni previste dal presente paragrafo 6.08 sono da considerarsi a<br />

esclusivo carico di <strong>Pirelli</strong> esclusa qualsiasi solidarietà degli Attuali Soci Olimpia.<br />

6.08bis Diritti di Covendita relativi al patrimonio di Olimpia. (a) Per tutta la Durata dei Patti - e in ogni caso<br />

fino alla data di efficacia della Scissione e della Scissione Holinvest - nel caso in cui la partecipazione detenuta da<br />

Olimpia si riduca ad un livello inferiore al 25% del capitale di Olivetti, o, ogni qualvolta così ridottasi, si riduca<br />

ulteriormente, mediante trasferimento, assegnazione (anche mediante scissione) o cessione di una quota di essa a<br />

titolo oneroso, gratuito, per cassa ovvero mediante corrispettivo in natura, a qualsiasi titolo, anche in più tranches (di<br />

seguito, complessivamente, la “Partecipazione Olivetti Ceduta”), Holinvest avrà il diritto di pretendere (e pertanto<br />

Olimpia sarà tenuta a fare in modo) che l'acquirente (di seguito, il “Terzo Acquirente di Strumenti Olivetti”) – in<br />

conformità alle applicabili disposizioni di questo paragrafo - acquisti una quota percentuale delle Azioni Olivetti (e/o<br />

degli Strumenti Finanziari) da essa detenute a quella data pari al rapporto percentuale tra la Partecipazione Olivetti<br />

Ceduta e la partecipazione in Olivetti detenuta da Olimpia prima della cessione della Partecipazione Olivetti Ceduta :<br />

PAOH : AOH = POC : PO<br />

Dove :<br />

PAOH: è il numero di Azioni Olivetti (e/o degli Strumenti Finanziari) da essa detenute di cui Holivest può<br />

pretendere il trasferimento al Terzo Acquirente;<br />

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