25.05.2014 Views

prospetto informativo - Pirelli

prospetto informativo - Pirelli

prospetto informativo - Pirelli

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

<strong>Pirelli</strong> & C. S.p.A.<br />

PROSPETTO INFORMATIVO<br />

12.11 Annunci. Salvo quanto diversamente disposto da ogni applicabile norma imperativa ovvero da<br />

provvedimenti assunti da ogni autorità che risulti avere giurisdizione su gli Attuali Soci Olimpia, Olimpia e Hopa<br />

nessuna delle Parti darà corso ad annunci, pubblicità, diffusione o simili, in merito al compimento o all’esecuzione di<br />

quanto previsto da questo Contratto, ad alcuna delle clausole o disposizioni del medesimo ovvero ad alcuna delle<br />

operazioni previste dallo stesso, senza il preventivo consenso dell’altra Parte relativamente a forma e contenuto delle<br />

predette eventuali comunicazioni.<br />

12.12 Effetti del Contratto. Tutte le pattuizioni di questo Contratto che prevedono obbligazioni che devono<br />

essere adempiute dalle Parti successivamente alla Fusione rimarranno in vigore e pienamente efficaci anche<br />

successivamente alla Fusione, in conformità ai termini ivi previsti, senza necessità per le Parti di rinnovare<br />

l'assunzione dei propri impegni in relazione a tali obbligazioni.<br />

12.13 Accordo integrale. Le Parti riconoscono e si danno reciprocamente atto che le pattuizioni contenute nel<br />

presente Contratto manifestano la loro completa ed esaustiva volontà in relazione a quanto quivi disciplinato e,<br />

pertanto, sostituiscono integralmente ogni precedente pattuizione o accordo, anche verbale, tra le stesse intercorso in<br />

relazione al medesimo oggetto.<br />

ARTICOLO XIII<br />

Controversie<br />

13.01 Arbitrato. Fatto salvo ove sia prevista una diversa competenza nel presente Contratto, qualsiasi<br />

controversia derivante da questo Contratto, o da eventuali patti esecutivi, modificativi o integrativi, sarà sottoposta al<br />

giudizio di un Collegio Arbitrale composto di tre arbitri, i quali decideranno senza formalità di procedura, salvo il<br />

rispetto del principio del contraddittorio, ma applicheranno il diritto sostanziale italiano. L’arbitrato avrà natura rituale<br />

ai sensi delle disposizioni del codice di procedura civile e avrà sede in Milano.<br />

13.02 Nomina degli Arbitri. (a) La Parte che promuove il procedimento arbitrale, con atto notificato a mezzo<br />

di Ufficiale Giudiziario, dovrà indicare, quanto meno nelle loro linee generali, le domande formanti oggetto dello<br />

stesso e dovrà contestualmente e a pena di inefficacia designare il proprio arbitro.<br />

(b) La Parte chiamata in arbitrato dovrà entro venti (20) Giorni Lavorativi designare il proprio arbitro. I<br />

due arbitri di parte designeranno di comune accordo il terzo arbitro che assumerà le funzioni di presidente del Collegio<br />

Arbitrale.<br />

(c) Qualora gli arbitri come sopra nominati non raggiungano l’accordo sulla nomina del terzo arbitro entro<br />

venti (20) Giorni Lavorativi dalla nomina del secondo arbitro, questi verrà designato dal Presidente della Camera<br />

Arbitrale di Milano, su istanza della Parte più diligente, previa assegnazione di congruo termine per l’audizione<br />

dell’altra. Il Presidente della Camera Arbitrale di Milano sarà pure adito per provvedere in conformità a questo punto<br />

(c) qualora la Parte chiamata in arbitrato non designi il proprio arbitro nel termine sopra indicato, ovvero l’arbitro<br />

designato non accetti l’incarico, ovvero essendo divenuto incapace o sia cessato dall’incarico, non sia sostituito dalla<br />

Parte che lo aveva nominato entro venti (20) Giorni Lavorativi con altro arbitro, che abbia a sua volta accettato.<br />

(d) Agli effetti delle disposizioni del presente Contratto gli Attuali Soci Olimpia saranno unitariamente<br />

considerati una Parte.<br />

(e) Qualora, nonostante quanto previsto al precedente paragrafo (d), la controversia coinvolga più di due<br />

Parti, il Collegio Arbitrale sarà composto (i) da tre arbitri nominati con le stesse modalità di cui al precedenti paragrafi<br />

13.02 (a) e 13.02. (b), ove le parti coinvolte si raggruppino spontaneamente in due soli gruppi ovvero (ii) qualora un<br />

conflitto di interessi, tale da non consentire la nomina di un arbitro, dovesse sorgere tra più di due parti, la controversia<br />

multilaterale dovrà essere decisa da un Collegio Arbitrale, composto da tre arbitri, tutti designati dal Presidente della<br />

Camera Arbitrale di Milano su richiesta della parte che richiede l’arbitrato e dopo aver ascoltato le altre parti coinvolte<br />

nella controversia.<br />

Elenco Allegati<br />

Allegato 1.44<br />

Allegato 3 (b)<br />

Allegato 3 (d)<br />

Allegato 5.02 (i)<br />

Allegato 5.02 (ii)<br />

Allegato 5.03 (iii)<br />

Allegato 5.07 (b)<br />

Allegato 5.10.1.1<br />

Allegato 5.10.1.2<br />

Strumenti Olivetti<br />

Dichiarazione - Hopa e Controllanti Hopa<br />

Dichiara zione - Olimpia e Attuali Soci Olimpia<br />

Situazione Patrimoniale Olimpia<br />

Situazione Patrimoniale Holy<br />

Situazioni Patrimoniali pro forma Holy e Holinvest<br />

Statuto di Olimpia<br />

Capitale di Holinvest e Holy<br />

Situazione Patrimoniale di Holinvest<br />

– 423

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!